Cassazione Civile, Ordinanza n. 11577/2026 del 28/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (medici)
La controversia
La lite trae origine dalla domanda proposta da numerosi medici specializzati per ottenere il risarcimento del danno da tardiva o incompleta attuazione, da parte dello Stato italiano, delle direttive europee in materia di formazione medica specialistica e di adeguata remunerazione degli specializzandi. In primo grado il Tribunale di Roma aveva riconosciuto il diritto solo ad alcuni medici, escludendo altri per prescrizione o per mancanza di presupposti legati alla specializzazione frequentata; la Corte d'appello di Roma aveva poi parzialmente riformato la decisione, confermando in larga misura il rigetto di molte domande e la quantificazione del danno sulla base della disciplina nazionale. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, tra l'altro: illegittima esclusione della legittimazione passiva dei ministeri; errata individuazione del dies a quo della prescrizione nel 27 ottobre 1999; violazione dei principi costituzionali ed eurounitari sull'effettività della tutela e sull'uguaglianza; omessa o apparente motivazione sul mancato rinvio pregiudiziale alla CGUE; errata quantificazione del risarcimento e mancato riconoscimento di rivalutazione e interessi; erronea esclusione di alcune specializzazioni dal novero di quelle tutelate; erroneo rigetto della posizione di un medico iscritto a un corso di durata inferiore a quella prevista dalle direttive; e, per una singola posizione, questioni su rinuncia, estinzione e giudicato esterno.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi. Ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità limitatamente ai ricorrenti che avevano rinunciato al ricorso. Ha rigettato tutti gli altri motivi, ritenendo inammissibili o infondati i profili sulla prescrizione, sul rinvio pregiudiziale, sulla quantificazione del danno, sulla legittimazione passiva dei ministeri e sull'esclusione di varie specializzazioni. Ha invece accolto il motivo relativo alla posizione di un ricorrente specializzato in malattie respiratorie e tisiologia, ritenendo erroneo il solo rilievo della minore durata legale del corso e disponendo la cassazione con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per il riesame di tale singola domanda e per il regolamento delle spese ad essa relative. Per il resto ha confermato la decisione impugnata e ha condannato i ricorrenti soccombenti alle spese, oltre a una ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo ove dovuto.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. n. 303 del 1999
richiamato nel motivo sulla legittimazione passiva, ma la Corte ribadisce che l'azione risarcitoria va proposta contro lo Stato, per esso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
art. 101 Cost.
la doglianza è ritenuta incongrua e sostanzialmente tautologica, perché il giudice di merito può decidere conformemente all'orientamento consolidato della Cassazione senza violare la Costituzione.
art. 2935 c.c.
la prescrizione decorre quando il diritto può essere fatto valere; per il danno da tardiva trasposizione delle direttive il dies a quo è fissato al 27 ottobre 1999.
art. 267 TFUE
il rinvio pregiudiziale non è dovuto quando la questione non è rilevante o il diritto UE è già chiarito; nel caso concreto è stato ritenuto superfluo.
art. 335 c.p.c.
i ricorsi proposti contro la stessa sentenza vanno riuniti.
art. 330 c.p.c.
il ricorso per cassazione si propone con la notificazione, che rileva per stabilire l'ordine tra ricorso principale e successivi.
art. 369 c.p.c.
il deposito è condizione di procedibilità del ricorso per cassazione.
art. 370 c.p.c.
richiamato in tema di controricorso e ricorso incidentale successivo.
art. 371 c.p.c.
richiamato per la forma e i termini del ricorso incidentale.
art. 390, secondo comma, c.p.c.
le rinunce al ricorso, formalmente regolari, determinano l'estinzione del giudizio limitatamente ai rinuncianti.
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
consente la declaratoria di estinzione in presenza di valida rinuncia.
art. 306 c.p.c.
la rinuncia agli atti richiede accettazione della controparte per produrre estinzione nel giudizio di merito; la questione è richiamata nella parte sulla posizione di una ricorrente.
art. 288, quarto comma, c.p.c.
l'impugnazione è consentita contro la sentenza che ha corretto l'errore materiale e limitatamente alle parti corrette.
art. 345 c.p.c.
in appello non sono precluse le mere difese e i documenti non producibili prima; il divieto non impedisce la contestazione della mancanza di equipollenza se non già coperta da non contestazione.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
il ricorso è inammissibile quando la censura contrasta con un orientamento consolidato della Cassazione non scalfito da argomenti nuovi.
art. 366, n. 6, c.p.c.
il motivo è inammissibile se non indica specificamente i documenti su cui si fonda.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
la Corte ha condannato i soccombenti a un'ulteriore somma per la natura largamente consolidata e ripetitiva delle questioni trattate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità, se dovuto.
L. n. 370 del 1999, art. 11
ha operato una valutazione legale del danno da tardiva attuazione delle direttive e segna il momento da cui decorre la prescrizione; il credito è qualificato come debito di valuta.
d.lgs. n. 257 del 1991
richiamato come disciplina interna di recepimento e parametro di quantificazione del danno; non opera retroattivamente a favore di chi non vi rientra.
d.lgs. n. 368 del 1999, art. 39
si applica ai medici iscritti alle scuole di specializzazione dal 2006-2007, non ai periodi precedenti.
Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE
costituiscono il quadro eurounitario che impone la remunerazione adeguata degli specializzandi e la verifica dell'inclusione o equipollenza delle specializzazioni.
art. 1223 c.c.
richiamato dai ricorrenti per il principio di integrale risarcimento; la Corte nega la rivalutazione monetaria e riconosce solo interessi legali dalla mora.
art. 1224, secondo comma, c.c.
gli interessi ulteriori o il maggior danno richiedono prova specifica.
art. 1226 c.c.
la liquidazione equitativa del danno è ricondotta al parametro nazionale dell'art. 11 L. 370/1999.
art. 1227 c.c.
richiamato dai ricorrenti, ma non conduce a un esito diverso sulla quantificazione.
art. 2056 c.c.
richiamato come norma di rinvio ai criteri del risarcimento del danno, applicati nel quadro della disciplina speciale.
art. 11 Cost.
invocato insieme agli artt. 117 e 267 TFUE, ma la Corte esclude un contrasto con il diritto UE.
art. 117 Cost.
richiamato per il rispetto dei vincoli eurounitari; la Corte esclude il vulnus prospettato.
art. 2 Cost.
richiamato nel ricorso Tortorella tra i parametri costituzionali invocati.
art. 3 Cost.
invocato per denunciare disparità di trattamento, ma la Corte ritiene legittime le differenziazioni temporali introdotte dal legislatore.
art. 10 Cost.
richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla normativa comunitaria e alla tutela dei diritti.
art. 14 CEDU
invocato per asserita disparità di trattamento; la Corte non ravvisa violazioni.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
richiamato nei motivi, senza accoglimento della censura.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
invocato a sostegno dell'effettività della tutela giurisdizionale.
artt. 5 e 189 Trattato CEE
richiamati nel ricorso Tortorella per il fondamento eurounitario dell'obbligo di trasposizione e di tutela.
artt. 13 e 16 direttiva 82/76/CEE
richiamati per sostenere l'inclusione delle specializzazioni e l'obbligo di remunerazione.
artt. 4 e 5 direttiva 75/363/CEE
richiamati in tema di specializzazioni tutelate e durata dei corsi.
artt. 5 e 7 direttiva 75/362/CEE
richiamati per la definizione delle specializzazioni comuni e dell'obbligo di adeguamento.
Massime di principio
- Nelle azioni risarcitorie per tardiva o incompleta trasposizione di direttive europee sui medici specializzandi, il diritto al risarcimento si prescrive in dieci anni dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della L. n. 370 del 1999, perché da quel momento l'inadempimento statale residuo diventa definitivamente conoscibile e azionabile.
- La legittimazione passiva sostanziale nelle domande di risarcimento per mancato recepimento di direttive comunitarie spetta allo Stato italiano, in persona della Presidenza del Consiglio dei ministri; l'evocazione anche di altri ministeri non esclude di per sé la corretta instaurazione del contraddittorio.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione prospettata non è rilevante ai fini della decisione oppure è già coperta da giurisprudenza consolidata; il giudice nazionale di ultima istanza non deve rimettere questioni puramente astratte o interne.
- Per i medici specializzati, l'art. 11 della L. n. 370 del 1999 ha operato una monetizzazione legale del pregiudizio, sicché il credito ha natura di debito di valuta: spettano gli interessi legali dalla mora, mentre la rivalutazione monetaria richiede prova del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.
- L'inclusione del corso di specializzazione negli elenchi delle direttive o la sua equipollenza sostanziale costituisce elemento costitutivo della pretesa risarcitoria e deve essere allegato e, se contestato, provato dal danneggiato; la successiva inclusione in decreti nazionali non basta da sola a provare l'equipollenza rilevante sul piano eurounitario.
- La minore durata del corso frequentato rispetto a quella prevista dalla direttiva non esclude il danno risarcibile, se la specializzazione è quella corrispondente a quella comunitaria: lo Stato doveva adeguare anche la durata del corso, e il pregiudizio resta quello da mancata remunerazione per l'intera frequenza.
- In presenza di una giurisprudenza di legittimità consolidata e reiterata, il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già disattese è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., salvo l'allegazione di argomenti realmente nuovi e decisivi.
- La rinuncia al ricorso, se formalmente valida, determina l'estinzione del giudizio di cassazione limitatamente ai rinuncianti e giustifica la compensazione delle spese tra questi e le amministrazioni resistenti.
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