Cassazione Penale, Sentenza n. 08036/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, ex art. 666 cod. proc. pen., dell'ordinanza del G.I.P. che ha accolto la richiesta di incidente probatorio (perizia autoptica sulla salma) proposta dall'indagato dopo riserva ex art. 360, comma 4, cod. proc. pen., e dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta del P.M. di revoca dell'incidente. Il P.M. deduce violazione di legge e abnormità dei provvedimenti sostenendo che: 1) la nomina del perito da parte del G.I.P. interferisce illegittimamente con un accertamento tecnico già eseguito dal consulente del P.M. ex art. 360; 2) vi sarebbe contraddittorietà nella motivazione del rigetto della revoca, posto che la ripetibilità o l'irripetibilità degli accertamenti sembrerebbero escludere l'ammissione dell'incidente probatorio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che: 1) la richiesta di revoca dell'ordinanza che dispone l'incidente probatorio costituisce istanza istruttoria rivolta al G.I.P. e non è impugnabile con l'art. 666, comma 6, salvo il caso di abnormità ; 2) non sussiste abnormità strutturale o funzionale dei provvedimenti impugnati: il G.I.P. aveva il potere di disporre l'incidente probatorio anche dopo che il P.M. aveva eseguito accertamenti ritenuti indifferibili; la presunta "frizione" tra P.M. e G.I.P. non integra di per sé abnormità ; non è emersa una stasi processuale irreversibile e il P.M. ha peraltro perso in parte l'interesse contestando i provvedimenti dopo l'esecuzione degli accertamenti.
Norme richiamate
art. 360 cod. proc. pen.
Regola gli accertamenti tecnici d'urgenza disposti dal P.M., la riserva di incidente probatorio (comma 4) e l'irripetibilità (comma 5). La Corte distingue tra l'esecuzione di accertamenti indifferibili da parte del P.M. e la facoltà del G.I.P. di ammettere incidente probatorio quando l'oggetto sia soggetto a modificazione non evitabile.
art. 392, comma 1, lett. f, cod. proc. pen.
Consente l'ammissione dell'incidente probatorio quando l'atto riguardi una "cosa soggetta a modificazione non evitabile". La Corte conferma che questo presupposto è distinto dall'irripetibilità dell'accertamento e giustifica l'operato del G.I.P.
art. 666 cod. proc. pen.
Norma riguardante il ricorso per cassazione in materia di esecuzione: la Corte ricorda che i provvedimenti istruttori relativi all'incidente probatorio non sono impugnabili con l'art. 666, comma 6, salvo abnormità strutturale o funzionale; pertanto il ricorso proposto sul presupposto ordinario è inammissibile.
art. 233, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamata nel contesto delle facoltà riconosciute a consulenti e periti quando si dispone una perizia dopo la nomina di un consulente: la Corte valuta l'irrilevanza della richiamata norma ai fini dell'abnormità dei provvedimenti impugnati.
art. 230 cod. proc. pen.
Riguarda diritti e facoltà delle parti in caso di perizia: menzionata per delineare le tutele poste a presidio della partecipazione delle parti, ma non risolutiva ai fini dell'impugnazione per abnormità .
art. 225, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamata come limite procedurale relativo alla perizia/consulenza: la Corte la considera pertinente sul piano tecnico ma non sufficiente a configurare abnormità dei provvedimenti del G.I.P.
Massime di principio
- Il G.I.P. ha il potere di disporre l'incidente probatorio richiesto dall'indagato in riserva ex art. 360, comma 4, anche se il P.M. ha nel frattempo eseguito accertamenti ritenuti indifferibili; la qualità di "salma soggetta a modificazione non evitabile" e l'irripetibilità dell'accertamento sono concetti distinti.
- La revoca dell'ordinanza che dispone l'incidente probatorio è un'istanza istruttoria rivolta al G.I.P. e, di regola, non è impugnabile con il ricorso per cassazione salvo che si dimostri abnormità strutturale o funzionale.
- Per far valere l'abnormità occorre dimostrare o una carenza di potere in astratto (il giudice non poteva esercitare quel potere) o una carenza di potere in concreto (esercizio del potere al di fuori dei casi consentiti), oppure che il provvedimento abbia determinato una stasi processuale irreversibile che non può essere sanata da atti successivi.
- La mera "frizione" o il diverso esito tecnico tra consulenza del P.M. e perizia disposta dal G.I.P. non bastano a configurare abnormità ; questioni tecnico-scientifiche rientrano nella discrezionalità del giudice e sono valutabili nella fase dibattimentale.
- Il Pubblico Ministero dovrebbe agire tempestivamente: se si ritiene che gli accertamenti siano stati compiuti illegittimamente o che vi sia pregiudizio irrimediabile, va provata l'esistenza di danno non sanabile; in mancanza, l'interesse a impugnare può venir meno quando gli accertamenti sono già eseguiti.
- In pratica, per evitare conflitti procedurali, è utile coordinare tempestivamente le iniziative probatorie tra P.M. e difese e documentare tecnicamente l'irripetibilità o la modificabilità dell'oggetto dell'accertamento qualora si intenda impedire l'ammissione dell'incidente probatorio.
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