Ordinanza n. 173/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della Deliberazione dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud n. 1257 del 23.09.2025, avente ad oggetto “avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di durata quinquennale, eventualmente rinnovabile, di Direttore di Struttura Complessa UOC Medicina Generale del Presidio Ospedaliero Nuovo Ospedale della Costiera (PO Vico Equense). AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI”, nella parte in cui ha escluso dalla procedura concorsuale la ricorrente per assenza del requisito specifico di ammissione previsto dall’articolo 1, lettera b) del bando di gara in quanto “La candidata non ha un'anzianità di servizio di 7 anni”, nonché della Deliberazione dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud n. 803 del 13 giugno 2025 con la quale è stato indetto il predetto avviso pubblico nella parte in cui prevede che i candidati debbano auto-certificare i requisiti di quantità e qualità delle prestazioni di servizio rese, nonché della nota dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud prot. n. 0256972/U del 31.10.2025 e di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura selettiva per il conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa UOC Medicina Generale, motivata dall'assenza di un'anzianità di servizio di sette anni
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, la deliberazione con cui l'azienda sanitaria ha ammesso ed escluso i candidati dalla procedura per titoli e colloquio relativa al conferimento dell'incarico di Direttore di Struttura Complessa UOC Medicina Generale. In particolare, ha contestato la propria esclusione per mancanza del requisito specifico di ammissione previsto dall'articolo 1, lettera b), del bando, consistente secondo l'amministrazione in un'anzianità di servizio di sette anni. Sono state inoltre impugnate la deliberazione di indizione dell'avviso, nella parte in cui imponeva ai candidati di autocertificare i requisiti relativi alla quantità e qualità delle prestazioni di servizio rese, la nota successiva dell'azienda sanitaria e gli ulteriori atti connessi o consequenziali. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di legittimità dedotti, ma dà atto che le questioni principali riguardano la sussistenza dei requisiti specifici di ammissione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo che le questioni sollevate, soprattutto quelle concernenti la sussistenza dei requisiti specifici di ammissione, debbano essere esaminate nella più appropriata sede di merito. In via interinale, ha sospeso gli atti impugnati per mantenere integra la situazione controversa e consentire alla ricorrente di partecipare alle prove della procedura concorsuale con ammissione con riserva. La discussione del merito è stata fissata per il 9 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso gli atti impugnati, disponendo l'ammissione con riserva della ricorrente alle prove.
Massime di principio
- Quando la legittimità dell'esclusione da una procedura selettiva dipende dalla verifica controversa di requisiti specifici di ammissione, il giudice amministrativo può rinviare l'esame approfondito alla fase di merito e, nelle more, adottare una misura cautelare conservativa per mantenere integra la situazione di fatto.
- La sospensione cautelare degli atti di esclusione da una procedura concorsuale può essere accompagnata dall'ammissione con riserva del candidato alle prove, quando ciò sia necessario per evitare che la durata del processo renda inutile la tutela giurisdizionale.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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