Cassazione Penale, Sentenza n. 7876/2023 del 23/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per il furto aggravato delle monete dal cambia-monete del "Bowling Seventies" commesso il 19/06/2013, lamentando: I) insufficiente e contraddittoria valutazione delle prove (in particolare della deposizione della teste Danese) e possibile coinvolgimento di altri soggetti; II) mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6) c.p. per il completo risarcimento; III) applicazione ingiustificata della recidiva nonostante la vetustà dei precedenti; IV) mancata prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti nella determinazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze relative alla valutazione probatoria costituissero domanda di riesame del merito insindacabile in sede di legittimità e che alcune questioni (es. la circostanza attenuante) fossero prospettate per la prima volta in cassazione e quindi inammissibili. Ha confermato che la Corte territoriale motivò adeguatamente l'applicazione della recidiva e il giudizio comparativo tra aggravanti e attenuanti non era arbitrario. Richiama inoltre il principio per cui la modifica della procedibilità (d.lgs. n.150/2022) non incide sul giudicato formatosi per effetto dell'inammissibilità del ricorso (Sez. U, Salatino). Per effetto dell'inammissibilità i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Norma deontica relativa ai motivi di ricorso per cassazione; indicata come riferimento procedurale per l'esposizione dei motivi in cassazione
art. 62, n. 6) c.p.
Circostanza attenuante speciale collegata al risarcimento del danno o all'averne attenuato gli effetti; i ricorrenti lamentavano la sua mancata concessione, ma la Corte ha ritenuto la questione inammissibile in cassazione perché prospettata tardivamente
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena e per il confronto tra aggravanti e attenuanti; la Corte ha ritenuto che il giudizio comparativo fosse adeguatamente motivato e non arbitrario
d.lgs. n. 150/2022
Ha modificato la procedibilità di taluni reati rendendoli procedibili a querela di parte; la Corte osserva che, per i ricorsi dichiarati inammissibili, non può rilevarsi la sopravvenuta condizione di improcedibilità in base al principio Salatino
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018 (Salatino)
Principio secondo cui l'inammissibilità di un atto impeditivo del rapporto processuale determina la formazione di un giudicato sostanziale che rende indifferenti cause di non punibilità sopravvenute o non dedotte
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità quale motivo per esentare dalla condanna alle spese; qui la Corte non ha ravvisato tale assenza di colpa
Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. 6 e Sez. 3: Dell'Anna, Urrata, Ronzoni)
Principi affermati riguardo alla possibilità di motivazione implicita o sintetica e ai limiti del sindacato di legittimità sul giudizio comparativo tra attenuanti e aggravanti: censurabili solo se viziati da arbitrio o illogicità
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede di rinnovazione del merito: contestazioni di fatto generiche sulla valutazione probatoria sono inammissibili se non indicano vizi di motivazione specifici e autosufficienti.
- Questioni nuove non plausibilmente sollevate in precedenti gradi (es. richieste di attenuanti prospettate per la prima volta in cassazione) sono dichiarate inammissibili.
- L'applicazione della recidiva e la comparazione tra aggravanti e attenuanti rientrano nell'apprezzamento del giudice di merito e possono essere sindacate in cassazione solo se emerge un palese arbitrarietà o illogicità.
- La modifica della procedibilità di un reato intervenuta successivamente al processo (es. reato divenuto procedibile a querela) non comporta automaticamente l'annullamento di decisioni divenute definitive per effetto dell'inammissibilità del ricorso, alla stregua del principio Salatino.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese e l'imposizione di sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende), salvo prova di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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