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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05553/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso dell'ICI versata per gli anni 2007-2011 da una società proprietaria di un immobile classificato nel gruppo catastale D. La società aveva versato l'imposta secondo i dati di bilancio in mancanza di rendita catastale e, solo nel 2011, tramite visura catastale, aveva appreso che la rendita era stata "messa in atti" sin dal 6 agosto 2004; su tale base aveva chiesto il rimborso delle somme versate in eccedenza. La CTP e poi la CTR avevano accolto la domanda ritenendo che, in caso di attribuzione di rendita inferiore accettata dal contribuente, il rimborso non presupponesse la notificazione della nuova rendita. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 74, comma 1, L. 342/2000, 5, commi 1 e 2, d.lgs. 504/1992 e 2, comma 2, d.lgs. 546/1992, sostenendo che il rimborso non fosse dovuto perché la rendita non era stata notificata né alla società né all'ente impositore; con il secondo ha denunciato violazione delle norme sulle spese processuali del processo tributario, perché la CTR aveva condannato alle spese il Comune in favore della società, nonostante questa non si fosse costituita in appello.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, affermando che, in tema di ICI, l'efficacia delle variazioni catastali decorre dall'anno d'imposta successivo alla loro annotazione negli atti catastali e che la mancata notificazione della rendita non impedisce il rimborso quando risulti una piena conoscenza della rendita da parte del contribuente, con acquiescenza alla stessa; ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la condanna alle spese in favore di una parte rimasta intimata nel giudizio di appello era erronea e che quelle spese non erano dovute. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alla statuizione sulle spese del secondo grado, dichiarate non dovute, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 74, comma 1, L. 342/2000

    gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione

    la notificazione è condizione di efficacia degli atti di attribuzione o modifica della rendita catastale, ma il suo difetto non impedisce di valorizzare la piena conoscenza della rendita da parte del contribuente ai fini del rapporto impositivo e del rimborso.

  • art. 5, commi 1 e 2, d.lgs. 504/1992

    la base imponibile ICI si determina in relazione alle rendite risultanti in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione; le variazioni catastali hanno efficacia dall'anno successivo alla loro annotazione negli atti catastali.

  • art. 5, comma 3, d.lgs. 504/1992

    per i fabbricati del gruppo catastale D il criterio contabile opera fino all'anno in cui l'immobile è iscritto in catasto con attribuzione di rendita, momento dal quale si applica il criterio catastale.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. 546/1992

    richiamato nel motivo di ricorso, ma non decisivo ai fini della soluzione della censura principale.

  • art. 15, commi 2, 2-ter e 2-quinquies, d.lgs. 546/1992

    le spese del giudizio tributario non possono essere poste a carico di una parte che sia rimasta intimata e non si sia costituita nel grado di appello.

  • art. 3 Cost.

    richiamato insieme all'art. 53 Cost. per affermare la necessità di un prelievo conforme a ragionevolezza e capacità contributiva effettiva.

  • art. 53 Cost.

    la capacità contributiva deve fungere da parametro effettivo del prelievo, evitando che il contribuente sopporti un'imposizione maggiore o minore di quella voluta dal legislatore.

  • art. 6 L. 212/2000

    l'amministrazione finanziaria deve assicurare al contribuente la effettiva conoscenza degli atti a lui destinati.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale di deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge posta a fondamento dei motivi di ricorso.

Massime di principio

  • In materia di ICI, la base imponibile va determinata con riferimento alla rendita catastale risultante dagli atti catastali secondo il regime di efficacia legale previsto dall'art. 5 del d.lgs. 504/1992, e le variazioni hanno efficacia dall'anno d'imposta successivo all'annotazione catastale.
  • Per gli immobili del gruppo catastale D, l'attribuzione della rendita comporta il passaggio dal criterio contabile a quello catastale, con effetto sul rapporto tributario per i periodi d'imposta interessati.
  • La notificazione della rendita catastale è condizione di efficacia dell'atto verso il contribuente, ma la sua mancanza non può essere opposta in modo meramente formalistico quando sia provata la piena conoscenza dell'attribuzione e l'acquiescenza del contribuente.
  • Nel processo tributario, la condanna alle spese non può essere pronunciata in favore di una parte che non abbia preso parte al grado di giudizio in cui le spese vengono liquidate.
  • Il prelievo fiscale deve essere ancorato a un effettivo indice di ricchezza, sicché l'interpretazione delle norme tributarie non può produrre un'imposizione svincolata dalla capacità contributiva reale.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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