Cassazione Penale, Sentenza n. 48069/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato non doversi procedere per il delitto di furto aggravato (art. 624 e 625 n.2 c.p.) per mancanza di querela, ritenendo tardiva la contestazione suppletiva da parte del Pubblico Ministero dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 (fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio) e applicando il termine di cui all'art. 85 D.lgs. 150/2022 per la proposizione della querela; il Procuratore ha censurato la preclusione operata dal giudice circa il potere-dovere del PM di formulare contestazioni suppletive in dibattimento ai sensi degli artt. 516 e 517 c.p.p., sostenendo che tali contestazioni possono essere effettuate fino alla chiusura dell'istruttoria dibattimentale e che l'aggravante era desumibile dagli atti fin dall'origine.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per cassazione del Procuratore. Ha ritenuto illegittima la decisione del Tribunale che aveva precluso la contestazione suppletiva dell'aggravante e aveva dichiarato l'improcedibilità per difetto di querela. La Corte ha affermato il principio per cui il Pubblico Ministero ha il potere-dovere di procedere alla modifica dell'imputazione e alla contestazione di circostanze aggravanti in dibattimento (artt. 516-517 c.p.p.), senza che il giudice possa sindacarne preventivamente l'ammissibilità per motivi di presunta tardività correlati al termine di querela. La preclusione operata dal Tribunale ha costituito una nullità assoluta ex artt. 178 e 179 c.p.p. riguardante l'esercizio dell'azione penale e la formulazione dell'imputazione; la Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio ai sensi di quanto richiamato (art. 569 comma 4 in relazione al 604 comma 4 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 517 c.p.p.
Il PM può contestare in dibattimento reato concorrente o circostanza aggravante emersa dagli atti del dibattimento; tale contestazione non richiede il consenso dell'imputato né l'autorizzazione del giudice e non è soggetta a sindacato preventivo da parte del giudice del dibattimento.
art. 516 c.p.p.
Disposizioni sulle nuove contestazioni che consentono al PM di adeguare l'imputazione in dibattimento in relazione a quanto emergente dalle prove; strumento volto a garantire la correlazione tra accusa e sentenza.
art. 519 c.p.p.
Garantisce all'imputato, in caso di contestazione suppletiva, la facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa (non inferiore al termine per comparire), a tutela del diritto di difesa.
art. 518 c.p.p.
Regola la contestazione di un fatto nuovo che richiede autorizzazione del presidente del collegio; distinta dalla contestazione di circostanze aggravanti ai sensi dell'art. 517, per le quali non è prevista autorizzazione giudiziale.
art. 129 c.p.p.
Norma richiamata dal Tribunale in ordine all'improcedibilità per difetto di querela; la Corte ha chiarito che, ove il PM legittimamente modifichi l'imputazione in dibattimento contestando un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio, la declaratoria di improcedibilità non è giustificata.
art. 529 c.p.p.
Richiamato come riferimento procedurale nella sentenza di merito oggetto dell'impugnazione; non è stata data una specifica interpretazione innovativa nella motivazione di cassazione oltre al contesto procedurale.
art. 625 cod. pen.
Norma sostanziale relativa al furto aggravato; nel caso era rilevante la circostanza aggravante n.7 (fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio) la quale, se contestata, muta il regime di procedibilità.
art. 624 cod. pen.
Norma sostanziale sul furto: il fatto-base contestato.
art. 85 D.lgs. 150/2022
Prevede termini per la proposizione della querela per taluni reati; il Tribunale aveva ritenuto decorso il termine e ne aveva dedotto l'improcedibilità, ma la Corte ha ritenuto tale valutazione non ostativa alla legittima contestazione suppletiva del PM che renderebbe il reato procedibile d'ufficio.
art. 112 Cost.
Principio dell'obbligatorietà dell'azione penale richiamato come fondamento dell'obbligo del PM di esercitare e proseguire l'azione penale correttamente circostanziata.
artt. 178 e 179 c.p.p.
Richiamate in relazione alla nullità assoluta: la preclusione illegittima del potere del PM ha dato luogo a nullità di ordine generale concernente la formulazione dell'imputazione e l'esercizio dell'azione penale.
art. 569 comma 4 e art. 604 comma 4 c.p.p.
Norme procedurali che hanno consentito alla Corte, verificata la nullità assoluta, di annullare la sentenza impugnata senza rinvio al giudice di merito.
Massime di principio
- Il Pubblico Ministero ha il potere-dovere di formulare contestazioni suppletive in dibattimento (artt. 516-517 c.p.p.) anche quando gli elementi che giustificano la modifica erano già presenti negli atti investigativi; il giudice non può sindacare preventivamente tale potere opponendo presunte ragioni di tardività.
- La contestazione di una circostanza aggravante in dibattimento può mutare il regime di procedibilità (da querela a procedibilità d'ufficio): se il PM legittimamente introduce l'aggravante, la declaratoria di improcedibilità per difetto di querela è erronea.
- Se il giudice preclude illegittimamente al PM la facoltà di contestare nuove circostanze, si configura una nullità assoluta dell'atto che può comportare l'annullamento senza rinvio in Cassazione.
- La difesa è tutelata: in caso di contestazione suppletiva l'imputato può richiedere il termine di cui all'art. 519 c.p.p. per preparare la propria difesa; tale rimedio deve essere effettivamente garantito dal giudice.
- Prassi consigliata per il PM: proporre la contestazione suppletiva in udienza prima di eventuali declaratorie di improcedibilità e documentare il fondamento negli atti, tenendo conto che la Corte riconosce ampia discrezionalità al PM nell'adeguare l'imputazione in dibattimento.
- Per il giudice: evitare sindacati preventivi sulla tempestività delle nuove contestazioni quando la legge attribuisce l'iniziativa al PM; eventuali questioni sulle modalità della contestazione vanno risolte garantendo il contraddittorio e i termini per la difesa.
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