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Sentenza

Sentenza n. 15933/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603231

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria nazionale di merito per l’accesso a Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2025/2026, nella parte relativa ai punteggi e alle posizioni attribuiti alle ricorrenti, nonché gli atti presupposti della selezione

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato la graduatoria nazionale pubblicata l’8 gennaio 2026, che attribuiva loro rispettivamente 120,30 punti (posizione n. 17729) e 120,40 punti (posizione n. 17520), insieme ai decreti ministeriali attuativi e ai diversi atti della procedura, inclusi quelli relativi alla predisposizione e validazione dei quesiti, alle commissioni, alle prove e alla vigilanza nelle sedi. Hanno chiesto anche l’ammissione in sovrannumero al corso di Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2025/2026, in forma di risarcimento specifico. Il giudizio non è stato definito mediante esame dei motivi di merito: il 15 giugno 2026 le ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, e 84 c.p.a. Ha rilevato che la rinuncia era stata notificata alle controparti e che nessuna di esse si era opposta alla prosecuzione. Non è stata quindi pronunciata alcuna decisione sulla legittimità della graduatoria o sugli altri atti impugnati, né sulla domanda di ammissione in sovrannumero. Spese compensate, in considerazione della natura della controversia e della serialità delle difese delle amministrazioni, non calibrate sulle singole fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    nel processo amministrativo, ai sensi dell’art. 84 comma 1, c.p.a., la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale; prevede inoltre la norma che la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza e, se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.

    La rinuncia è efficace se proviene dalla parte o da un difensore munito di mandato speciale, è presentata nelle forme previste e portata formalmente a conoscenza delle altre parti; il processo si estingue quando le parti interessate alla prosecuzione non si oppongono ritualmente.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Ritenuto, conseguentemente, di dover prendere atto della rinuncia al ricorso e di dover, per l’effetto, dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c) e 84 c.p.a.

    La rinuncia ritualmente proposta, in assenza di opposizione delle controparti interessate alla prosecuzione, determina l’estinzione del giudizio.

  • art. 84, comma 2, c.p.a.

    Ritenuto, quanto alle spese di lite, che le stesse possono essere equamente compensate tra le parti in deroga alla regola tendenziale stabilita dall’art. 84, comma 2, c.p.a., tenuto conto della natura della controversia e della serialità delle difese svolte dalle resistenti Amministrazioni, non calibrate sulle singole fattispecie.

    Le spese possono essere compensate in deroga alla regola tendenziale prevista dalla disposizione quando la natura della controversia e la serialità delle difese delle amministrazioni giustificano tale regolazione.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la rinuncia al ricorso, se ritualmente presentata e portata a conoscenza delle altre parti, determina l’estinzione del giudizio quando le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono ritualmente.
  • Le spese di lite possono essere compensate in deroga alla regola tendenziale dell’art. 84, comma 2, c.p.a., tenendo conto della natura della controversia e della serialità delle difese delle amministrazioni, quando queste non siano calibrate sulle singole fattispecie.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàAccesso programmato ai corsi universitariSpese di lite
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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