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Sentenza

Sentenza n. 1213/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400883

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Dopo la costituzione del Ministero della Difesa, il ricorrente ha depositato e notificato una dichiarazione di rinuncia al ricorso. Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 84 c.p.a. L'accettazione della rinuncia da parte dell'Avvocatura dello Stato e la particolarità della controversia hanno giustificato la compensazione integrale delle spese di lite.

TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di rigetto, a seguito di riesame, della richiesta di esonero dal lavoro notturno

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comando Legione Carabinieri Emilia-Romagna aveva respinto, a seguito di riesame, la richiesta di esonero dal lavoro notturno presentata il 31 maggio 2023. Ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati, l'accertamento del diritto all'esonero ai sensi dell'art. 53, comma 3, del d.lgs. 151/2001 e dell'art. 5, comma 2, lettera c), della legge n. 903/1977, nonché il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente. Il testo della sentenza non espone i singoli motivi di censura, poiché il giudizio è stato definito a seguito della rinuncia al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 53, comma 3, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151

    diritto all'esonero dall'espletamento del lavoro notturno

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente quale fondamento del preteso diritto all'esonero dal lavoro notturno; la sentenza non decide nel merito della sua applicazione.

  • art. 5, comma 2, lettera c), legge 9 dicembre 1977, n. 903

    diritto ad essere esonerato dall'espletamento del lavoro notturno

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente quale ulteriore fondamento della pretesa sostanziale; la sentenza non esamina il merito della questione.

  • art. 84 c.p.a.

    sussistono tutti i presupposti per dichiarare l’estinzione del processo

    La rinuncia al ricorso, accettata dall'amministrazione resistente, ha determinato l'estinzione del processo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    La norma è richiamata quale presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    La norma è richiamata insieme alla disciplina nazionale per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, quando ne ricorrono i presupposti processuali e viene accettata dalla parte costituita, comporta la dichiarazione di estinzione del processo ai sensi dell'art. 84 c.p.a.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, le spese possono essere integralmente compensate quando il giudice ravvisi la particolarità della controversia e la parte resistente abbia aderito alla compensazione.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo

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