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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19371/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per furto aggravato per due motivi: 1) censura della motivazione in quanto la condanna sarebbe basata esclusivamente sui rilievi dattiloscopici (impronte) rinvenuti su uno scaffale, senza spiegare perché tali impronte ricondurrebbero l'azione furtiva all'imputato; 2) mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con altro reato già giudicato, con la lamentata inversione dell'onere della prova circa la sussistenza della continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo meramente contestativo e privo di una critica concreta alla motivazione di merito: i giudici di merito avevano svolto una compiuta analisi degli indizi, valorizzando la collocazione delle impronte sugli scaffali depredati come elemento decisivo per ricondurre l'azione furtiva all'imputato. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte d'appello aveva correttamente escluso la continuazione per mancanza di prova di un programma criminoso unitario antecedente alla singola commissione dei reati; la mera abitualità o identità della specie del reato non è sufficiente a configurare la continuazione. Per legge (art. 616 c.p.p.) il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3000,00 alla cassa delle ammende in ragione dell'inammissibilità per profili di colpa nel ricorso.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Norma che definisce il delitto di furto; applicata per qualificare l'ipotesi di reato (sottrazione di capi di abbigliamento dall'esercizio commerciale).

  • art. 625 n. 2 cod. pen.

    Aggravante invocata per la violenza sulle cose (effrazione di vetrine e saracinesca), che ha inciso sulla gravità del reato contestato.

  • art. 81, comma secondo, cod. pen.

    Disciplina della continuazione: richiede l'esistenza di un unico disegno criminoso previamente rappresentato dall'agente; la Corte ha interpretato la norma nel senso che non basta l'abitualità o l'identità delle violazioni, bensì occorre provare il programma criminoso unitario.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla giurisprudenza come norma di riferimento per i profili esecutivi connessi alla continuazione; utilizzato come richiamo procedurale nel ragionamento sulla materia.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e talora ad una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per sanzionare il ricorrente per l'inammissibilità dovuta a profili di colpa nel ricorso.

Massime di principio

  • La presenza di impronte digitali sugli oggetti o nelle aree direttamente collegate al furto (es. scaffalature depredate, retrobancone) può costituire un elemento decisivo di collegamento tra l'autore e l'evento criminoso, purché la difesa non offra alternative plausibili che ne spiegano la presenza.
  • Un motivo di ricorso che si limiti a contestare in termini generici la valutazione del giudice di merito senza indicare specifici vizi logico-giuridici della motivazione è frequentemente dichiarato inammissibile: la cassazione richiede una critica articolata e puntuale della motivazione impugnata.
  • L'onere di provare la sussistenza della continuazione (art. 81 c.p.) grava su chi la invoca: non è sufficiente mostrare identità di tipo di reato o prossimità temporale; bisogna dimostrare l'esistenza di un progetto criminoso unitario antecedente alla commissione degli episodi.
  • La ricorrenza abituale di reati della stessa specie o la tendenza a delinquere non sono automaticamente equiparabili all'unicità del disegno criminoso richiesta per la continuazione; sono invece indici di abitualità che non bastano a ridurre le pene in via continuativa.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per colpa o per motivi ripetuti/meramente ricostruttivi, il ricorrente può essere condannato a rifondere le spese e a versare una somma alla cassa delle ammende; pertanto è importante valutare la fondatezza e la qualità tecnica del ricorso prima di proporlo.

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