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Sentenza

Sentenza n. 7576/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza - della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, n. 11478/2024, pubblicata il 14/11/2024, nel procedimento R.G. 12005/2024.

Giustizia amministrativa202513111

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, n. 11478/2024, relativa al riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per complessivi euro 1.500,00, maggiorati di interessi o rivalutazione, condannando il Ministero a mettere la carta a sua disposizione nel rispetto dei vincoli di legge. La ricorrente ha dedotto la persistente mancata esecuzione del giudicato anche dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva e la certificazione del suo passaggio in giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza eccepire l'avvenuto adempimento né giustificare l'inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso in ottemperanza, rilevando che l'Amministrazione non ha dimostrato l'avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo giudiziale e non ha fornito alcuna giustificazione per l'inerzia. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il direttore generale del Ministero competente per materia, senza facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli 120 giorni per provvedere, decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 650,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha ordinato all'Amministrazione di eseguire il giudicato e ha nominato un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.

  • D.M. 55/2014

    Utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, tenendo conto della sua natura essenzialmente esecutiva.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione non dimostra di avere adempiuto agli obblighi derivanti dal giudicato e non fornisce una giustificazione dell'inerzia, il giudice amministrativo può dichiarare l'obbligo di esecuzione e fissare un termine perentorio per l'adempimento.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato entro il termine assegnato all'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuato nell'organo amministrativo competente per materia, attribuendogli il potere di provvedere in via sostitutiva, anche senza facoltà di delega.
  • La nomina del commissario ad acta può essere subordinata a una richiesta della parte vittoriosa successiva alla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione; il termine per l'intervento commissariale decorre da tale scadenza e non richiede l'immediata attivazione del commissario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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