Cassazione Penale, Ordinanza n. 21765/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, generico e ripetitivo il secondo, e manifestamente infondato o comunque generico gli ulteriori motivi relativi a prescrizione e trattamento sanzionatorio. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Catania con più motivi: il primo riguardava la pretesa nullità derivante dalla composizione del collegio giudicante in sede di rinvio, ritenuta dalla Corte di cassazione non fondata perché, al più, integrava un'irregolarità o una possibile incompatibilità da far valere con ricusazione; il secondo motivo riproponeva sostanzialmente le doglianze già svolte in appello e veniva ritenuto generico e non confrontato con le specifiche questioni di legittimità, con erronea denuncia di violazioni di legge a fronte di un dedotto vizio di motivazione; gli ulteriori motivi contestavano il mancato proscioglimento per asserita prescrizione del reato di ricettazione e l'eccessività della pena, ma la Corte rilevava che la prescrizione non era maturata e che le critiche sulla pena erano generiche e inconferenti, anche considerando che la pena base era stata contenuta nel quarto inferiore della cornice edittale.
Norme richiamate
art. 606 lett. b c.p.p.
invocato dalla ricorrente per denunciare violazioni di legge, ma ritenuto impropriamente richiamato rispetto a doglianze in realtà attinenti al vizio di motivazione
art. 606 lett. c c.p.p.
richiamato nel ricorso, ma la Corte osserva che le censure erano sostanzialmente di motivazione e non di violazione di legge
art. 606 lett. e c.p.p.
norma pertinente al vizio di motivazione, che la Corte ritiene essere quella realmente evocata dalle doglianze
art. 610 c.p.p.
richiamato implicitamente nel riferimento alla ricusazione quale strumento per far valere una pretesa incompatibilità del giudice
art. 616 c.p.p.
base per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
art. 157 c.p.
richiamato nel ragionamento sulla prescrizione, esclusa perché il termine non era maturato
art. 648 c.p.
norma incriminatrice contestata per il reato di ricettazione; la Corte precisa che ai fini della prescrizione va considerata la pena del reato di ricettazione senza tener conto della circostanza attenuante dell'ipotesi attenuata
Massime di principio
- La dedotta violazione della regola sulla diversa composizione del collegio di rinvio, se non prevista espressamente come nullità, non determina nullità della sentenza ma integra, al più, una questione di incompatibilità da far valere con ricusazione.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre pedissequamente le doglianze di appello senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata e senza indicare specifici vizi di legittimità.
- Quando si censura la motivazione, il ricorrente non può qualificare la doglianza come violazione di legge: occorre distinguere correttamente tra vizio di legge e vizio motivazionale, altrimenti il motivo risulta non autosufficiente o generico.
- Ai fini del calcolo della prescrizione deve aversi riguardo al trattamento edittale del reato contestato, senza computare la diversa cornice derivante da circostanze attenuanti che non incidono sul termine prescrizionale.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio devono contenere una specifica critica di diritto o di manifesta illogicità: deduzioni generiche, inconferenti o non ancorate alla concreta determinazione della pena non sono idonee a fondare l'annullamento.
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