Regolamento (UE) 2019/460
Regolamento delegato (UE) 2019/460 della Commissione, del 30 gennaio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei soggetti esonerati (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna il regime EMIR per tener conto del recesso del Regno Unito dall’Unione europea. In particolare, inserisce il Regno Unito nell’elenco dei soggetti esonerati, così da preservare per la banca centrale britannica e per gli enti pubblici del Regno Unito incaricati della gestione del debito pubblico l’esenzione dagli obblighi EMIR. La misura si applica dal momento in cui il regolamento (UE) n. 648/2012 cessa di applicarsi al e nel Regno Unito.
Modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR) inserendo il Regno Unito nell’elenco dei soggetti esonerati dagli obblighi di compensazione, segnalazione e attenuazione del rischio per i derivati OTC.
Ambito di applicazione
Si applica al regolamento (UE) n. 648/2012, e in particolare all’elenco dei soggetti esonerati di cui all’articolo 1, paragrafo 4, lettera c). L’effetto riguarda la banca centrale del Regno Unito e gli enti pubblici del Regno Unito incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima, i quali sono inclusi tra i soggetti esonerati. La decorrenza è collegata al momento in cui il regolamento (UE) n. 648/2012 cessa di applicarsi al e nel Regno Unito; il regolamento delegato entra invece in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Il testo è rilevante ai fini del SEE.
Modifica dell’elenco dei soggetti esonerati nel regolamento EMIR
Il regolamento delegato (UE) 2019/460 interviene sul regolamento (UE) n. 648/2012, noto come EMIR, per aggiornare l’elenco dei soggetti esonerati dagli obblighi in materia di derivati OTC. La modifica è adottata nel contesto del recesso del Regno Unito dall’Unione europea e mira a evitare disallineamenti nel trattamento delle banche centrali e degli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico.
Contesto e finalità
Nei considerando la Commissione richiama la notifica di recesso del Regno Unito ai sensi dell’articolo 50 TUE e osserva che, in assenza di misure specifiche, l’esenzione prevista dall’articolo 1, paragrafo 4, lettera a), del regolamento EMIR non sarebbe più applicabile alla banca centrale del Regno Unito e agli enti pubblici britannici analoghi. La Commissione dichiara di avere svolto una valutazione del trattamento internazionale riservato a tali soggetti e degli standard di gestione del rischio applicabili alle operazioni in derivati, concludendo che essi dovrebbero restare esonerati dagli obblighi EMIR.
Modifica normativa introdotta
La modifica è puntuale: all’articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012 viene aggiunto il punto ix), che inserisce il "Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord" nell’elenco dei soggetti esonerati. In sostanza, il Regno Unito viene ricompreso tra i paesi/enti ai quali si riconosce un regime di esenzione nel quadro EMIR.
Effetti pratici per banca centrale ed enti pubblici britannici
La scelta normativa consente alla banca centrale del Regno Unito e agli enti pubblici britannici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima di non essere soggetti, per le operazioni rilevanti, agli obblighi di compensazione, di segnalazione e alle tecniche di mitigazione del rischio previste dal regolamento EMIR per le operazioni non compensate. Il provvedimento si fonda anche sulle rassicurazioni fornite dalle autorità del Regno Unito circa un’esenzione analoga riconosciuta ai membri del SEBC e agli altri enti pubblici dell’Unione con funzioni similari.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento delegato entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione è però differita: esso si applica dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (UE) n. 648/2012 cessa di applicarsi al e nel Regno Unito. La disciplina è espressamente dichiarata obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Monitoraggio futuro dell’elenco
Nei considerando la Commissione precisa di continuare a monitorare il trattamento riservato alle banche centrali e agli enti pubblici esonerati dagli obblighi di compensazione e di segnalazione nei paesi terzi. L’elenco di cui all’articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del regolamento EMIR potrà essere aggiornato in futuro in funzione dell’evoluzione della regolamentazione estera e di nuove fonti di informazione, con possibilità di eventuale esclusione di paesi terzi dall’elenco.
Disposizioni principali
Integrazione dell’elenco dei soggetti esonerati
All’articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012 è aggiunto il punto ix), che include il "Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord" tra i territori/enti rilevanti ai fini dell’esenzione.
Effetti dell’esenzione EMIR
La modifica consente di trattare la banca centrale del Regno Unito e gli enti pubblici britannici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima come soggetti esonerati dagli obblighi di compensazione, di segnalazione e di applicazione delle tecniche di attenuazione del rischio per le operazioni non compensate, in linea con la valutazione della Commissione.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (UE) n. 648/2012 cessa di applicarsi al e nel Regno Unito.
Contesto Brexit e riesame
Il provvedimento è adottato in considerazione del recesso del Regno Unito dall’Unione ai sensi dell’articolo 50 TUE e della necessità di adeguare l’elenco dei soggetti esonerati. La Commissione afferma di monitorare regolarmente il trattamento riservato ai soggetti esonerati nei paesi terzi e di poter aggiornare l’elenco alla luce di nuovi sviluppi regolamentari.
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