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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29568/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ciro Mazzarella ha impugnato l'ordinanza sostenendo, in sintesi: (i) violazione di legge e ne bis in idem per un presunto frazionamento arbitrario della stessa condotta permanente di associazione mafiosa (art. 416‑bis) in due procedimenti distinti, con conseguente improcedibilità ai sensi dell'art. 649 c.p.p.; (ii) incostituzionalità dell'art. 649 c.p.p. nella parte in cui non consentirebbe al giudice di dichiarare improcedibile una seconda misura cautelare derivante da una frazione artificiosa della medesima condotta permanente; (iii) carenza o insufficienza dei gravi indizi in relazione al ruolo apicale ascritto, deducendo scarsa rilevanza delle dichiarazioni di collaboratori e delle intercettazioni. Gabriele Salvatore D'Amico ha impugnato l'ordinanza deducendo, in sintesi: (i) insufficienza e genericità degli elementi indiziari (dichiarazioni contraddittorie, intercettazioni limitate nel tempo e non decisive) rispetto al reato di traffico di stupefacenti aggravato dall'art. 416‑bis; (ii) motivazione contraddittoria e carente in ordine alle esigenze cautelari, tenuto conto della marginalità del ruolo, della giovane età, dell'incensuratezza e della vetustà di alcuni fatti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Ciro Mazzarella, ritenendolo infondato: ha ritenuto che non ricorra il ne bis in idem in quanto le contestazioni attengono a periodi e articolazioni associative distinti e ha condiviso la valutazione del tribunale del riesame circa la sussistenza dei gravi indizi, ritenendo il terzo motivo generico e non consentito. Ha dichiarato inammissibile il ricorso di Gabriele Salvatore D'Amico: ha ricordato i limiti del sindacato in Cassazione sulle misure cautelari (controllo di legge e logicità della motivazione, non rinnovazione integrale della prova) e ha ritenuto congrua e non illogica la motivazione del tribunale in ordine ai gravi indizi e alle esigenze cautelari (valutazione del ruolo dopo l'arresto del fratello, abbandono del programma di protezione, permanenza nella zona di operatività del clan). Conseguenze processuali: condanna di Mazzarella al pagamento delle spese; dichiarazione di inammissibilità per D'Amico con condanna al pagamento delle spese e al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416‑bis c.p.

    Norma che incrimina l'associazione di tipo mafioso; la Corte valuta la natura permanente del reato ma distingue tra diverse contestazioni temporali e diverse articolazioni associative, ritenendo possibile contestazioni distinte se riguardano periodi/forme associative non sovrapponibili.

  • art. 649 c.p.p.

    Norma che disciplina l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero; la Corte esclude l'illegittimità dell'art. 649 rispetto al caso concreto e ritiene irrilevante per l'esito la questione costituzionale prospettata circa l'improcedibilità della seconda misura cautelare, osservando che l'istituto dell'improcedibilità della misura cautelare non è previsto dall'ordinamento.

  • art. 273 c.p.p.

    Disposizione sulla gravità indiziaria: la Corte ricorda che in Cassazione il sindacato sui gravi indizi è limitato e ammissibile solo se emerge una manifesta illogicità o violazione di norme; non è consentita la rinnovazione della valutazione probatoria già compiuta dal giudice di merito.

  • art. 274 c.p.p.

    Norma sulle esigenze cautelari: la Corte valuta che il tribunale del riesame ha adeguatamente motivato l'esistenza delle esigenze cautelari (ruolo nel sodalizio, abbandono del programma di protezione, permanenza nella zona), e che tale motivazione non è sindacabile oltre i limiti di legge.

  • art. 192 c.p.p.

    Norma sulle prove testimonali e sulle dichiarazioni dei collaboratori; la Corte tiene conto della valutazione di attendibilità compiuta dal giudice del merito e richiede, per la cassazione, vizi specifici di motivazione o di diritto per ammettere sindacato.

  • art. 606 c.p.p.

    Dispositivo che elenca i motivi di ricorso in Cassazione: la Corte ha rigettato motivi ritenuti generici o non consentiti ai sensi delle lettere richiamate (controllo limitato sulle valutazioni probatorie e sulle motivazioni non viziabili se congrue).

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Aggravante per il traffico di stupefacenti con modalità mafiose: nel caso di D'Amico, il tribunale ha ritenuto applicabile l'aggravante e ha considerato la presunzione derivante dall'aggravante non superata dalla difesa.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che dispone le spese in caso di rigetto del ricorso: la Corte ha disposto la condanna alle spese processuali per il ricorrente soccombente.

  • art. 297 c.p.p. comma 3

    Norma che vieta le contestazioni a catena: la Corte richiama la possibilità che, se ricorrenti i presupposti, si configuri una questione di contestazioni a catena con effetti sulla decorrenza dei termini della misura cautelare, ma nel caso specifico non è stata accolta la censura.

  • art. 275 e art. 292 c.p.p.

    Norme richiamate dalla difesa in relazione alla motivazione e alle esigenze cautelari; la Corte ritiene che il tribunale abbia rispettato i canoni motivazionali e i criteri di valutazione delle esigenze cautelari, per cui i rilievi difensivi risultano inammissibili o generici.

Massime di principio

  • Il principio ne bis in idem opera solo se sussiste identità del fatto in senso concreto: la semplice sovrapposizione della partecipazione alla stessa associazione non è sufficiente se le contestazioni riguardano periodi temporali o articolazioni associative differenti e non sovrapponibili.
  • La "contestazione aperta" preclude iniziative cautelari/parallele che riguardino espressamente lo stesso fatto in corso di precisazione; tuttavia la delimitazione temporale successiva può legittimare contestazioni distinte se non vi è sovrapposizione materiale delle condotte.
  • In Cassazione il controllo sulle misure cautelari è limitato: è ammesso verificare la congruità e la logicità della motivazione e il rispetto delle norme di diritto, ma non è consentita la rinnovazione del giudizio di merito né una mera diversa valutazione degli stessi elementi probatori.
  • Per impugnare con successo l'applicazione di una misura cautelare per carenza dei gravi indizi è necessario dimostrare la manifesta illogicità della motivazione o la violazione di norme specifiche; contestazioni generiche o riproposizioni di valutazioni alternative sono di norma inammissibili.
  • L'ordinamento non prevede l'istituto dell'"improcedibilità" della seconda misura cautelare in caso di frazionamento artificioso di una condotta permanente; la tutela contro frazionamenti illegittimi passa attraverso l'accertamento dell'identità del fatto e il divieto di contestazioni a catena (art. 297 c.p.p.) quando applicabile.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e le intercettazioni devono essere valutate nel loro insieme: singoli elementi apparentemente isolati possono risultare convincenti se inseriti in una piattaforma indiziaria concordante e logicamente motivata dal giudice.

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