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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2101

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2101 della Commissione, del 30 luglio 2024, che autorizza l’immissione sul mercato dell’olio derivato da Schizochytrium sp. (CABIO-A-2) quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470

Normativa europea32024R2101

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza la commercializzazione nell’Unione dell’olio derivato da Schizochytrium sp. (CABIO-A-2) come nuovo alimento, a seguito della valutazione favorevole dell’EFSA sulla sua sicurezza alle condizioni d’uso proposte. L’atto modifica l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, inserendo la nuova voce con specifiche tecniche, condizioni di impiego e indicazioni di etichettatura. L’autorizzazione è circoscritta, in particolare, alle formule per lattanti e di proseguimento nel rispetto della normativa settoriale applicabile.

Autorizzazione dell’immissione sul mercato dell’olio derivato da Schizochytrium sp. (CABIO-A-2) come nuovo alimento e aggiornamento dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all’olio ottenuto dal ceppo CABIO-A-2 della microalga Schizochytrium sp., autorizzandone l’immissione sul mercato dell’Unione come nuovo alimento. L’autorizzazione riguarda in modo specifico l’uso nelle formule per lattanti e nelle formule di proseguimento, quali definite dal regolamento (UE) n. 609/2013, alle condizioni d’uso e con i requisiti di etichettatura e composizione indicati nell’allegato. È un atto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Autorizzazione dell’olio derivato da Schizochytrium sp. (CABIO-A-2) come nuovo alimento

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2101 della Commissione autorizza l’immissione sul mercato dell’Unione dell’olio derivato da Schizochytrium sp. (CABIO-A-2) come nuovo alimento. L’atto interviene nell’ambito della disciplina dei novel food di cui al regolamento (UE) 2015/2283 e aggiorna l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

Contesto procedurale e base della decisione

La Commissione richiama che, ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283, solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato. La domanda è stata presentata il 19 marzo 2021 da CABIO Biotech (Wuhan) Co., Ltd. e riguardava l’uso del nuovo alimento nelle formule per lattanti e nelle formule di proseguimento ai sensi del regolamento (UE) n. 609/2013. Successivamente, il 12 luglio 2021, la Commissione ha richiesto la valutazione dell’EFSA, che il 26 ottobre 2023 ha emesso un parere scientifico favorevole sulla sicurezza dell’olio derivato dal ceppo CABIO-A-2 della microalga Schizochytrium sp. alle condizioni d’uso proposte.

Sicurezza e condizioni di utilizzo

Nel parere scientifico l’EFSA ha concluso che il nuovo alimento è sicuro alle condizioni proposte. Ha inoltre osservato che i livelli d’uso indicati risultano conformi al regolamento (UE) n. 609/2013 e al regolamento delegato (UE) 2016/127, con riferimento all’assunzione di DHA nelle formule per lattanti e di proseguimento. Su tali basi, la Commissione ritiene soddisfatte le condizioni dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283 per l’autorizzazione.

Modifica dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato inserendo una nuova voce nella tabella 1 (nuovi alimenti autorizzati) e nella tabella 2 (specifiche). La voce autorizzata riguarda l’olio derivato da Schizochytrium sp. (CABIO-A-2) e prevede l’uso nelle formule per lattanti e nelle formule di proseguimento, conformemente al regolamento (UE) n. 609/2013.

Requisiti di etichettatura e specifiche tecniche

Per i prodotti alimentari che contengono il nuovo alimento, l’etichetta deve riportare la denominazione "Olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp.". L’allegato definisce inoltre le specifiche qualitative del prodotto: il nuovo alimento è descritto come olio ottenuto dal ceppo CABIO-A-2 della microalga Schizochytrium sp. e deve rispettare una serie di parametri tecnici, tra cui un tenore di DHA pari o superiore al 35,0%, limiti per indice di acidità, perossido, umidità e sostanze volatili, insaponificabili, acidi grassi trans, acidi grassi liberi e valore di p-anisidina.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione e inserimento nell’elenco UE

L’olio derivato da Schizochytrium sp. (CABIO-A-2) è autorizzato a essere immesso sul mercato dell’Unione ed è inserito nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L’allegato di tale regolamento è modificato di conseguenza.

Presupposti della decisione

La Commissione si fonda sul regolamento (UE) 2015/2283, in particolare sull’articolo 12, paragrafo 1. Dopo la domanda presentata il 19 marzo 2021 da CABIO Biotech (Wuhan) Co., Ltd. e la richiesta di valutazione all’EFSA del 12 luglio 2021, l’Autorità ha adottato il parere scientifico del 26 ottobre 2023 con esito favorevole alla sicurezza del nuovo alimento alle condizioni d’uso proposte.

Condizioni d’uso e ambito alimentare autorizzato

L’uso autorizzato riguarda le formule per lattanti e le formule di proseguimento definite nel regolamento (UE) n. 609/2013. Il parere EFSA osserva che i livelli d’uso proposti sono conformi al regolamento (UE) n. 609/2013 e al regolamento delegato (UE) 2016/127, con assunzione di DHA entro l’intervallo previsto.

Etichettatura

Per i prodotti alimentari che contengono il nuovo alimento, la denominazione da riportare in ეტichetta è "Olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp.".

Specifiche tecniche del nuovo alimento

L’allegato inserisce nella tabella 2 le specifiche dell’olio: descrizione come olio ottenuto dal ceppo CABIO-A-2 della microalga Schizochytrium sp.; tenore di DHA ≥ 35,0%; indice di acidità ≤ 0,5 mg KOH/g; indice di perossido ≤ 5,0 meq/kg; umidità e sostanze volatili ≤ 0,05%; insaponificabili ≤ 3,5%; acidi grassi trans ≤ 2,0%; acidi grassi liberi ≤ 0,4%; valore di p-anisidina ≤ 10.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materienovel foodsicurezza alimentareetichettatura alimentarealimenti per lattantimercato interno

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