Cassazione Penale, Sentenza n. 7848/2022 del 04/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gentile era stato condannato per aver, nel chiedere il patrocinio a spese dello Stato per l'anno d'imposta 2014, falsamente dichiarato l'assenza di redditi del proprio nucleo e la mancata titolarità di beni mobili registrati e immobili, mentre aveva percepito 200 euro dal Comune di Mussomeli e risultava intestatario di due immobili. I reati erano aggravati dall'aver ottenuto il beneficio e dalla recidiva. In Cassazione il ricorrente deduceva: 1) insufficiente prova del dolo (elemento soggettivo); 2) carenza di motivazione sull'aggravante prevista dall'art. 95 d.P.R. 115/2002; 3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non adeguatamente motivato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte del ricorso, confermando la responsabilità irrevocabile di Gentile e respingendo i motivi relativi al dolo e alle attenuanti (il primo è stato ritenuto generico e infondato; il terzo adeguatamente motivato con i precedenti dell'imputato). Ha però accolto il secondo motivo limitatamente all'aggravante di cui all'art. 95, comma 2, d.P.R. 115/2002, perché la Corte territoriale non ha dimostrato che i redditi non dichiarati superassero il limite che avrebbe impedito l'ammissione al patrocinio: l'aumento di pena si applica solo se dalla falsità consegue l'ottenimento o il mantenimento del beneficio oltre il limite reddituale. La sentenza impugnata è stata annullata solo su tale punto e la causa è stata rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Caltanissetta per nuovo giudizio sull'aggravante; nel resto il ricorso è rigettato e l'affermazione di responsabilità è dichiarata irrevocabile.
Norme richiamate
art. 95, d.P.R. 115/2002
Prevede l'aumento di pena se dalla falsità o omissione consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la Corte richiede che l'aggravante sia collegata alla effettiva violazione del limite reddituale previsto dalle norme di riferimento
artt. 76, 79 e 92, d.P.R. 115/2002
Impongono l'obbligo di indicare i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare nella domanda di ammissione al patrocinio; la loro portata è chiara e rende inescusabile l'errore sul loro contenuto
art. 47 cod. pen.
Principio sull'errore di diritto: la Corte richiama che l'errore su norme non penali di integrazione della fattispecie ("legge diversa dalla legge penale") può essere inescusabile
art. 133 cod. pen.
Criteri per la valutazione delle attenuanti generiche; la Corte di merito può basare il diniego sulle circostanze preponderanti, come precedenti penali, purché motivi non contraddittori
art. 624 cod. proc. pen.
Norma richiamata per dichiarare l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità
art. 112 d.P.R. 115/2002
Richiamata in dottrina giurisprudenziale per i casi di revoca dell'ammissione al patrocinio; la Cassazione evidenzia che la revoca è disciplinata espressamente dagli artt. 95 e 112 e non dipende automaticamente dalla falsità della dichiarazione se il limite non è superato
Massime di principio
- Per l'aggravante prevista dall'art. 95 d.P.R. 115/2002 è necessario dimostrare che la falsità o omissione abbia effettivamente determinato l'ottenimento o il mantenimento del patrocinio oltre il limite reddituale: non basta la semplice percezione di somme o il possesso di beni se non è provato il superamento del limite
- L'errore circa obblighi amministrativi collegati alla fattispecie penale (es. come dichiarare i redditi per il patrocinio) può essere considerato inescusabile se deriva da norme chiaramente applicabili e integrate nella fattispecie penale
- La prova del dolo non può essere dedotta in modo meramente formale dalla materialità del fatto senza spiegare perché il soggetto avrebbe omesso o falsificato la dichiarazione; tuttavia un ricorso generico che non allega elementi concreti difficilmente ottiene accoglimento
- Il giudice di merito ha ampio apprezzamento nella valutazione delle attenuanti generiche; il richiamo ai precedenti penali può essere sufficiente a motivare il diniego purché la motivazione non sia contraddittoria
- In casi di motivazione insufficiente su singoli profili aggravanti si può ottenere annullamento parziale e rinvio per nuovo giudizio limitatamente a quei punti, senza rimettere in discussione l'intera condanna
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