Sentenza n. 809/2026 - Napoli, Sezione 5
per l’esecuzione della sentenza n. 68/2025 del 13 gennaio 2025 del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 68/2025 del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza n. 68/2025, con la quale il Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, aveva condannato l'amministrazione al pagamento di euro 10.284,80, oltre agli interessi legali da portare in detrazione dalle maggiori somme eventualmente dovute per rivalutazione monetaria, secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Ha chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito, ma con una difesa meramente formale e senza fornire elementi ostativi all'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ordinando al Ministero di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, ovvero un funzionario professionalmente qualificato da lui delegato. Ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., stabilendo che essa sia calcolata nella misura degli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto in base al giudicato, in aggiunta agli interessi già dovuti in forza della sentenza. Il dies a quo è stato fissato al sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza, se anteriore; il dies ad quem coincide con il giorno dell'adempimento spontaneo, anche tardivo, del giudicato, pure qualora nel frattempo si sia insediato il commissario, poiché l'amministrazione conserva il potere concorrente di provvedere. È stato fissato quale limite massimo della penalità il 10% dell'importo dovuto in base al giudicato, per evitare che la misura compulsoria si trasformi in una sproporzionata locupletazione del privato. Il Ministero è stato altresì condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una penalità di mora per incentivare l'amministrazione all'adempimento del giudicato, purché la misura non sia manifestamente iniqua.
art. 1 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il principio di effettività della tutela giustifica la funzione compulsiva e di garanzia dell'astreinte.
art. 22, comma 36, legge n. 724/1994
oltre interessi legali, da portarsi in detrazione ex articolo 22, comma 36, della legge 724/1994, dalle maggiori somme eventualmente dovute per rivalutazione monetaria
La sentenza oggetto di ottemperanza aveva previsto il computo degli interessi legali in detrazione dalle maggiori somme eventualmente dovute a titolo di rivalutazione monetaria.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria e in assenza di elementi ostativi allegati dall'amministrazione, il giudice deve ordinare l'adempimento entro un termine e può disporre, per l'ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, in aggiunta agli interessi già dovuti per effetto della condanna, quando tale misura sia funzionale a sollecitare l'adempimento e non risulti manifestamente iniqua.
- In caso di astreinte disposta nel giudizio di ottemperanza, il dies a quo può essere fissato allo scadere del termine assegnato all'amministrazione per adempiere, decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza, se anteriore.
- Il dies ad quem della penalità di mora coincide con il giorno dell'adempimento spontaneo del giudicato, anche se tardivo e anche quando sia già intervenuto l'insediamento del commissario ad acta, poiché l'amministrazione conserva il potere concorrente di provvedere.
- La penalità di mora deve essere assoggettata a un limite massimo, individuato nel caso concreto nel 10% dell'importo dovuto in base al giudicato, affinché la misura mantenga natura compulsoria e non si trasformi in una sproporzionata compensazione economica a favore del creditore.
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