Cassazione Civile, Ordinanza n. 23242/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Una lavoratrice aveva chiesto nei confronti della società originaria datrice di lavoro e della società poi subentrata il riconoscimento del superiore inquadramento e delle differenze retributive, l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento intimato per asserita cessazione dell’attività, la reintegra e il risarcimento del danno ex art. 2087 c.c. in relazione a dedotte lesioni biologiche ed esistenziali. Il presupposto della domanda verso la società ricorrente era l’assunto che vi fosse stato un trasferimento d’azienda dalla precedente società alla successiva, con continuità dell’attività imprenditoriale. In primo grado venne dichiarata l’illegittimità del licenziamento con condanna della società cessionaria a riassumere la lavoratrice e a pagare un’indennità. In appello fu affermata la continuità giuridica del rapporto con la società cessionaria, ritenuto che vi fosse stato trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., e fu dichiarata la nullità/inesistenza del licenziamento intimato dalla società non più datrice di lavoro, con condanna al ripristino del rapporto e al risarcimento del danno liquidato equitativamente. La società proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi: contestava l’accertamento del trasferimento d’azienda, deduceva l’erroneità della qualificazione del recesso come inesistente, censurava l’applicazione della tutela reintegratoria invece di quella obbligatoria e contestava la quantificazione equitativa del danno, anche per non avere la Corte territoriale valorizzato la proposta di assunzione rifiutata dalla lavoratrice e il concorso colposo della stessa. La lavoratrice proponeva ricorso incidentale lamentando che il licenziamento fosse in frode alla legge e finalizzato a occultare il trasferimento d’azienda.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibile la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. e ha escluso che potesse essere rivisitato in cassazione l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito sulla sussistenza di un trasferimento d’azienda, anche per il limite della doppia conforme. Ha affermato che la verifica della continuità aziendale e dell’operatività dell’art. 2112 c.c. era stata svolta secondo corretti criteri giuridici: non era necessario un atto scritto di cessione e contava la sostanziale continuità dell’organizzazione, dei beni e dell’attività imprenditoriale. Di conseguenza, è stata confermata la correttezza della qualificazione del licenziamento come inefficace/inesistente perché intimato da soggetto che non era più datore di lavoro. È stato inoltre respinto il motivo sulla liquidazione del danno: la Corte ha ritenuto non illogica la valutazione equitativa effettuata dal giudice di merito, che aveva ancorato il danno alla retribuzione e considerato la proposta di assunzione non accettata, valorizzando implicitamente il concorso colposo della creditrice ex art. 1227 c.c. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per novità della questione e difetto di specificità, oltre che perché comunque privo di rilievo concreto alla luce dell’accertata continuità del rapporto con la cessionaria. Le spese sono state compensate per un terzo e il resto posto a carico della ricorrente principale; è stato inoltre disposto l’ulteriore contributo unificato per entrambe le ricorrenti.
Norme richiamate
art. 2112 c.c.
Il trasferimento d’azienda ricorre quando permane l’organizzazione aziendale e vi è subentro nella gestione del complesso dei beni organizzati, a prescindere dallo strumento tecnico-giuridico adottato e dall’esistenza di un atto scritto di cessione.
art. 2697 c.c.
La doglianza sulla prova dei presupposti del trasferimento non consente, in cassazione, una revisione del fatto quando la valutazione di merito sia sorretta da motivazione adeguata.
art. 115 c.p.c.
La censura è stata prospettata ma ritenuta in sostanza diretta a sollecitare una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.
art. 116 c.p.c.
Anche il richiamo alla valutazione delle prove è stato ritenuto inammissibile ove finalizzato a una rivalutazione del compendio istruttorio.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Le censure per violazione di legge sono state respinte perché la Corte territoriale ha applicato correttamente i criteri giuridici in tema di trasferimento d’azienda e conseguenze sul rapporto di lavoro.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di motivazione è stato dichiarato inammissibile nei motivi che miravano a contestare l’accertamento di fatto.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
In presenza di doppia conforme è preclusa la revisione dell’accertamento di fatto, salvo che il ricorrente indichi e confronti le differenti ragioni poste a base delle due decisioni di merito.
art. 2118 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’erroneità della qualificazione del recesso, ma la censura è stata respinta in quanto il licenziamento era stato intimato da soggetto privo del potere di recesso.
art. 2119 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro della contestazione della legittimità del recesso, senza esito favorevole.
art. 3 L. n. 604/1966
Richiamato per contestare il giustificato motivo oggettivo, ma la questione è stata superata dalla qualificazione del recesso come proveniente da soggetto non legittimato.
art. 8 L. n. 604/1966
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’applicazione della tutela obbligatoria invece di quella reintegratoria, ma la doglianza è stata respinta.
art. 18 L. n. 300/1970
Richiamato nel tentativo di contestare il regime di tutela applicato; la Corte ha confermato il ripristino del rapporto per la nullità/inesistenza del licenziamento.
art. 1223 c.c.
Richiamato nella censura sulla quantificazione del danno, senza rilievo decisivo autonomo rispetto alla valutazione equitativa compiuta dal giudice di merito.
art. 1225 c.c.
Richiamato nella critica alla liquidazione del danno, ma non ritenuto violato.
art. 1226 c.c.
La Corte ha ritenuto legittima la liquidazione equitativa del danno, non manifestamente illogica o sproporzionata.
art. 1227 c.c.
La proposta di assunzione rifiutata dalla lavoratrice è stata valorizzata come elemento implicante concorso colposo della creditrice nella produzione del maggior danno.
art. 2087 c.c.
Richiamato nella domanda originaria per lamentate lesioni alla salute e alla personalità, ma non costituisce il nucleo della decisione di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata affermata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico di entrambe le ricorrenti.
Massime di principio
- Ai fini dell’applicazione dell’art. 2112 c.c. non è decisivo l’atto formale di cessione, ma la sostanziale continuità dell’organizzazione aziendale e del complesso dei beni funzionali all’impresa, con subentro nella gestione e prosecuzione dell’attività.
- L’accertamento della sussistenza di un trasferimento d’azienda è, di regola, un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in cassazione come terzo grado di merito.
- In presenza di doppia conforme è preclusa la revisione dell’accertamento fattuale, salvo che il ricorrente deduca specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- Se il recesso è intimato da un soggetto che, per effetto del trasferimento d’azienda, non è più datore di lavoro, il licenziamento è inefficace/inesistente per difetto del potere di recesso.
- La liquidazione equitativa del danno è censurabile in cassazione solo quando manchi del tutto la giustificazione, i criteri siano incongrui o l’esito sia manifestamente sproporzionato.
- La valutazione del danno da illegittimo recesso può tener conto della condotta del creditore e dell’eventuale rifiuto di una proposta di assunzione ai fini del concorso colposo ex art. 1227 c.c.
- La deduzione di una questione nuova in cassazione è inammissibile se non è dimostrato che essa sia stata ritualmente proposta nei gradi di merito, con puntuale indicazione dell’atto processuale in cui ciò è avvenuto.
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