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Ordinanza

Ordinanza n. 1357/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202601729

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto ministeriale che ha approvato i progetti S.A.I. per il triennio 2026-2028, riconoscendo al Comune di Trapani un finanziamento annuale inferiore a quello richiesto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune)

La controversia

Il Comune di Trapani ha impugnato il decreto del Ministero dell’Interno del 3 dicembre 2025, nella parte in cui gli ha riconosciuto un finanziamento annuale di euro 1.129.537,46, anziché euro 1.449.546,25, per la prosecuzione dei progetti del Sistema di Accoglienza e Integrazione relativi al triennio 2026-2028. Dalla documentazione risultava che il Ministero aveva applicato ai progetti ordinari un incremento massimo dell’8,4% del costo pro-die/pro-capite, calcolato sulla base dell’incremento dell’indice FOI, assumendo come base il precedente importo riconosciuto al Comune, pari a euro 31,72, e determinando così un nuovo costo di euro 34,38. Il Comune aveva contestato l’applicazione automatica del criterio, evidenziando che il precedente importo era stato determinato anche in conseguenza di un errore commesso nella domanda relativa al triennio 2023-2025, circostanza già esaminata da una precedente sentenza del TAR Lazio. Secondo il ricorrente, la domanda per il nuovo triennio avrebbe dovuto essere oggetto di una valutazione puntuale del piano finanziario e della documentazione prodotta, alla luce dell’art. 15 delle Linee guida adottate con D.M. 18 novembre 2019.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare non mediante sospensione automatica degli effetti del decreto, ma ai fini del riesame della posizione del Comune di Trapani. Il Collegio ha ritenuto che, pur dovendo il Ministero rispettare i limiti di bilancio e pur risultando astrattamente applicato un incremento massimo dell’8,4% rispetto al precedente costo pro-die/pro-capite, la particolare origine dell’importo precedente — determinato in buona parte da un errore nella domanda del precedente triennio — avrebbe dovuto indurre l’amministrazione a esaminare puntualmente la nuova domanda, senza applicare un rigido criterio meramente matematico. Il riesame dovrà essere svolto entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza o dalla sua notificazione, se anteriore. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda. Il merito è stato fissato per l’udienza pubblica del 29 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • art. 15 delle Linee Guida per il Funzionamento del Sistema di Protezione per Titolari di Protezione Internazionale e per Minori Stranieri non Accompagnati, adottate con D.M. 18 novembre 2019

    Ai fini della valutazione delle domande di prosecuzione dei servizi di accoglienza presentate dagli enti locali ai sensi dell’art. 8, la Commissione verifica la documentazione prodotta, l’adeguatezza del piano finanziario preventivo e la rispondenza con quanto previsto dalle presenti Linee guida

    La disposizione impone una valutazione effettiva della documentazione e dell’adeguatezza del piano finanziario preventivo, non sostituibile, in presenza di elementi peculiari, da un’applicazione automatica di un criterio matematico fondato sul precedente finanziamento.

Massime di principio

  • Nella valutazione delle domande di prosecuzione dei servizi di accoglienza del S.A.I., l’amministrazione deve esaminare concretamente la documentazione prodotta, l’adeguatezza del piano finanziario preventivo e la conformità alle Linee guida applicabili.
  • L’amministrazione non può applicare in modo rigidamente automatico un incremento percentuale al precedente costo pro-die/pro-capite quando l’importo storico assunto come base sia stato determinato, anche in parte, da un errore nella precedente domanda o da altre circostanze idonee a renderlo non rappresentativo.
  • Il rispetto dei limiti di bilancio non esclude l’obbligo di una valutazione individualizzata della domanda di finanziamento: l’esigenza di contenimento della spesa deve essere perseguita all’interno di un’istruttoria coerente con i criteri normativi e regolamentari.
  • In sede cautelare, quando non siano ancora definiti tutti gli aspetti della controversia ma emerga la necessità di una nuova valutazione amministrativa, il giudice può accordare la tutela mediante ordine di riesame entro un termine prefissato, anziché disporre il definitivo annullamento dell’atto.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatoriePartecipazione al procedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoTutela cautelare

Testo integrale

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