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Sentenza

Sentenza del 13/04/2016 n. 7252 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha contestato l'iscrizione ipotecaria notificata il 2 marzo 2006 su alcuni immobili, disposta per il mancato pagamento di una cartella esattoriale relativa a imposte dell'anno 1993, per complessivi euro 737.112,36. La ricorrente aveva inoltre presentato una domanda di condono ai sensi dell'art. 16 della legge n. 289 del 2002 e aveva impugnato separatamente sia la cartella sia il diniego di condono. Il ricorso contro l'iscrizione ipotecaria era stato dichiarato inammissibile dalla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, con decisione confermata dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria. In Cassazione la contribuente aveva proposto sette motivi di ricorso.

La decisione

Nel giudizio di Cassazione la contribuente ha depositato una rinuncia agli atti del giudizio, alla quale hanno aderito le parti resistenti, chiedendo la compensazione delle spese. La Corte, rilevata la sopravvenuta carenza di interesse e acquisito il conforme parere del Pubblico Ministero, ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia della ricorrente. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti. La Corte non ha quindi deciso nel merito la legittimità dell'iscrizione ipotecaria né i sette motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 16

    La contribuente aveva presentato una richiesta di definizione agevolata o condono ai sensi di questa disposizione. Tuttavia, la sentenza non esamina nel merito gli effetti della domanda di condono sull'iscrizione ipotecaria, poiché il giudizio si è estinto per rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia agli atti del giudizio, se accettata dalle altre parti quando necessario e non emergono ragioni ostative, comporta l'estinzione del processo.
  • L'estinzione per rinuncia impedisce al giudice di pronunciarsi sulle questioni sostanziali e processuali oggetto del ricorso: non costituisce quindi una conferma nel merito della legittimità dell'atto impugnato.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando tutte le parti concordano, anche se la parte ricorrente rinuncia al giudizio.
  • La presentazione di una domanda di condono o definizione agevolata non determina automaticamente, sulla base di questa decisione, l'illegittimità di un'iscrizione ipotecaria; i suoi effetti devono essere valutati nel relativo procedimento e alla luce della normativa applicabile.
  • Quando un'impugnazione viene dichiarata inammissibile nei gradi di merito e il giudizio di Cassazione viene poi abbandonato, la decisione di merito rimane non modificata, ma la Cassazione non aggiunge una valutazione definitiva sulle questioni sostanziali non esaminate.

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