Cassazione Civile, Ordinanza n. 23600/2021 del 31/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento del rapporto di lavoro di due dipendenti da una società cedente a una società cessionaria e dal successivo licenziamento intervenuto circa un anno dopo. I lavoratori avevano chiesto di accertare la nullità, illegittimità o inefficacia della cessione del rapporto, sostenendo che il loro consenso non fosse stato validamente prestato perché ottenuto senza adeguata informazione e in modo fraudolento, mediante la sottoscrizione di un foglio in bianco e con scoperta del nuovo datore solo dalla busta paga successiva. In subordine, avevano prospettato anche che le due società facessero parte di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro, o comunque di un collegamento societario rilevante per dimostrare una condotta illecita della cedente finalizzata a liberarsi di lavoratori per non perdere la commessa. La Corte d'appello aveva però ritenuto, sulla base di documenti e testimonianze, che i lavoratori fossero stati informati della cessione e avessero prestato assenso, escludendo sia la frode sia l'esistenza di un unico centro di imputazione. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1406, 1343, 1344, 1345, 1439, 1175 e 1375 c.c. quanto al vizio del consenso e alla correttezza/frode nella cessione, nonché degli artt. 1344 e 1414 c.c. quanto al collegamento tra le società e al preteso centro unico di imputazione dei rapporti di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente prospettati come violazione di legge, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e delle circostanze di fatto già esaminate dalla Corte di merito, operazione preclusa in sede di legittimità. Ha aggiunto che la sentenza impugnata non conteneva errori di diritto rispetto alle norme invocate, avendo invece accertato in fatto la preventiva informazione e il consenso dei lavoratori alla cessione, nonché l'assenza di condotte contrarie a correttezza e buona fede o integranti frode. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti in favore della società controricorrente; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata nei confronti della società rimasta intimata e non costituita. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, sussistendone i presupposti, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione dei fatti e delle prove.
art. 1406 c.c.
Richiamato in relazione alla cessione del contratto e alla necessità di un valido consenso del contraente ceduto.
art. 1343 c.c.
Invocato dai ricorrenti per prospettare la nullità della cessione per illiceità della causa o del motivo, ma la Corte non ha ravvisato violazioni di diritto nella sentenza impugnata.
art. 1344 c.c.
Invocato per sostenere la frode alla legge; la Corte ha escluso che la decisione di merito contenesse errori giuridici sul punto.
art. 1345 c.c.
Richiamato in relazione al motivo illecito e alla dedotta frode nella cessione del rapporto.
art. 1439 c.c.
Richiamato per sostenere che il consenso dei lavoratori sarebbe stato viziato da comportamento fraudolento.
art. 1175 c.c.
Richiamato quale parametro di correttezza nell'esecuzione del rapporto e nella gestione della cessione.
art. 1375 c.c.
Richiamato quale parametro di buona fede nell'esecuzione del contratto e nella cessione del rapporto di lavoro.
art. 1414 c.c.
Invocato in relazione alla pretesa simulazione o interposizione societaria nell'assetto dei rapporti di lavoro.
art. 380-bis c.p.c.
Citate le formalità del procedimento camerale non partecipato e della proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato applicato l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
L. 228/2012
Richiamata quale fonte che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Cass., Sez. U, n. 8053/2014
Richiamata per ribadire che il sindacato di legittimità non consente una rivisitazione del giudizio di fatto e della valutazione delle prove.
Massime di principio
- In sede di legittimità la denuncia di violazione di legge è inammissibile quando, sotto tale veste, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del quadro istruttorio e delle risultanze probatorie apprezzate dal giudice di merito.
- La validità del consenso alla cessione del contratto di lavoro va verificata in fatto alla luce della preventiva informazione al lavoratore e delle modalità concrete di manifestazione dell'assenso; se il giudice di merito accerta tali circostanze, non è consentito in cassazione sostituire una diversa lettura dei fatti.
- Le doglianze fondate su frode, simulazione, abuso o violazione di correttezza e buona fede devono investire specifici errori di diritto della decisione impugnata; se l'atto impugnato è fondato su un accertamento di fatto contrario alle allegazioni di parte, la censura che chieda una diversa valutazione è inammissibile.
- La deduzione di un collegamento fra società o di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro, ove non sia sorretta da un effettivo errore giuridico della sentenza impugnata, non può essere riesaminata in cassazione come questione di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese in favore della parte costituita e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23590/2021 del 31/08/2021
- ordinanza_civile · 31 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23591/2021 del 31/08/2021
- ordinanza_civile · 31 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23592/2021 del 31/08/2021
- ordinanza_civile · 31 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23593/2021 del 31/08/2021
- ordinanza_civile · 31 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23594/2021 del 31/08/2021
- ordinanza_civile · 31 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23595/2021 del 31/08/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →