Sentenza del 20/04/2021 n. 580 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accise - produzione energia da fonti rinnovabili- società consortile - cessione dell'energia a consorziate - esenzione del tributo - presupposto - non sussiste - debenza - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto che l'esenzione dall'accisa si applica solo all'energia effettivamente autoprodotta e autoconsumata dal soggetto produttore, con impianti aventi potenza disponibile superiore a 20 kW e consumata in locali o luoghi diversi dalle abitazioni. L'energia prodotta dalla società consortile e ceduta ai singoli consorziati non rientra nell'esenzione; quindi la società è tenuta al pagamento dell'accisa sulla quantità ceduta
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società consortile contestava l'imposizione dell'accisa sull'energia elettrica prodotta da impianti rinnovabili e ceduta alle consorziate, sostenendo che tale energia dovesse rientrare nell'esenzione prevista per l'autoproduzione/autoconsumo
Norme richiamate
normativa sulle accise sull'energia elettrica
L'esenzione è interpretata restrittivamente: richiede che l'energia sia autoprodotta dall'operatore che chiede l'esenzione e che sia autoconsumata da quest'ultimo (con impianto >20 kW e consumo in locali diversi dalle abitazioni); non si estende all'energia prodotta e successivamente ceduta a terzi, anche se questi sono consorziati
Massime di principio
- L'esenzione dall'accisa per energia rinnovabile si applica solo se il produttore autoconsuma l'energia; la cessione anche a consorziati configura una fornitura tassabile
- Affinché l'esenzione operi sono necessari i requisiti tecnici (impianto con potenza disponibile >20 kW) e fattuali (effettivo autoconsumo nei locali/luoghi previsti), che devono essere provati con documentazione e misurazioni
- La forma associativa (consorzio o società consortile) non trasforma in automatico la cessione ai consorziati in autoconsumo: va valutata la sostanza economica dell'operazione
- Per evitare contestazioni è opportuno separare contabilmente e contrattualmente l'energia destinata all'autoconsumo da quella ceduta, e valutare soluzioni alternative (ad es. cessioni soggette a regime fiscale) o richiedere specifici interpelli/richieste di chiarimento all'Amministrazione
- In caso di cessione a terzi, anche se soci, va presumibilmente applicata l'accisa e adempiuti gli obblighi dichiarativi e di corresponsione
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