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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30608/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per una condotta di resistenza realizzata mediante una fuga pericolosa. Dal testo emerge che il ricorso riproponeva questioni già esaminate e respinte in appello, contestando in sostanza la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e la motivazione sulla quantificazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto che la condotta non avesse i requisiti della minima offensività e che la motivazione sul trattamento sanzionatorio fosse sufficiente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e meramente reiterativo di questioni già correttamente risolte dal giudice d'appello. Ha inoltre ritenuto che la condotta di resistenza, consistita in una fuga pericolosa, non integrasse i presupposti della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e che la sintetica motivazione sulla pena fosse immune da censure. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta, per le modalità concrete della fuga pericolosa e per la valutazione di particolare gravità del fatto, non presenti i requisiti di minima offensività.

Massime di principio

  • La particolare tenuità del fatto richiede una concreta minima offensività della condotta; essa va esclusa quando il fatto, per modalità esecutive e gravità complessiva, manifesta un disvalore non tenue.
  • In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre questioni già compiutamente esaminate e correttamente decise dal giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione impugnata.
  • La motivazione sulla determinazione della pena è censurabile in cassazione solo se mancante o manifestamente illogica; una motivazione sintetica è sufficiente quando si innesta su una valutazione complessiva della gravità del fatto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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