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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7848/2022 del 04/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gentile era stato condannato per aver, nel chiedere il patrocinio a spese dello Stato per l'anno d'imposta 2014, falsamente dichiarato l'assenza di redditi del proprio nucleo e la mancata titolarità di beni mobili registrati e immobili, mentre aveva percepito 200 euro dal Comune di Mussomeli e risultava intestatario di due immobili. I reati erano aggravati dall'aver ottenuto il beneficio e dalla recidiva. In Cassazione il ricorrente deduceva: 1) insufficiente prova del dolo (elemento soggettivo); 2) carenza di motivazione sull'aggravante prevista dall'art. 95 d.P.R. 115/2002; 3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non adeguatamente motivato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte del ricorso, confermando la responsabilità irrevocabile di Gentile e respingendo i motivi relativi al dolo e alle attenuanti (il primo è stato ritenuto generico e infondato; il terzo adeguatamente motivato con i precedenti dell'imputato). Ha però accolto il secondo motivo limitatamente all'aggravante di cui all'art. 95, comma 2, d.P.R. 115/2002, perché la Corte territoriale non ha dimostrato che i redditi non dichiarati superassero il limite che avrebbe impedito l'ammissione al patrocinio: l'aumento di pena si applica solo se dalla falsità consegue l'ottenimento o il mantenimento del beneficio oltre il limite reddituale. La sentenza impugnata è stata annullata solo su tale punto e la causa è stata rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Caltanissetta per nuovo giudizio sull'aggravante; nel resto il ricorso è rigettato e l'affermazione di responsabilità è dichiarata irrevocabile.

Norme richiamate

  • art. 95, d.P.R. 115/2002

    Prevede l'aumento di pena se dalla falsità o omissione consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la Corte richiede che l'aggravante sia collegata alla effettiva violazione del limite reddituale previsto dalle norme di riferimento

  • artt. 76, 79 e 92, d.P.R. 115/2002

    Impongono l'obbligo di indicare i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare nella domanda di ammissione al patrocinio; la loro portata è chiara e rende inescusabile l'errore sul loro contenuto

  • art. 47 cod. pen.

    Principio sull'errore di diritto: la Corte richiama che l'errore su norme non penali di integrazione della fattispecie ("legge diversa dalla legge penale") può essere inescusabile

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la valutazione delle attenuanti generiche; la Corte di merito può basare il diniego sulle circostanze preponderanti, come precedenti penali, purché motivi non contraddittori

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per dichiarare l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità

  • art. 112 d.P.R. 115/2002

    Richiamata in dottrina giurisprudenziale per i casi di revoca dell'ammissione al patrocinio; la Cassazione evidenzia che la revoca è disciplinata espressamente dagli artt. 95 e 112 e non dipende automaticamente dalla falsità della dichiarazione se il limite non è superato

Massime di principio

  • Per l'aggravante prevista dall'art. 95 d.P.R. 115/2002 è necessario dimostrare che la falsità o omissione abbia effettivamente determinato l'ottenimento o il mantenimento del patrocinio oltre il limite reddituale: non basta la semplice percezione di somme o il possesso di beni se non è provato il superamento del limite
  • L'errore circa obblighi amministrativi collegati alla fattispecie penale (es. come dichiarare i redditi per il patrocinio) può essere considerato inescusabile se deriva da norme chiaramente applicabili e integrate nella fattispecie penale
  • La prova del dolo non può essere dedotta in modo meramente formale dalla materialità del fatto senza spiegare perché il soggetto avrebbe omesso o falsificato la dichiarazione; tuttavia un ricorso generico che non allega elementi concreti difficilmente ottiene accoglimento
  • Il giudice di merito ha ampio apprezzamento nella valutazione delle attenuanti generiche; il richiamo ai precedenti penali può essere sufficiente a motivare il diniego purché la motivazione non sia contraddittoria
  • In casi di motivazione insufficiente su singoli profili aggravanti si può ottenere annullamento parziale e rinvio per nuovo giudizio limitatamente a quei punti, senza rimettere in discussione l'intera condanna

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