Cassazione Penale, Sentenza n. 5908/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Cremona del 09/06/2021 lamentando un errato trattamento sanzionatorio: in occasione della scelta del rito abbreviato la diminuzione della pena era stata operata nella misura di un terzo anziché della metà, ciò che, a detta del ricorrente, era incompatibile con le regole applicabili alle contravvenzioni
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati risultano estinti per prescrizione. La Corte ha rilevato che, nonostante il motivo di impugnazione riguardasse il trattamento sanzionatorio, era intervenuta nel frattempo la decorrenza del quinquennio prescrizionale (reati contravvenzionali), maturato il 18/06/2022 in considerazione dell'accertamento dei fatti il 18/06/2017 e della mancanza di eventi sospensivi, e che la dichiarazione immediata della causa di non punibilità impone l'annullamento senza rinvio
Norme richiamate
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro)
art. 17, comma 1; art. 29, comma 1; art. 37, comma 1; art. 43, comma 1, lett. b); art. 86, comma 1
Le condotte contestate a Stabilini sono configurate come contravvenzioni previste dal d.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro; le norme sono state considerate nel determinare la responsabilità penale e il relativo trattamento sanzionatorio
Norme sul trattamento sanzionatorio per il rito abbreviato (principio applicato dalla Cassazione)
La questione principale sollevata riguardava la corretta misura di riduzione della pena per il rito abbreviato nelle contravvenzioni (secondo il ricorrente la riduzione avrebbe dovuto essere della metà e non di un terzo); la Corte non ha però deciso sul merito del punto perché ha riscontrato la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione
Principio giurisprudenziale sulla dichiarazione immediata della causa di non punibilità
Sez. 5, n. 2334 del 18/11/2015; Sez. 5, n. 29225 del 04/06/2018; Sez. 2, n. 10515 del 12/12/2014 (tra le altre)
La giurisprudenza di legittimità stabilisce che il giudice di legittimità deve dichiarare immediatamente la causa di non punibilità (es. prescrizione) e annullare senza rinvio la sentenza di condanna quando, nel frattempo, sia maturato il termine di prescrizione, anche se il ricorso concerne solo il trattamento sanzionatorio
Regola della prescrizione per le contravvenzioni (termini applicati)
Per i reati contravvenzionali si è applicato il quinquennio prescrizionale; nella fattispecie il decorso del quinquennio ha prodotto l'estinzione dei reati al 18/06/2022, essendo i fatti accertati il 18/06/2017 e non essendovi stati eventi sospensivi
Massime di principio
- Se, durante il decorso del ricorso, matura il termine di prescrizione, il giudice di legittimità deve dichiarare immediatamente la causa di non punibilità e annullare senza rinvio la sentenza di condanna anche se il motivo di impugnazione riguarda il trattamento sanzionatorio
- Nei procedimenti per contravvenzioni occorre verificare sempre la decorrenza del termine prescrizionale (di regola quinquennale) a partire dalla data dell'accertamento dei fatti e controllare l'esistenza di eventi che possano sospendere o interrompere la prescrizione
- Il fatto che il ricorso impugni solo profili di quantificazione della pena non impedisce l'annullamento per prescrizione: la sopravvenuta estinzione del reato prevale sulla valutazione del trattamento sanzionatorio
- In situazioni analoghe, le parti e il giudice devono verificare tempestivamente l'eventuale causa di non punibilità sopravvenuta (es. prescrizione) prima di entrare nel merito di questioni sanzionatorie, perché la sussistenza della prescrizione rende ininfluente la discussione sul calcolo della pena
- È fondamentale controllare le date di accertamento dei fatti e ogni atto processuale che possa sospendere/interrompere la prescrizione (es. notifiche di costituzione di parte civile, atti interruttivi, ecc.) per valutare correttamente il rischio di estinzione del reato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5884/2023 del 13/02/2023
- Sentenza penale · 13 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5885/2023 del 13/02/2023
- Sentenza penale · 13 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5886/2023 del 13/02/2023
- Sentenza penale · 13 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5887/2023 del 13/02/2023
- Sentenza penale · 13 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5888/2023 del 13/02/2023
- Sentenza penale · 13 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5891/2023 del 13/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →