Cassazione Penale, Ordinanza n. 03539/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile l'impugnazione qualificata come ricorso per cassazione, senza esaminare i motivi di merito. Conseguentemente condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ritenendo assorbente il difetto di abilitazione del difensore al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Parma che l'aveva condannata alla sola pena dell'ammenda per reati in materia di sicurezza del lavoro. Poiché la sentenza era inappellabile, l'atto è stato trasmesso alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p. e qualificato come ricorso per cassazione. Il ricorso non viene esaminato nel merito perché la Corte rileva in via assorbente che il difensore che ha sottoscritto l'impugnazione non è iscritto all'albo speciale dei difensori cassazionisti; da ciò deriva l'inammissibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 568, comma 5, c.p.p.
ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
L'impugnazione contro sentenza inappellabile viene trasmessa alla Corte di cassazione e qualificata come ricorso per cassazione.
art. 613 c.p.p.
Non è citato espressamente nel testo, ma il rilievo sulla mancata iscrizione del difensore all'albo dei cassazionisti richiama il requisito del patrocinio in cassazione; tuttavia, poiché non è menzionato testualmente, non viene valorizzato come norma citata.
Massime di principio
- Quando l'impugnazione avverso una sentenza inappellabile viene convertita in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., la Corte può rilevare d'ufficio i requisiti di validità del patrocinio in cassazione.
- Il ricorso per cassazione sottoscritto da un difensore non iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alla Corte di cassazione è inammissibile, a prescindere dall'esame dei motivi di merito.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, alla somma in favore della Cassa delle Ammende.
Come è indicizzato
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