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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06607/2025 del 12/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato inammissibile il secondo e assorbiti il terzo e il quarto; di conseguenza ha cassato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa al Giudice di pace di Napoli, in persona di diverso magistrato, per nuovo esame della controversia e per la regolazione delle spese anche del giudizio di cassazione.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Un cittadino gambiano ha proposto opposizione avanti al Giudice di pace contro un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Napoli ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), del TUI. Il giudice di pace ha rigettato l'opposizione e confermato il provvedimento. In cassazione il ricorrente ha dedotto quattro motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo, perché avrebbe documentalmente provato di avere manifestato, prima del decreto di espulsione, volontà di richiedere asilo alla Questura di Salerno tramite PEC, circostanza non valutata dal giudice; (2) violazione dell'art. 19 TUI e dell'art. 13, comma 2, TUI, per mancata verifica autonoma dei divieti di espulsione, anche in relazione alla vita privata e familiare ex art. 8 CEDU; (3) omessa traduzione del decreto in lingua conosciuta dal destinatario, poiché tradotto solo in inglese nonostante la sua asserita conoscenza del solo mandinga; (4) nullità dell'ordinanza per difetto assoluto o apparenza di motivazione sulle eccezioni formulate in opposizione. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, in quanto il giudice di merito aveva completamente omesso di esaminare la dedotta e documentata manifestazione di volontà di chiedere asilo, rilevante ai fini della decisione, non considerando neppure la posizione della Questura che aveva prospettato la revoca in autotutela. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato in modo astratto, senza adeguato confronto con la decisione impugnata né con specifiche circostanze fattuali; il terzo e il quarto motivo sono stati assorbiti dall'accoglimento del primo. La Cassazione ha quindi cassato l'ordinanza con rinvio al Giudice di pace di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998

    costituisce la base legale del decreto di espulsione opposto; la sua applicazione deve essere vagliata alla luce delle eventuali circostanze ostative dedotte dal destinatario.

  • art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998

    invocato come norma sui divieti di espulsione; la censura è stata però ritenuta inammissibile per difetto di specificità e di confronto con la decisione impugnata.

  • art. 19, commi 1 e 1.1, d.lgs. n. 286 del 1998

    richiamato quale parametro per verificare la ricorrenza di divieti di espulsione e il possibile rilievo della vita privata e familiare.

  • art. 7 d.lgs. n. 25 del 2008

    richiamato in relazione alle norme che attuano le direttive europee in materia di protezione internazionale e alla dedotta volontà di chiedere asilo.

  • art. 2 d.lgs. n. 142 del 2015

    richiamato insieme all'art. 7 d.lgs. n. 25 del 2008 come disciplina di attuazione delle direttive europee in tema di accoglienza/procedura di asilo.

  • art. 4 d.lgs. n. 142 del 2015

    richiamato insieme alle norme in materia di asilo e accoglienza, quale parametro per valutare la rilevanza della manifestazione di volontà di richiedere protezione.

  • art. 8 CEDU

    evocato dal ricorrente in relazione alla vita privata e familiare quale possibile limite all'espulsione.

  • art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286 del 1998

    richiamato per la dedotta omessa traduzione del decreto espulsivo in una lingua conosciuta dal destinatario.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    invocato per la censura di violazione di legge relativa ai divieti di espulsione.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    invocato per la censura di nullità dell'ordinanza per difetto assoluto di motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    invocato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.

Massime di principio

  • In materia di opposizione a decreto di espulsione, il giudice di merito deve esaminare specificamente i fatti allegati e documentati dal destinatario che possano incidere sulla legittimità del provvedimento, inclusa l'eventuale manifestazione di volontà di chiedere asilo anteriormente all'espulsione.
  • L'omesso esame di una circostanza decisiva, se puntualmente dedotta e documentalmente provata, integra il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. e comporta la cassazione della decisione impugnata.
  • La censura di violazione di legge in cassazione deve confrontarsi con la concreta motivazione della sentenza o ordinanza impugnata e indicare fatti specifici decisivi: una critica meramente astratta o il solo richiamo del dato normativo è inammissibile.
  • Le questioni relative ai divieti di espulsione e alla tutela della vita privata e familiare richiedono un autonomo vaglio del giudice di merito sulle circostanze dedotte dall'interessato; la motivazione non può limitarsi a una adesione acritica alla posizione dell'autorità amministrativa.
  • Quando un motivo fondante viene accolto, i motivi che presuppongono il riesame integrale della decisione possono risultare assorbiti; il rinvio avviene al giudice di merito in diversa composizione per un nuovo esame e per le spese di tutti i gradi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiconoscimento di sentenze straniere
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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