Sentenza n. 13408/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento in Italia di un titolo abilitante conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente abilitato all'estero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha presentato il 24 giugno 2025 un'istanza al Ministero dell'Istruzione e del Merito per il riconoscimento in Italia di un titolo ritenuto valido per l'insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna ai sensi della disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Non avendo il Ministero adottato un provvedimento espresso, il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'ordine di provvedere entro il termine stabilito dal giudice ai sensi dell'art. 117, comma 2, c.p.a. e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Il ricorso è stato ritenuto fondato perché il termine di quattro mesi previsto per la conclusione del procedimento decorre dalla presentazione della documentazione completa ed era già scaduto alla data di proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato la sussistenza del silenzio-inadempimento del Ministero. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di concludere il procedimento entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. Il giudice ha precisato che l'amministrazione deve esaminare concretamente la documentazione relativa al percorso di studi estero e ai titoli conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea, verificandone la coerenza con la disciplina europea e nazionale applicabile. Tale esame deve considerare l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, nonché durata, livello e qualità della formazione, e deve includere, ove necessario, la valutazione di misure compensative proporzionate. In caso di inutile decorso del termine di 120 giorni, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, con facoltà di delega, dovrà provvedere quale commissario ad acta entro ulteriori 90 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 117, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice, accertato il silenzio-inadempimento, di ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine stabilito nella sentenza e di predisporre, in caso di ulteriore inerzia, misure sostitutive.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
l'autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Il procedimento di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero deve essere concluso entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.
d.lgs. 15/2016
Modifica il d.lgs. 206/2007 per il recepimento della direttiva 2013/55/UE.
direttiva 2005/36/CE
Impone di valutare il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro secondo un esame sostanziale delle competenze acquisite e, ove necessario, mediante misure compensative.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Consente l'adozione di misure compensative opportune e proporzionate qualora sussistano differenze rilevanti tra la formazione estera e i requisiti nazionali.
art. 6 decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito in legge 16 dicembre 2022, n. 604
Individua la denominazione del Ministero competente come Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Massime di principio
- Il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento di un titolo abilitante conseguito in un altro Stato membro dell'Unione europea decorre dalla presentazione della documentazione completa e, decorso inutilmente il termine di quattro mesi previsto dall'art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007, si configura il silenzio-inadempimento dell'autorità competente.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all'amministrazione di concludere il procedimento entro un termine congruo, anche superiore al termine ordinario, quando la complessità dell'istruttoria e l'elevato numero di istanze giustifichino tale determinazione.
- Nel valutare il riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l'amministrazione deve considerare l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando durata, livello e qualità della formazione, senza limitarsi a un confronto meramente formale tra titoli.
- Quando emergano differenze tra la formazione estera e i requisiti nazionali, l'amministrazione deve valutare l'equipollenza sostanziale del titolo e, ove necessario, disporre misure compensative opportune e proporzionate, anziché respingere automaticamente l'istanza.
- In caso di perdurante inerzia dopo l'ordine giudiziale di provvedere, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando un ulteriore termine per la conclusione del procedimento.
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