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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 41077/2021 del 21/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva dichiarato l'estinzione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi promossa da Italfondiario (procuratrice di Tower Finance). Italfondiario deduceva errore di procedura e vizio nella disposizione di integrazione del contraddittorio verso Giuseppa Grasso, sostenendo che la notificazione era stata regolarmente eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; il motivo di cassazione invocava la violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 140 e 177 c.p.c. e art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che la ricorrente non abbia trascritto nel ricorso la relata di notificazione (atto decisivo ai fini della censura sulla regolarità della notifica ex art. 140 c.p.c.), violando l'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. e le regole sulle produzioni documentali in sede di legittimità. Perciò non è stato possibile esaminare il motivo sostanziale. La Corte ha altresì confermato che l'ordinanza estintiva ha natura sostanziale di sentenza e dunque è impugnabile; ha condannato Italfondiario al rimborso delle spese di giudizio e ha indicato l'eventuale obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 140 cod. proc. civ.

    La Corte ha ritenuto che, se la regolarità della notifica è oggetto del motivo di impugnazione, il ricorrente deve trascrivere la relata di notificazione nel ricorso per renderne possibile l'esame; in mancanza il motivo è inammissibile

  • art. 102 cod. proc. civ.

    Richiamato nel motivo di cassazione ma non esaminato nel merito a causa dell'inammissibilità procedurale; norma collocata nel contesto del contraddittorio e delle regole processuali generali

  • art. 177 cod. proc. civ.

    Richiamato dalla ricorrente come norma rilevante per gli effetti delle notificazioni e degli atti processuali, ma l'esame è impedito per carenza documentale nel ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

    art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

    Fondamento della censura per "violazione e falsa applicazione della legge processuale" invocata dal ricorrente; la Corte ha rimarcato i limiti dell'esame di merito in assenza della documentazione richiesta

  • art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.

    art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.

    Base normativa per dichiarare inammissibile il ricorso: il ricorrente non ha riprodotto la relata di notificazione nel ricorso, come richiesto quando la regolarità della notifica è oggetto di censura

  • art. 369, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

    art. 369, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

    Richiamato per la conseguenza che la mancata produzione del plico/avviso di ricevimento rende improcedibile l'impugnazione

  • art. 617 cod. proc. civ.

    Norma relativa all'opposizione agli atti esecutivi, contestualizza la decisione che definisce il giudizio di opposizione; la Corte conferma che le ordinanze estintive pronunciate dal tribunale in composizione monocratica hanno natura di sentenza impugnabile

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha disposto la verifica della sussistenza dell'obbligo, a carico della ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso

Massime di principio

  • Se si impugna la regolarità di una notificazione in Cassazione, è obbligatorio trascrivere nel ricorso la relata di notificazione (e allegare gli estremi necessari) per consentire l'esame del motivo; la mancata riproduzione rende il ricorso inammissibile.
  • Le ordinanze del tribunale che dichiarano l'estinzione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, quando adottate in composizione monocratica, hanno natura sostanziale di sentenza e sono impugnabili con ricorso per cassazione.
  • L'ordine di integrazione del contraddittorio (evocazione di terzi o creditori intervenuti) presuppone l'effettiva mancata notificazione o la nullità della notifica; se tali presupposti non sussistono e l'ordine è emesso, il giudice dovrebbe revocarlo, ma il loro accertamento richiede produzione documentale puntuale.
  • Quando si deduce un "error in procedendo" o si chiede l'accertamento di fatti processuali, il ricorrente può consentire l'accesso diretto della Corte agli atti, ma resta obbligato a rispettare le regole formali di impugnazione e di riproduzione dei documenti previste dal codice.
  • La cancellazione di una società dal registro delle imprese sopravvenuta durante il procedimento può ostacolare l'applicazione delle regole sul litisconsorzio necessario; occorre verificare la situazione di successione o di impossibilità di evocazione del soggetto cancellato.
  • In sede di Cassazione la mancata produzione di plichi o avvisi essenziali alla dimostrazione di un fatto processuale (es. giacenza/avviso di ricevimento) può comportare l'improcedibilità o l'inammissibilità dell'impugnazione.

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