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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32817/2023 del 27/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Alcuni proprietari di un fondo confinante hanno chiesto in primo grado il ripristino dello stato dei luoghi antecedente alla costruzione, da parte del comune confinante, di una rampa di accesso al proprio fondo, deducendo che l'opera avesse creato una veduta indebita sul loro terreno. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d'appello ha riformato la decisione ritenendo, sulla base delle risultanze istruttorie e della consulenza tecnica, che dal fondo comunale non fosse in concreto possibile esercitare una veduta verso il fondo degli attori. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato, con il primo motivo, violazione degli artt. 116 c.p.c., 900 e 905 c.c. per avere la corte territoriale male interpretato i fatti e travisato la CTU, assumendo illogicamente la possibilità di veduta solo tramite l'uso di una scala a doppio compasso; con il secondo motivo hanno lamentato, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. e degli artt. 111 Cost. e 132 n. 4 c.p.c., che la sentenza avesse attribuito alle conclusioni del CTU un significato opposto senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente incardinate sulla violazione di legge e sul vizio motivazionale, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e del fatto, attività preclusa al giudice di legittimità. In particolare, la doglianza sull'art. 116 c.p.c. non era ammissibile perché non denunciava l'uso di un criterio legale di valutazione della prova, ma solo un asserito cattivo esercizio del prudente apprezzamento; inoltre, le contestazioni sulla CTU non integravano un vizio denunciabile ex art. 360 n. 5 c.p.c., poiché le conclusioni della consulenza non costituiscono un "fatto storico". Il ricorso incidentale condizionato del comune è rimasto assorbito. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e, con l'ordinanza, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per chiedere una nuova valutazione dei fatti o delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è oggi circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non sono più deducibili insufficienza o contraddittorietà della motivazione fuori dal minimo costituzionale.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o nega il prudente apprezzamento quando imposto dalla norma, non quando si contesti il semplice cattivo esercizio della valutazione probatoria.

  • art. 900 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di vedute e limitazioni tra fondi, ma la Corte non entra nel merito della disciplina sostanziale perché dichiara inammissibili le censure.

  • art. 905 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di distanza e possibilità di veduta, ma la Corte non ne esamina il merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione della sentenza di merito è sindacabile in cassazione solo se manca, è apparente, perplessa, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria, cioè se viola il minimo costituzionale.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza per difetto di motivazione sussiste solo nei casi estremi di mancanza o apparenza della motivazione, non per mere critiche al merito della valutazione probatoria.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La dedotta violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile in cassazione solo quando si contesti che il giudice abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto dall'ordinamento o abbia applicato una regola legale di valutazione in modo scorretto; non è invece consentito censurare il mero cattivo apprezzamento del materiale probatorio.
  • Il ricorso per cassazione non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito, né per sostituire alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito una lettura alternativa delle risultanze istruttorie.
  • Il vizio di motivazione è oggi deducibile solo nei limiti del "minimo costituzionale": mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, perplessa, incomprensibile o manifestamente contraddittoria; fuori da tali ipotesi, è ammissibile soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • Le conclusioni di una consulenza tecnica d'ufficio non costituiscono, di per sé, un fatto storico ai fini dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; la critica alla CTU si traduce normalmente in una contestazione del giudizio di merito, non sindacabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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