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Sentenza

Sentenza del 24/03/2017 n. 7622 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR di Milano deducendo la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37. Secondo l'Ufficio, la sentenza del Tribunale di Voghera aveva accertato la natura fiduciaria dell'intestazione di alcuni immobili ai fratelli della contribuente e ne aveva disposto il trasferimento a favore di M.E., quale erede universale, ai sensi dell'art. 2932 c.c. Pertanto, la sentenza avrebbe dovuto essere assoggettata all'imposta di registro applicabile agli atti traslativi di diritti reali immobiliari, e non alla più bassa aliquota prevista per le sentenze di mero accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato senza rinvio la sentenza della CTR e deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente. Ha stabilito che, ai fini dell'imposta di registro, rileva il fatto che la sentenza disponga il trasferimento di immobili, anche se parziale, non definitiva o non ancora immediatamente esecutiva. Non sono decisive né la prosecuzione dell'istruttoria per determinare l'asse ereditario e l'eventuale lesione della legittima, né il mancato passaggio in giudicato della pronuncia. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37

    Le sentenze, comprese quelle non definitive o ancora impugnabili, sono soggette all'imposta di registro, salvo conguaglio o rimborso.

    La tassazione può essere applicata anche a una sentenza parziale o non definitiva; l'eventuale successiva modifica dell'imponibile può essere gestita mediante conguaglio o rimborso.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8 della Parte prima della Tariffa

    Sentenze recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili.

    Quando la sentenza dispone il trasferimento o la costituzione di diritti reali immobiliari, si applicano le stesse imposte previste per i corrispondenti atti negoziali traslativi.

  • Codice civile, art. 2932

    Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto.

    Una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 2932 c.c. può produrre il trasferimento del diritto immobiliare; ai fini fiscali, è sufficiente che la pronuncia disponga tale trasferimento, anche se la sua efficacia esecutiva dipende dal passaggio in giudicato.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro, una sentenza deve essere qualificata in base al suo contenuto dispositivo effettivo: se dispone il trasferimento o la costituzione di un diritto reale immobiliare, può essere tassata come atto traslativo, anche se il giudizio prosegue per altri aspetti.
  • La non definitività, la parzialità o la non immediata esecutività della sentenza non escludono, di regola, l'obbligo di registrazione; possono invece giustificare un successivo conguaglio o rimborso.
  • La distinzione tra sentenza di mero accertamento e sentenza traslativa è determinante: la prima sconta l'imposizione propria degli accertamenti, mentre la seconda è soggetta alle aliquote previste per i trasferimenti immobiliari.
  • La prosecuzione del processo per quantificare il patrimonio, determinare ulteriori obblighi o verificare lesioni della quota di legittima non elimina gli effetti fiscali della parte della pronuncia che abbia già disposto il trasferimento dei beni.

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