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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32462/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava un avviso di accertamento IRPEF (per maggiori imposte pari a euro 20.871,00) notificato in relazione alle riprese operate nei confronti della società di persone F.lli Cieri S.n.c., di cui il ricorrente era socio illimitatamente responsabile. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la sentenza era stata confermata. In cassazione il ricorrente ha sollevato sei motivi, tra i quali il primo, ritenuto decisivo, denunciava la violazione degli artt. 14 e 29 del d.lgs. n. 546/1992 per mancata riunione dei giudizi relativi all'accertamento nei confronti della società e dei soci, configurandosi un litisconsorzio originario sostanziale obbligatorio tra società e soci. Gli altri motivi (presunte violazioni di artt. 40, 42, 60 del d.P.R. n. 600/1973 relative a irregolarità dell'avviso, mancanza di sottoscrizione e della relata di notifica, e questioni probatorie sull'uso di elementi induttivi/redditometro) sono stati proposti ma poi dichiarati assorbiti dal giudice della cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui, in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento delle società di persone e dei soci comporta che il ricorso relativo alla medesima annualità e al medesimo avviso riguarda necessariamente sia la società sia tutti i soci (salvo questioni personali). Poiché nel caso di specie non risulta che siano state prospettate questioni personali dal socio ricorrente e non risultava la pendenza del ricorso proposto dall'altro socio nello stesso giudizio unitario, la Corte ha constatato il difetto del litisconsorzio originario sostanziale. Ne è conseguita la cessazione di efficacia della decisione impugnata: la sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto, l'intero giudizio è stato dichiarato nullo e la causa è stata rinviata alla Corte di primo grado di Chieti, in diversa composizione, perché il giudizio sia riassunto con la partecipazione di tutte le parti necessarie. Gli altri motivi di ricorso sono stati assorbiti. La Corte ha rimesso al giudice del rinvio la regolazione delle spese del giudizio.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546/1992, artt. 14 e 29

    Richiamate nel primo motivo per sostenere la necessità del litisconsorzio processuale; la Corte ha ritenuto fondata la censura relativa alla mancata riunione delle parti necessarie in base ai principi di tale normativa sul procedimento tributario

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 7

    Invocato con riferimento alle questioni probatorie (valore delle dichiarazioni di terzi); nel dispositivo però tale motivo è stato assorbito dopo l'accoglimento del primo motivo

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 40

    Censurato come presunta violazione nella formazione dell'avviso di accertamento (motivo poi assorbito); la Corte non si è pronunciata nel merito per avere deciso sul vizio processuale del litisconsorzio

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 42

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'assenza di sottoscrizione dell'avviso; questione sollevata ma assorbita dalla decisione favorevole sul primo motivo

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 60

    Invocato in relazione alla validità della notifica (sottoscrizione della relata); anche questo motivo è stato assorbito

  • d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 5

    Richiamato dalla Corte come fondamento del principio di unitarietà dell'accertamento per le società di persone e dell'automatica imputazione del reddito ai soci, base normativa della necessità del litisconsorzio

  • codice di procedura civile, art. 360 (primo comma, nn. 1,3,4)

    Articolo richiamato a titolo delle ragioni di cassazione (vizi denunciati dal ricorrente), ossia le ipotesi di ricorso per violazione di legge e omessa valutazione di fatto; la Corte ha accolto il ricorso in relazione al vizio processuale invocato

  • codice di procedura civile, art. 378

    Richiamato perché il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.; tale memoria ha chiesto l'accoglimento del primo motivo, contribuendo alle conclusioni favorevoli al ricorrente

Massime di principio

  • Nei procedimenti tributari relativi ad accertamenti sui redditi delle società di persone e sui redditi dei soci vige il principio dell'unitarietà dell'accertamento: le controversie relative alla stessa annualità d'imposta devono essere trattate con litisconsorzio originario tra società e soci, salvo che siano sollevate questioni strettamente personali di uno dei soci.
  • Se il giudizio viene celebrato senza la riunione delle parti necessarie (società e tutti i soci), tale vizio processuale può determinare la nullità dell'intero procedimento e la cassazione con rinvio per la riassunzione davanti al giudice di primo grado con tutte le parti chiamate in causa.
  • La presenza di decisioni separate o pronunce nello stesso periodo dinanzi allo stesso collegio non supplisce all'assenza di litisconsorzio: la riunione deve essere sostanziale e processuale, non solo eventuale o successiva.
  • Il ricorrente (contribuente) deve tempestivamente sollevare l'eccezione di mancata riunione delle parti necessarie; l'Amministrazione finanziaria, per evitare nullità, dovrebbe procedere alla notifica e/o segnalare l'interesse della società e dei soci affinché il contraddittorio sia completo.
  • Quando si intendono proporre questioni personali del singolo socio (es. profili soggettivi distincti dalla posizione della società), è consigliabile esplicitarle in modo chiaro per evitare che il giudizio sia considerato unitario e quindi dichiarato nullo per difetto di litisconsorzio.
  • Se si verificano difetti formali dell'avviso (firma, relata di notifica, ecc.), tali questioni vanno comunque valutate, ma possono risultare assorbite se il giudice riscontra un vizio processuale più grave (come l'assenza del litisconsorzio); pertanto è strategico sollevare tutte le eccezioni rilevanti e documentarle.
  • In caso di cassazione per vizio di litisconsorzio, il giudice di rinvio dovrà provvedere sulla riassunzione e sulla regolazione delle spese, nonché rimettere il procedimento in modo da consentire il rispetto del contraddittorio tra tutte le parti necessarie.

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