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Sentenza

Sentenza n. 11112/2026 - Roma, Sezione 2T

per l’annullamento - del decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022; - del Decreto adottato dal Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022; - dell’Accordo rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modifica-zioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018” (doc. 3); - della Circolare del Ministero della Salute prot. N. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”; - di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all'azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa, incluse l’Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022 e l’Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022; - ed in particolare della Determinazione della Regione Abruzzo, Dipartimento Sanità, n. DPF/121 del 13/12/2022 recante “D.M. 6 Luglio 2022 Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 – Adempimenti attuativi”, pubblicato sul BURA il 14 dicembre 2022; - della Determinazione della Regione Emilia e Romagna, Num. 24300 del 12/12/2022, recante “Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125” (doc. 8); - del Decreto n° 29985/GRFVG del 14/12/2022 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, recante “Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del supe-ramento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli an-ni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015”; - del Decreto della Regione Liguria n. 7967/2022 del 14/12/2022, recante “Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano”; - del Decreto n. 18311 del 14/12/2022 della Regione Lombardia, recante “Superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter DL 19 giugno 2015 n.78 convertito in Legge con modificazioni dall'art. 1 co. 1 L. 6 agosto 2015, n. 125 e SMI dal DM del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella GU 15 settembre 2022, n. 216”; - del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14.12.2022, recante “Elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015” (doc. 12); - del Decreto Dirigenziale DD 2426/A1400A/2022 della Regione Piemonte, recante “Ap-provazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015”; - della Determina della Regione Puglia n. 10 del 12/12/2022, recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tet-to di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” (doc. 14); - della Determina Dirigenziale n. 1356/26987 del 28 novembre 2022 della Regione Sarde-gna recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modifi-cazioni, dall'art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e re-gionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Uf-ficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” (doc. 15); - della Determina della Regione Siciliana n. 1247/2022 del 13/12/2022, recante “Indivi-duazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (doc. 16); - della Determina Dirigenziale della Regione Toscana n. 24681 del 14/12/2022, recante “approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici dei dispositivi medici soggette al ri-piano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 9 ter, co. 9 bis del DL 78/2015” (doc. 17); - della Determina della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige n. 24408/2022 del 12 dicembre 2022 recante “Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ot-tobre 2022” (doc. 18); - della determina della Regione Umbria n. 13106 DEL 14/12/2022 recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” (doc. 19).

Giustizia amministrativa202305748

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali, regionali e provinciali relativi alla determinazione e alla richiesta di pagamento del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato il decreto interministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, l’accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019 e gli atti regionali e provinciali attuativi con cui erano stati individuati gli importi dovuti a titolo di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Nel corso del giudizio, a seguito della rettifica degli importi richiesti dalle amministrazioni regionali in applicazione dell’art. 7 del decreto-legge 95/2025, la società ha versato somme pari al 25% dell’importo determinato a suo carico e ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo obiettivamente venuto meno l’interesse alla decisione a seguito del pagamento, da parte della società, dell’importo ridotto dovuto a titolo di payback per gli anni 2015-2018. Il giudice ha richiamato l’art. 7 del decreto-legge 95/2025, secondo cui il versamento integrale dell’importo ridotto estingue l’obbligazione delle aziende fornitrici e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse all’obbligo di pagamento; le amministrazioni devono accertare il versamento e la cessazione della materia del contendere nei giudizi relativi agli atti regionali e provinciali di ripiano. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, in conformità alla disciplina richiamata.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La disposizione è richiamata nel contesto della definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

  • art. 9-ter, commi 8 e 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Costituisce la base normativa del sistema di determinazione del tetto di spesa per i dispositivi medici e del ripiano del relativo superamento da parte delle aziende fornitrici.

  • art. 7 d.l. 95/2025

    L’integrale versamento dell’importo di cui al primo periodo estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l’avvenuto versamento dell’importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all’articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite.

    Il pagamento integrale della quota ridotta prevista dalla norma estingue l’obbligazione di payback per gli anni 2015-2018, preclude ulteriori azioni giurisdizionali collegate a tale obbligo e determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi contro gli atti regionali e provinciali di ripiano; le spese sono compensate.

Massime di principio

  • Quando una disciplina sopravvenuta ridetermina in misura ridotta l’importo dovuto a titolo di payback e stabilisce che il relativo versamento integrale estingue l’obbligazione e preclude ulteriori azioni giurisdizionali, il pagamento eseguito dall’operatore determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti sugli atti di ripiano relativi agli stessi periodi.
  • L’accertamento del pagamento dell’importo ridotto previsto dalla normativa sopravvenuta rende attuale la cessazione della materia del contendere anche rispetto alle impugnazioni degli atti statali presupposti e degli atti regionali o provinciali applicativi, quando la controversia è divenuta priva di utilità concreta per il ricorrente.
  • In presenza di una disciplina normativa che prevede espressamente la compensazione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere conseguente al pagamento della quota ridotta di payback, il giudice dispone la compensazione delle spese tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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