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Ordinanza

Ordinanza n. 11638/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento - delle determinazioni assunte dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa nella seduta del 15 aprile 2026 con riferimento alla procedura di assegnazione delle funzioni di Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato e, in particolare, la mancata approvazione della proposta, formulata dalla competente Commissione, di attribuzione di tali funzioni al ricorrente e della determinazione di restituzione dell’affare in Commissione; - di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto tra cui, in particolare, il verbale della seduta del 15 aprile 2026 approvato il 29 aprile 2026, ancorché non conosciuto, e l’art. 16, comma 4, lett. d) del Regolamento per il funzionamento del CPGA ove è previsto il “voto segreto” per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, e il comma 5 dello stesso articolo ove computa gli astenuti come voti contrari

Giustizia amministrativa202605219

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazioni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 15 aprile 2026 relative alla procedura di assegnazione delle funzioni di Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, inclusa la mancata approvazione della proposta favorevole al ricorrente e la restituzione dell’affare alla Commissione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato le determinazioni assunte dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa nella seduta del 15 aprile 2026, contestando la mancata approvazione della proposta della competente Commissione diretta ad attribuirgli le funzioni di Presidente aggiunto del Consiglio di Stato e la restituzione dell’affare alla Commissione. Sono stati inoltre impugnati gli atti connessi, tra cui il verbale della seduta, nonché le disposizioni regolamentari che prevedono il voto segreto per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi e computano gli astenuti come voti contrari. Nel corso del giudizio, le parti controinteressate hanno formulato articolate istanze istruttorie, chiedendo l’acquisizione di verbali, fascicoli personali, dati sui periodi fuori ruolo, statistiche giudiziarie, decreti di assegnazione dei ricorsi e dei magistrati alle sezioni, dati sulla produttività e documentazione relativa alla modifica dei criteri e delle modalità di voto. Alcune parti si sono riservate di proporre ricorso incidentale all’esito dell’istruttoria; una di esse ha prospettato anche la natura di accesso in corso di causa della richiesta documentale.

La decisione

Il TAR ha ritenuto meritevoli di accoglimento le tre istanze istruttorie formulate dalle parti controinteressate, ravvisando l’esigenza di completare il quadro cognitivo, assicurare la piena espansione delle prerogative difensive e garantire l’effettività del contraddittorio. Il Collegio ha rilevato che la documentazione richiesta potrebbe incidere sulla valutazione cautelare sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Ha quindi ordinato al Segretario del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa di depositare la documentazione indicata nelle istanze entro trenta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione dell’ordinanza. La domanda cautelare non è stata ancora decisa: la trattazione è stata differita alla camera di consiglio del 16 settembre 2026, con riserva di ogni statuizione in rito, nel merito e sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    piena espansione alle prerogative defensionali di tutte le parti del giudizio, in attuazione del principio di effettività del contraddittorio

    Il diritto di difesa e l’effettività del contraddittorio giustificano l’acquisizione della documentazione necessaria a consentire alle parti una completa partecipazione al giudizio e alla valutazione cautelare.

  • art. 111 Cost.

    Nel testo è richiamata, in termini generali, una disposizione costituzionale quale presidio del principio di effettività del contraddittorio; il riferimento specifico all’articolo non è espressamente indicato.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando la documentazione acquisita non consente una compiuta ricostruzione dei fatti rilevanti, il giudice amministrativo può disporre l’acquisizione istruttoria d’ufficio o su istanza di parte e differire la decisione cautelare.
  • Le istanze istruttorie delle parti devono essere accolte quando risultino pertinenti al thema decidendum e idonee a incidere sulla valutazione del fumus boni iuris o del periculum in mora.
  • L’esigenza di garantire l’effettività del contraddittorio e la piena espansione del diritto di difesa costituisce ragione sufficiente per acquisire documenti rilevanti nella disponibilità dell’amministrazione, anche quando la loro valutazione possa incidere sulle posizioni di più parti o sulla possibile proposizione di ricorsi incidentali.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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