Sentenza n. 596/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento di diniego licenza di porto armi e susseguente silenzio rigetto della Prefettura nonché avverso silenzio inadempimento della Prefettura
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Prefetto sull'istanza di revoca in autotutela di un decreto prefettizio recante divieto di detenzione di armi, nonché diniego di licenza di porto d'armi per uso caccia
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario di divieto armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura sull'istanza di revoca in autotutela, presentata il 6 agosto 2025, del precedente decreto prefettizio che gli aveva imposto il divieto di detenzione di armi in ragione di un incidente di caccia del 2015, nel quale aveva cagionato colposamente la morte di una persona. L'istanza era stata presentata dopo il diniego di rilascio della licenza di porto d'armi per uso caccia, fondato sul medesimo episodio. Il ricorrente ha dedotto che il divieto non potesse produrre effetti sine die, considerato il tempo trascorso, la natura colposa della condotta e l'assenza di ulteriori problematiche; nelle more del giudizio ha inoltre riferito l'estinzione del reato. Ha contestato, quindi, la violazione dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento sull'istanza di riesame.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato l'inosservanza dell'obbligo della Prefettura di provvedere sull'istanza di revoca. Pur non imponendo la revoca del divieto, il giudice ha riconosciuto che, quando un provvedimento limita permanentemente la sfera giuridica del destinatario, come il divieto prefettizio di detenere armi previsto dall'art. 39 T.U.L.P.S., il destinatario ha un interesse giuridicamente protetto a ottenere, decorso un termine ragionevole e in presenza di sopravvenienze positive idonee a modificare il quadro indiziario originario, un aggiornamento della propria posizione. L'amministrazione conserva il potere di svolgere una valutazione motivata e attualizzata della pericolosità dell'interessato. Poiché erano ampiamente decorsi i termini di cui agli artt. 2 e 3 della l. 241/1990 senza alcun riscontro, il TAR ha ordinato all'amministrazione di provvedere entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, riservando, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Le spese, liquidate in 2.000 euro oltre accessori, sono state poste a carico delle amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
non stabilisce una durata limitata nel tempo al divieto imponibile dal Prefetto
Il divieto prefettizio di detenere armi, pur non essendo soggetto a una durata legislativamente predeterminata, non può avere efficacia sine die quando venga meno l'attualità del giudizio di pericolosità; il destinatario può chiedere, dopo un termine ragionevole e in presenza di sopravvenienze positive, l'aggiornamento della propria posizione.
art. 2 l. 7 agosto 1990, n. 241
Sono ampiamente decorsi i termini di cui agli artt. 2 e 3 della l. n. 241/90
L'amministrazione deve concludere il procedimento relativo all'istanza di revoca entro il termine previsto, non potendo mantenere il silenzio oltre i termini procedimentali.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Sono ampiamente decorsi i termini di cui agli artt. 2 e 3 della l. n. 241/90
Il decorso del termine procedimentale senza una decisione integra l'inosservanza dell'obbligo di provvedere sull'istanza di riesame.
art. 31 c.p.a.
La tutela avverso il silenzio consente al giudice amministrativo di accertare l'obbligo dell'amministrazione di provvedere e di ordinare la conclusione del procedimento entro un termine assegnato.
art. 117 c.p.a.
Il giudizio sul silenzio è utilizzato per ottenere l'accertamento dell'obbligo di provvedere e l'ordine di conclusione del procedimento amministrativo.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo limita la sfera giuridica del destinatario senza una durata temporalmente predeterminata e produce effetti potenzialmente permanenti, l'amministrazione non può mantenerlo sine die se è venuta meno l'attualità della valutazione di pericolosità o inaffidabilità posta a suo fondamento.
- Il destinatario di un divieto prefettizio di detenere armi ha un interesse giuridicamente protetto a ottenere, decorso un termine ragionevole e in presenza di sopravvenienze positive idonee a modificare il quadro indiziario originario, un aggiornamento della propria posizione e una decisione sull'eventuale revoca.
- L'obbligo generale dell'amministrazione di provvedere non si estende normalmente alle istanze di riesame, ma sussiste quando l'istanza riguarda un provvedimento limitativo di efficacia permanente o non temporalmente delimitata, la cui attualità debba essere rivalutata alla luce di sopravvenienze rilevanti.
- L'accertamento dell'obbligo di provvedere sull'istanza di revoca non comporta automaticamente l'obbligo di accoglierla: l'amministrazione conserva il potere di effettuare una valutazione motivata e attualizzata della posizione dell'interessato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 611/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 612/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 613/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 614/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 615/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 616/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →