Cassazione Penale, Sentenza n. 03196/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorsi deducono due motivi identici: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., con censura del fatto che la Corte di appello avrebbe negato la tenuità facendo riferimento soltanto a precedenti penali senza valutare la loro prossimità temporale e la loro rilevanza concreta; (2) estinzione del reato per remissione di querela intervenuta in pendenza del termine per proporre impugnazione (la persona offesa ha rimesso la querela l'08/09/2025, accettata da entrambi gli imputati), con richiesta di dichiarazione di estinzione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo, dichiarando estinto il reato di truffa per remissione di querela e annullando senza rinvio la sentenza impugnata; perciò il primo motivo (art. 131-bis e tenuità) è stato assorbito. La Corte ha motivato che il reato era procedibile a querela e non risultano aggravanti che ne comportino la procedibilità d'ufficio; la remissione, intervenuta l'08/09/2025 e accettata dagli imputati, ha estinto il reato. Non sussistono i presupposti per un proscioglimento per evidenza di innocenza ai sensi dell'art. 129 comma 2 c.p.p., perché le sentenze di merito hanno ricostruito la responsabilità in concorso. Le spese processuali sono state poste a carico degli imputati ai sensi dell'art. 340 comma 4 c.p.p.
Norme richiamate
art. 610 c.p.p.
Richiamato per spiegare la procedura scritta senza trattazione orale in mancanza di richiesta rituale; norma procedurale che disciplina la celebrazione del procedimento per iscritto
art. 611 c.p.p.
Collegata all'art. 610 per le modalità della trattazione scritta e dell'assenza delle parti
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Grounds di ricorso per cassazione invocati: violazione di legge (lett. b) e vizio di motivazione (lett. e)
art. 131-bis c.p.
Norma sulla particolare tenuità del fatto (causa di non punibilità) che i ricorrenti chiedevano di applicare; la Corte di merito aveva negato l'applicazione motivando con i precedenti, mentre la censura sosteneva che vanno valutati la natura e la prossimità temporale dei precedenti
art. 129, comma 2, c.p.p.
Norma sul proscioglimento per evidente innocenza: la Corte ha escluso tale strada perché le sentenze di merito hanno accertato la responsabilità in concorso
art. 340, comma 4, c.p.p.
Norma sulla liquidazione delle spese processuali: in difetto di diversa pattuizione, le spese sono state poste a carico dei querelati (odierni ricorrenti)
Massime di principio
- La remissione di querela intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per proporre impugnazione può essere introdotta nel giudizio di cassazione e, se ritualmente accettata, estingue il reato quando si tratta di un reato procedibile a querela e non sussistono aggravanti che ne motivino la procedibilità d'ufficio.
- L'estinzione del reato per remissione di querela comporta generalmente l'annullamento della sentenza di condanna senza rinvio; tuttavia non elimina automaticamente l'obbligo per la parte di affrontare eventuali spese processuali, che possono essere poste a carico del querelato.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis va valutata concretamente nel caso concreto: i precedenti penali ostativi devono essere valutati in rapporto alla loro natura, rilevanza e prossimità temporale; precedenti remoti e non pertinenti possono non impedire il riconoscimento della tenuità.
- Il proscioglimento per evidente innocenza ex art. 129, comma 2 c.p.p. richiede elementi tali da far ritenere palese l'assenza di responsabilità; quando le sentenze di merito hanno ricostruito elementi di responsabilità in concorso, questa strada non è percorribile.
- Se si intende far valere una remissione di querela intervenuta dopo il giudizio di merito, è importante documentarla tempestivamente e farla pervenire nel termine utile per l'impugnazione; la remissione deve essere accettata dagli imputati per produrre l'effetto estintivo.
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