Sentenza n. 4112/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 6196/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 6196/2025, relativa al riconoscimento del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha dedotto che il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, con sentenza n. 6196/2025, aveva condannato il Ministero a riconoscerle il beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio prestato a tempo determinato negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. La sentenza era stata notificata al Ministero il 16 settembre 2025, non era stata impugnata, come attestato dalla cancelleria il 6 marzo 2026, ed era divenuta definitiva. Nonostante ciò, l'Amministrazione non aveva eseguito il titolo. La ricorrente ha quindi chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di esecuzione entro trenta giorni, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per il giudizio di ottemperanza, valorizzando la mancata impugnazione della sentenza del giudice del lavoro e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, disponendo il pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Ha previsto, in caso di ulteriore inottemperanza, l'intervento del commissario ad acta, individuato nel dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o in un funzionario delegato dotato di adeguate competenze tecniche. Ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere; dopo tale scadenza, spetta alla parte interessata attivarsi per l'insediamento del commissario. Il compenso del commissario sarà liquidato con successivo decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 500 euro, oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il testo richiama l'art. 114 c.p.a. e, specificamente, il comma 4, lett. e).
La disposizione fonda il giudizio di ottemperanza, consente di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per l'ulteriore inadempimento.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
L'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche costituisce, insieme alla definitività del titolo, presupposto per l'attivazione dell'ottemperanza.
art. 1 l. n. 107/2015
carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
È la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal titolo giudiziale azionato in ottemperanza.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta; la parcella deve essere presentata entro il termine decadenziale previsto dall'art. 71, decorrente dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale sia definitivo, l'Amministrazione non vi abbia dato esecuzione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per l'integrale esecuzione del titolo e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrendo dall'ordine di pagamento sino all'effettivo soddisfacimento o, comunque, sino alla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione.
- Il compenso del commissario ad acta è liquidato successivamente con decreto collegiale secondo le disposizioni del d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la relativa parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione e non dal mero deposito della relazione sull'attività svolta.
- L'ausiliario nominato quale commissario ad acta esercita un munus intrinsecamente obbligatorio, non rifiutabile né comprimibile da disposizioni interne dell'Amministrazione di appartenenza.
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