Sentenza del 15/03/2017 n. 6678 - Corte di Cassazione
ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Nullità - Sanatoria - Condizioni - Raggiungimento dello scopo - Conseguita effettiva conoscenza dell'atto - Configurabilità - Esclusione - Impugnazione dell'avviso da parte del destinatario della notificazione nulla - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la cartella di pagamento relativa a maggiore imposta di registro, sanzioni e interessi, sostenendo di non aver ricevuto validamente l'avviso di accertamento presupposto. L'avviso era stato notificato mediante consegna al portiere di uno stabile diverso da quello in cui la società aveva la sede legale, sebbene ubicato nella stessa via e nelle vicinanze. La società ha inoltre contestato la carenza di motivazione della cartella.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo nulla la notifica dell'avviso di accertamento perché eseguita presso un indirizzo diverso dalla sede della società. La successiva conoscenza di fatto dell'atto, desunta dalle dichiarazioni del portiere, non era sufficiente a sanare la nullità. In materia tributaria, l'avviso di accertamento è una "provocatio ad opponendum" e la nullità della sua notifica si sana soltanto con l'impugnazione dell'avviso da parte del destinatario, non con la mera conoscenza dell'atto. Poiché l'avviso non era stato impugnato e la notifica era invalida, mancava il presupposto per emettere la cartella, che è stata annullata senza rinvio. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, mentre le spese dei precedenti gradi sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
La disposizione disciplina la notificazione degli atti tributari. Nel caso concreto, la notifica doveva rispettare le regole applicabili alla sede effettiva della società; la consegna presso un diverso stabile non ha prodotto una notifica validamente perfezionata.
Codice di procedura civile, art. 145
La norma regola la notificazione alle persone giuridiche. La notifica a una società deve essere eseguita presso la sede pertinente al momento dell'atto; la consegna al portiere di un edificio diverso dalla sede non è sufficiente.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
La disposizione riguarda l'obbligo di motivazione degli atti tributari. La relativa censura è stata dichiarata assorbita perché l'annullamento della cartella è derivato dalla nullità della notifica dell'avviso presupposto.
Cassazione n. 17501 del 2002
Il principio richiamato stabilisce che la nullità della notifica di un avviso di accertamento, avente natura di provocatio ad opponendum, si sana con l'impugnazione dell'atto da parte del destinatario e non con la sua mera conoscenza di fatto.
Massime di principio
- La notifica di un atto tributario a una società deve essere effettuata presso la sede corretta e attuale; un indirizzo diverso, anche se vicino o nella stessa strada, può determinare la nullità della notifica.
- La mera prova che il destinatario abbia conosciuto informalmente l'atto non sana necessariamente il vizio della notifica dell'avviso di accertamento.
- Per gli atti tributari con funzione di provocatio ad opponendum, la sanatoria per raggiungimento dello scopo si verifica quando il destinatario esercita concretamente il proprio potere di impugnazione, non per il solo fatto di aver appreso dell'esistenza dell'atto.
- Se l'avviso di accertamento presupposto non è stato validamente notificato, la cartella di pagamento fondata su di esso può essere annullata per mancanza del presupposto legittimante.
- La conoscenza dell'atto e la validità della notifica sono concetti distinti: la prima, da sola, non sostituisce il rispetto delle forme legali di notificazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 15 mar 2017Sentenza del 15/03/2017 n. 194 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 15 mar 2017Sentenza del 15/03/2017 n. 198 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 15 mar 2017Sentenza del 15/03/2017 n. 212 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 15 mar 2017Sentenza del 15/03/2017 n. 377 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 15 mar 2017Sentenza del 15/03/2017 n. 391 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 15 mar 2017Sentenza del 15/03/2017 n. 641 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →