Cassazione Penale, Ordinanza n. 28678/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato in senso più favorevole la pena e confermato la responsabilità penale per il reato di furto in abitazione in concorso. Le ricorrenti hanno proposto separati ricorsi, con identico contenuto censorio, ma la pronuncia di legittimità non entra nel merito delle doglianze perché rileva una causa di inammissibilità: in caso di concordato sulla pena in appello con rinuncia ai motivi, il giudice non può sostituire d'ufficio la pena detentiva con una sanzione sostitutiva se le parti non ne abbiano fatto espressa richiesta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi con procedura semplificata e senza formalità. Ha quindi confermato gli effetti della sentenza di appello che, in sede di concordato ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena in mitius e confermato la responsabilità penale. Conseguentemente ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000, complessivi, in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nell'impugnazione manifestamente inammissibile.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Nel concordato in appello con rinuncia ai motivi, il giudice non può sostituire d'ufficio la pena detentiva con sanzioni sostitutive in assenza di espressa richiesta delle parti.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
artt. 110, 624-bis c.p.
Indicano il reato per cui è stata confermata la responsabilità penale in appello: furto in abitazione in concorso di persone.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il principio secondo cui la condanna alla Cassa delle ammende presuppone profili di colpa nell'impugnazione inammissibile.
Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv. 285484 - 01
Precedente richiamato a sostegno del principio per cui, nel concordato sulla pena in appello con rinuncia ai motivi, manca il potere del giudice di disporre d'ufficio la sostituzione della pena detentiva con sanzioni sostitutive.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01
Richiamata a sostegno dell'applicazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in caso di impugnazione manifestamente inammissibile e colpevole.
Massime di principio
- Nel concordato sulla pena in appello, quando le parti abbiano rinunciato ai motivi, il giudice non può introdurre d'ufficio una sostituzione della pena detentiva con sanzioni sostitutive se tale esito non sia stato oggetto di esplicita richiesta delle parti.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione determina la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; inoltre, quando l'inammissibilità sia ascrivibile a colpa dell'impugnante, può essere irrogata una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La presenza di un concordato ex art. 599-bis c.p.p. delimita l'oggetto del controllo di legittimità, impedendo di trasformare in sede di legittimità l'assetto sanzionatorio oltre i limiti concordati dalle parti.
- La manifesta inammissibilità dell'impugnazione, quando evidente sulla base del tenore della censura, legittima la declaratoria di inammissibilità e le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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