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Sentenza

Sentenza n. 916/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensiva a – del provvedimento prot. n. 9919 del 23.06.2025, con il quale il Comune di Positano, muovendo dal parere sub b), ha respinto l’istanza depositata dal ricorrente ai fini della realizzazione di un parcheggio pertinenziale interrato; b – del provvedimento prot. n. 9580 del 29.04.2025, con il quale la Soprintendenza ha reso parere contrario al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica; c – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 4763 del 26.02.2025, recante la comunicazione dei motivi ostativi; d – ove e per quanto occorra, del verbale della C.L.P. del 23.01.2025; e – ove e per quanto occorra, della proposta del responsabile del procedimento; f – ove e per quanto occorra, della relazione istruttoria del 30.01.2025; g - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202501172

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale dell'istanza per la realizzazione di un parcheggio pertinenziale interrato e parere paesaggistico negativo della Soprintendenza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni paesaggistiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del Comune, fondato sul parere contrario della Soprintendenza, relativo alla realizzazione di un parcheggio interrato di 79 mq in zona territoriale 2 del PUT, in parte sotto una piscina e in parte in un terrapieno, con accesso mediante passo carraio. Ha dedotto, tra l'altro, che la Soprintendenza avrebbe oltrepassato i limiti della valutazione paesaggistica, considerando profili urbanistico-edilizi e una non corretta classificazione dell'intervento; che non avrebbe valutato adeguatamente le caratteristiche e la ridotta visibilità dell'opera; che avrebbe violato il principio del dissenso costruttivo, omettendo di indicare modifiche progettuali idonee a rendere l'intervento compatibile; che il parcheggio avrebbe natura di opera di urbanizzazione primaria ai sensi degli artt. 9 e 11 della legge n. 122 del 1989 e dell'art. 16, comma 7, del d.P.R. n. 380 del 2001; che l'art. 9 della legge n. 122 del 1989 consentirebbe la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo anche in deroga agli strumenti urbanistici; che sarebbe irrilevante il precedente giurisprudenziale richiamato dalle amministrazioni perché riferito a un progetto diverso; che non sarebbero state valutate le osservazioni presentate in sede di comunicazione dei motivi ostativi, con violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990; che la disciplina applicabile non prevederebbe un espresso divieto di parcheggi interrati. Ha inoltre lamentato la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, il difetto di istruttoria e di motivazione del diniego comunale, nonché l'omessa autonoma valutazione da parte del Comune.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la zona territoriale 2 del PUT tuteli gli insediamenti antichi accentrati e, nella sua articolazione in zona A e zona di rispetto ambientale, non consenta interventi privati di nuova edificazione. Nella zona A, in assenza dei piani particolareggiati prescritti, sono ammessi soltanto interventi di manutenzione ordinaria e consolidamento statico; nella zona di rispetto ambientale è vietata la nuova edificazione privata e sono ammessi soltanto determinati interventi pubblici, nel rispetto delle caratteristiche ambientali. Il parcheggio interrato progettato costituisce quindi intervento privato di nuova costruzione non consentito, anche se pertinenziale. Il principio del dissenso costruttivo non impone alla Soprintendenza di indicare prescrizioni o modifiche progettuali quando l'intervento sia radicalmente incompatibile con la disciplina dell'area e non siano astrattamente configurabili modifiche idonee a renderlo ammissibile. L'art. 9 della legge n. 122 del 1989 non prevale sui vincoli paesaggistici e ambientali e sui poteri esercitati dalle amministrazioni preposte alla tutela; inoltre, le opere pubbliche ammesse dal PUT nella zona di rispetto ambientale non possono essere invocate per legittimare un intervento privato nella zona A. Il motivo concernente la liceità paesaggistica delle opere preesistenti è stato ritenuto improcedibile, poiché il parere della Soprintendenza era plurimotivato e adeguatamente fondato anche sulla non conformità dell'intervento al PUT. Il Comune non disponeva di un autonomo margine valutativo, essendo il parere della Soprintendenza obbligatorio e vincolante ai sensi dell'art. 146, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004, con conseguente obbligo di conformarsi ai sensi del comma 8. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 2.500,00, oltre accessori, in favore del Ministero della Cultura e della Soprintendenza; nulla sulle spese nei confronti del Comune non costituito.

Norme richiamate

  • PUT, disciplina della zona territoriale 2

    Tutela degli insediamenti antichi accentrati; nella zona A, fino all'approvazione dei piani particolareggiati, sono consentiti soltanto interventi di manutenzione ordinaria e consolidamento statico; nella zona di rispetto ambientale è impedita la nuova edificazione privata.

    La disciplina del PUT preclude gli interventi privati di nuova edificazione nella zona territoriale 2; nella zona A consente, allo stato, soltanto manutenzione ordinaria e consolidamento statico.

  • art. 9 l. 122/1989

    Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di 90 giorni.

    La disciplina sui parcheggi non prevale sui vincoli paesaggistici e ambientali né sui poteri delle amministrazioni preposte alla tutela.

  • art. 11, comma 1, l. 122/1989

    Non consente di assimilare il parcheggio privato oggetto del giudizio alle attrezzature di interesse comune e agli impianti sportivi ammessi dal PUT, riferiti a interventi pubblici nella zona di rispetto ambientale.

  • art. 16, comma 7, d.P.R. 380/2001

    Il richiamo alla natura di opera di urbanizzazione primaria non supera le preclusioni derivanti dalla disciplina paesaggistica e urbanistica del PUT.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Le censure relative alla mancata valutazione delle osservazioni e alla comunicazione dei motivi ostativi non incidono sulla decisione, stante la radicale non ammissibilità dell'intervento e la vincolatività del parere della Soprintendenza.

  • art. 146, comma 5, d.lgs. 42/2004

    Il parere della Soprintendenza nel procedimento di autorizzazione paesaggistica è obbligatorio e vincolante.

  • art. 146, comma 8, d.lgs. 42/2004

    Il Comune deve provvedere in conformità al parere vincolante della Soprintendenza e non dispone di un autonomo spazio valutativo difforme.

Massime di principio

  • Quando la disciplina paesaggistico-urbanistica di una zona preclude in radice gli interventi privati di nuova edificazione, il divieto si applica anche alle opere pertinenziali interrate e non può essere superato qualificandole come parcheggi o opere di urbanizzazione primaria.
  • La disciplina speciale sui parcheggi pertinenziali non prevale sui vincoli paesaggistici e ambientali né consente di derogare alle prescrizioni del piano paesaggistico o territoriale quando la normativa stessa mantiene fermi tali vincoli e poteri di tutela.
  • Il principio del dissenso costruttivo non impone all'amministrazione preposta alla tutela paesaggistica di suggerire modifiche progettuali quando l'intervento è radicalmente incompatibile con la disciplina dell'area e non sono astrattamente configurabili prescrizioni idonee a renderlo ammissibile.
  • Le opere pubbliche ammesse dalla disciplina di una zona di rispetto ambientale non possono essere invocate per legittimare un intervento privato collocato in una diversa articolazione della zona, nella quale la nuova edificazione privata è vietata.
  • Quando il parere della Soprintendenza è obbligatorio e vincolante, l'amministrazione comunale procedente deve conformarsi ad esso e non è tenuta a svolgere una valutazione autonoma di segno contrario.

Come è indicizzato

MaterieVincoli e piani paesaggisticiQualificazione degli interventiAutorizzazione paesaggistica
RamiBeni culturali e paesaggioUrbanistica e governo del territorio
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoria

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