Cassazione Penale, Sentenza n. 36338/2023 del 31/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna per furto continuato e pluri-aggravato di energia elettrica (artt. 81 cpv., 624, 625 n.2 e n.7 c.p.). L'unico motivo dedotto è la violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., per la mancata sussistenza della condizione di procedibilità costituita dalla querela della persona offesa, alla luce della riforma introdotta dal d.lgs. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia) che ha modificato il regime di procedibilità per il reato di furto.
La decisione
Il motivo è stato ritenuto fondato. La Corte ha osservato che l'art. 2, comma 10, lett. i) del d.lgs. 150/2022 ha modificato il comma 30 dell'art. 624 c.p., stabilendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa", salvo peculiari aggravanti non presenti nel caso di specie. Dalla consultazione degli atti è risultata l'assenza della querela, per cui l'azione penale non poteva essere iniziata. Non emergendo elementi che consentissero il proscioglimento pieno ex art. 129, comma 2, c.p.p., la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato non era procedibile per difetto di querela. Decisione del 12 luglio 2023.
Norme richiamate
artt. 81 cpv., 624, 625 n.2 e n.7 cod. pen.
Norme che individuano il reato contestato (furto continuato e relative aggravanti). Prima della riforma tali fattispecie erano perseguite d'ufficio, ma la riforma ha in parte modificato il regime di procedibilità per il delitto di furto.
art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Norma che disciplina il motivo di ricorso per cassazione relativo a violazione di legge; è la disposizione invocata per censurare la mancanza della condizione di procedibilità.
d.lgs. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia), art. 2 comma 10 lett. i)
"Il delitto è punibile a querela della persona offesa"
La modifica ha trasformato il delitto di furto (salvo particolari aggravanti) in reato procedibile a querela della persona offesa; se la querela è assente l'azione penale non può essere esercitata.
art. 129 comma 2 cod. proc. pen.
Prevede l'ipotesi di proscioglimento pieno quando non sussistono elementi per procedere; la Corte ha ritenuto però che non sussistessero le condizioni per applicare questa disposizione e ha pertanto disposto l'annullamento senza rinvio.
Massime di principio
- Dopo il d.lgs. 150/2022, per i reati di furto occorre verificare sempre la presenza della querela della persona offesa: in assenza di querela l'azione penale è, in linea di principio, impraticabile salvo che ricorrano le aggravanti che escludono la procedibilità a querela.
- Prima di esercitare l'azione penale per furto, il pubblico ministero deve accertare la sussistenza della condizione di procedibilità; la mancata verifica può determinare l'annullamento della sentenza per difetto di azione penale.
- Il giudice di legittimità può esaminare d'ufficio la sussistenza della querela consultando gli atti e, se manca la condizione di procedibilità, annullare la sentenza senza rinvio quando non siano presenti emergenze che consentano il proscioglimento pieno ex art. 129 c.p.p.
- In casi analoghi è fondamentale controllare le date rilevanti (data del fatto, data di deposito della querela, data di entrata in vigore della norma) per determinare quale regime di procedibilità sia applicabile.
- Quando il fatto è contestato con aggravanti che potrebbero escludere la procedibilità a querela, occorre valutare attentamente se tali aggravanti siano effettivamente configurabili nel caso concreto; se non lo sono, è necessario richiedere o verificare la querela prima di procedere.
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