Cassazione Civile, Sentenza n. 04969/2026 del 05/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione proponeva sette motivi: contestazione della mancata declaratoria di litispendenza (art. 39 c.p.c.); censure sulla valutazione e sulla utilizzabilità delle prove testimoniali acquisite in primo grado (artt. 244, 246, 115, 116 c.p.c. e art. 2697 c.c.); doglianze circa la risoluzione contrattuale e gli effetti sul pagamento delle rate (art. 1453 c.c.); censura sulla mancata prova del danno (artt. 1218, 1223 e 2697 c.c.); e rilievi sulla presunta apparente motivazione della sentenza impugnata (art. 111 Cost., art. 132 c.p.c.). Veniva inoltre invocata, implicitamente, la violazione delle regole sulla valutazione delle prove e il divieto di riconsiderare i fatti in sede di legittimità (richiami all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto infondata la censura sulla litispendenza perché il giudice di Vallo della Lucania aveva già dichiarato la propria incompetenza rimettendo le parti al Tribunale di Salerno; ha confermato la valutazione di merito circa l'inattendibilità e l'inefficacia probatoria di talune testimonianze, sottolineando che la rivalutazione del peso delle prove è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità; ha richiamato il limite di ammissibilità del motivo ex n. 5 dell'art. 360 c.p.c. ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c. quando non siano indicate le ragioni di fatto differenti tra primo e secondo grado; ha confermato che la risoluzione del contratto è giustificata per il mancato pagamento da parte della ricorrente e, conseguentemente, la condanna al pagamento del residuo prezzo (già disposta in primo grado e confermata in appello) rimane valida. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione (liquidate in euro 2.200,00 più spese generali e accessori) e alla eventuale maggiorazione del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 39 c.p.c.
la Corte ha ritenuto che non sussisteva litispendenza perché il giudice del primo procedimento aveva dichiarato la propria incompetenza e rimesso la causa al Tribunale adito; la persistenza della litispendenza va valutata in base alla situazione processuale al momento della decisione
art. 360 c.p.c. (n. 3 e n. 5)
i vizi denunciati riguardavano la motivazione e la valutazione delle prove; la Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sui fatti e, con riferimento al n.5, ha applicato il divieto previsto dall'art. 348-ter c.p.c. quando non sono indicate ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado
art. 246 c.p.c.
la norma sull'incompatibilità della testimonianza era richiamata dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto che la valutazione sull'attendibilità e sui conflitti di interesse dei testimoni rientra nel sindacato di merito
art. 244 c.p.c.
richiamata in relazione ai limiti della prova testimoniale: la Corte ha escluso che le valutazioni soggettive dei testimoni potessero sostituire fatti obiettivi necessari per provare l'inadempimento
art. 115 c.p.c.
la Corte ha ricordato che la censura sulla violazione di questa norma è fondata solo se il giudice avesse dichiarato di non doverla osservare o avesse deciso su prove non prodotte dalle parti
art. 116 c.p.c.
principio della libera valutazione della prova: la Corte ha ribadito che spetta al giudice di merito valutare le prove salvo specifiche deroghe normative
art. 2697 c.c.
la Corte ha precisato che la violazione si configura solo se il giudice ha spostato l'onere della prova in modo erroneo; nel caso si trattava di un apprezzamento sull'esito probatorio e non di una errata attribuzione dell'onere
art. 1453 c.c.
la risoluzione per inadempimento è legittima quando una parte non adempie le obbligazioni; la Corte ha ritenuto che il mancato pagamento contrattuale giustificasse la risoluzione e il ritiro del personale da parte della fornitrice
artt. 1218 e 1223 c.c.
richiamati con riferimento all'onere di provare il danno: la Corte ha ritenuto che il danno fosse parametrato al residuo prezzo contrattuale e quindi adeguatamente valutato dal giudice di merito
art. 348-ter c.p.c.
applicato per escludere l'ammissibilità di censure ex n.5 dell'art. 360 c.p.c. quando la sentenza d'appello si fonda sulle stesse ragioni di fatto della decisione di primo grado e il ricorrente non indica le ragioni di fatto diverse
art. 111 Cost.
richiamato rispetto al principio del giusto processo e alla motivazione delle sentenze; la Corte ha ritenuto non apparente la motivazione della sentenza impugnata
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
richiamato in relazione ai requisiti della motivazione; la Corte ha escluso che la motivazione fosse apparente
d.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1-quater
la Corte ha disposto che sussistono i presupposti per l'eventuale versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore contributo unificato in relazione al presente ricorso
Massime di principio
- La declaratoria di litispendenza richiede la persistenza delle condizioni al momento della pronuncia: una precedente pronuncia di incompetenza che rimette la causa al giudice adito estingue la litispendenza rispetto a quel giudizio
- La valutazione dell'attendibilità delle prove testimoniali spetta al giudice di merito; Cassazione non può riconsiderare il merito delle valutazioni probatorie salvo vizi di diritto chiaramente identificabili
- I giudizi espressi dai testimoni su valutazioni soggettive (apprezzamenti) non possono sostituire la prova di fatti oggettivi necessari per dimostrare l'inadempimento contrattuale
- Quando la risoluzione del contratto è fondata sul mancato pagamento previsto dal contratto, il creditore può esercitare la risoluzione e chiedere il residuo prezzo come danno, senza necessità di prova separata del danno se il criterio risarcitorio è il corrispettivo non pagato
- Il ricorso per cassazione per i vizi di fatto è limitato: per far valere il n.5 dell'art. 360 c.p.c. occorre indicare le ragioni di fatto differenti tra primo e secondo grado (limite previsto dall'art. 348-ter c.p.c.)
- La parte che eccepisce litispendenza ha l'onere di dimostrare non solo l'esistenza, ma anche la persistenza della causa pendente al momento della decisione
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