Ordinanza n. 6919/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (sezione terza) n. 299/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Toscana, Sez. III, n. 299/2024
Esito
La controversia
Il provvedimento non espone i motivi di appello né l’oggetto sostanziale della controversia. Nel corso del giudizio di appello il Consiglio di Stato, con precedente ordinanza istruttoria, ha disposto una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., affidandola al Direttore del Dipartimento di architettura dell’Università degli studi di Firenze, con facoltà di delega. Il verificatore ha chiesto una proroga di 45 giorni per l’esecuzione dell’incarico e ha comunicato di avere rinviato l’inizio delle operazioni peritali a una data successiva al 15 settembre 2026.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto, in via eccezionale, la richiesta di proroga del termine assegnato per l’esecuzione della verificazione, richiamando contestualmente il verificatore ai doveri previsti dagli artt. 19, comma 3, e 20, comma 1, c.p.a. È stata confermata l’udienza già fissata con la precedente ordinanza istruttoria. La causa non è stata definita nel merito. La Segreteria è stata incaricata degli adempimenti, inclusa la comunicazione dell’ordinanza al verificatore.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
La verificazione costituisce un mezzo istruttorio disposto dal giudice amministrativo; nel caso concreto il termine per la sua esecuzione è stato prorogato.
art. 19, comma 3, c.p.a.
Norma richiamata per rammentare al verificatore i doveri connessi all’incarico.
art. 20, comma 1, c.p.a.
Norma richiamata per rammentare al verificatore i doveri connessi all’incarico.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può prorogare eccezionalmente il termine assegnato per l’esecuzione di una verificazione quando il verificatore rappresenti esigenze che impediscano il rispetto del termine originario.
- La concessione della proroga dell’incarico istruttorio non comporta, di per sé, la definizione della controversia nel merito e può accompagnarsi alla conferma dell’udienza già fissata.
- Nel concedere una proroga al verificatore, il giudice può richiamare espressamente gli obblighi derivanti dalle disposizioni del codice del processo amministrativo che disciplinano l’incarico.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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