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Sentenza

Sentenza n. 128/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento previa adozione delle opportune misure cautelari - degli atti e delle operazioni concernenti la procedura aperta multi-lotto indetta dalla Provincia di Brescia per l'affidamento tramite accordo quadro con un unico operatore per ciascun lotto, dei lavori di manutenzione, sgombero neve e trattamento antighiaccio delle strade della Provincia di Brescia, con particolare riferimento al lotto 2 - Pianura Orientale - CIG: B412FFEF89, , nella parte in cui con gli stessi la S.A. ha illegittimamente aggiudicato la procedura al RTI Mazza S.r.l. (capogruppo mandataria) - Sias Spa (mandante); in particolare: - della determina di aggiudicazione n. 1640 di data 1.08.2025; - della nota prot. n. 150002 del 4.08.2025 recante comunicazione di aggiudicazione ex art. 90, comma 1, lett. c) D.lgs. 36/2023; - di tutti i verbali di gara anche istruttori e, in particolare, del verbale di gara delle sedute del 17.12.2024, 19.12.2024 e 7.01.2025, recante originaria valutazione finale delle offerte pervenute in fase di gara; - del verbale di gara della seduta del 23.07.2025 recante nuova valutazione delle offerte a seguito dell'annullamento in autotutela delle originarie aggiudicazioni dei lotti 2 e 4; - per quanto occorra, della determinazione dirigenziale n. 79 del 15.01.2025 con cui la S.A. ha originariamente proposto l'aggiudicazione del lotto 2 in favore del RTI Pavoni S.p.a. - Impresa Edile De Carli A. S.r.l.; - per quanto occorrer possa, della determinazione dirigenziale n. 330 del 10.02.2025 a mezzo della quale è stata disposta originariamente l'aggiudicazione del lotto 2 nei confronti del RTI Pavoni S.p.a. - Impresa Edile De Carli A. S.r.l.; - per quanto occorra, del provvedimento prot. n. 39793 del 4.3.3035, recante avvio del procedimento di revoca dell'aggiudicazione in favore del RTI Pavoni S.p.a. - Impresa Edile De Carli S.r.l.; - per quanto occorra, delle determinazioni dirigenziali n. 655 del 26.03.2025 e n. 819 del 18.04.2025 recanti annullamento in autotutela dell'originaria aggiudicazione dei lotti 2 e 4 e contestuale esclusione del RTI Pavoni S.p.a. - Impresa Edile De Carli (mandante), con successiva riconvocazione della commissione giudicatrice per la riformulazione della graduatoria; - della determinazione dirigenziale n. 1618 del 29.07. 2025 di rettifica della proposta di aggiudicazione n. 79 del 15.01. 2025 e conseguente proposta di aggiudicazione del lotto 2 in favore del RTI Mazza S.r.l. (capogruppo mandataria) - Sias S.p.a. (mandante); - degli esiti e delle risultanze delle verifiche effettuate dal RUP e dalla S.A. sul possesso dei requisiti e sull'offerta del RTI avversario; - di ogni altro atto, operazione o valutazione adottati o posti in essere dall'Amministrazione in dipendenza ed in relazione ai provvedimenti sopra indicati; - della lex specialis e dei chiarimenti resi dalla S.A., ove da intendersi nel senso di legittimare l'aggiudicazione di più lotti al medesimo operatore economico anche se partecipante ai diversi lotti in compagini parzialmente differenti; di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e conseguente; nonché - con richiesta di subentro del ricorrente nel contratto eventualmente stipulato con il RTI controinteressato, previa dichiarazione d'inefficacia del contratto stesso ex artt. 121 e/o 122 del c.p.a.; - in subordine, ove l'interesse primario all'esecuzione dell'appalto controverso non dovesse trovare soddisfazione per fatto indipendente da volontà e/o colpa dell'odierno ricorrente, con richiesta di condanna della S.A. intimata al risarcimento per equivalente del pregiudizio correlato alla mancata esecuzione dell'appalto.

Giustizia amministrativa202501022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione del lotto 2 della gara alla ATI Mazza S.r.l.-Sias S.p.a., unitamente agli atti di gara e agli atti presupposti, con domanda subordinata di subentro o risarcimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura aperta multilotto per l'affidamento, mediante accordo quadro, dei lavori di manutenzione, sgombero neve e trattamento antighiaccio delle strade provinciali, contestando l'aggiudicazione del lotto 2 alla ATI Mazza-Sias. Il ricorrente, classificato terzo con 79,68 punti, sosteneva che la lex specialis imponesse a ciascun operatore economico un vincolo di aggiudicazione di un solo lotto e che Sias, mandante della ATI aggiudicataria del lotto 2, fosse già risultata aggiudicataria di altri quattro lotti quale mandante di raggruppamenti composti, negli altri casi, da imprese differenti. Deduceva la violazione dell'autovincolo, dell'art. 58 d.lgs. 36/2023 e dei principi proconcorrenziali, nonché l'illegittimità di un'interpretazione della lex specialis che consentisse l'elusione del divieto. In subordine, chiedeva l'annullamento della lex specialis e dei chiarimenti nella parte eventualmente interpretata in senso elusivo, oltre al subentro nel contratto o al risarcimento per equivalente. La Provincia e la controinteressata eccepivano la tardività del ricorso e ne sostenevano l'infondatezza, affermando che il disciplinare considerava il medesimo operatore soltanto quando i raggruppamenti fossero composti dagli stessi operatori, anche con ruoli differenti. Il ricorrente aveva inoltre rinunciato alla domanda cautelare in vista della sollecita fissazione del merito.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di irricevibilità. Il termine di trenta giorni previsto dall'art. 120, comma 2, c.p.a. decorre dalla comunicazione dell'aggiudicazione o dalla messa a disposizione dell'atto effettivamente lesivo, quando l'interessato acquisisce o può acquisire piena conoscenza della lesione. Nel caso concreto, la lesione si è perfezionata con l'aggiudicazione del lotto 2 alla ATI Mazza, comunicata nell'agosto 2025; non poteva invece decorrere dal 19 febbraio 2025, quando l'originaria aggiudicataria era ancora il RTI Pavoni e non erano ancora intervenuti il procedimento di esclusione, l'annullamento in autotutela e la successiva aggiudicazione. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. La clausola del disciplinare stabiliva che ciascun operatore potesse aggiudicarsi un solo lotto e considerava identici, ai fini del vincolo, i raggruppamenti composti dagli stessi operatori, anche se in ruoli differenti. I chiarimenti del 13 novembre 2024 confermavano che la presenza della stessa mandante in raggruppamenti con mandatarie e altri componenti diversi non integrava, di per sé, l'identità dell'operatore economico. Tale interpretazione è stata ritenuta coerente con il tenore letterale della lex specialis, con il favor partecipationis e con l'art. 58, comma 4, d.lgs. 36/2023. Quando la sovrapposizione tra raggruppamenti è solo parziale, l'operatività del vincolo non può essere affermata automaticamente: occorre provare in concreto che le imprese siano riconducibili a un unico centro decisionale o a una situazione di controllo o collegamento rilevante. Il ricorrente non ha fornito tale prova; la mera presenza di Sias quale mandante minoritaria in più RTI, senza ulteriori elementi di coordinamento o di influenza dominante, è stata ritenuta insufficiente e, anzi, potenzialmente idonea ad ampliare la partecipazione alla gara. Il TAR ha escluso anche che la clausola potesse essere interpretata estensivamente per introdurre, dopo la presentazione delle offerte, una causa automatica di esclusione non chiaramente prevista. La questione delle unità operative riguarda la successiva fase esecutiva e non modifica il regime dell'aggiudicazione. Conseguentemente è stata respinta anche la domanda risarcitoria subordinata. Spese compensate per la complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 120, comma 2, c.p.a.

    Per l'impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, sono proposti nel termine di trenta giorni.

    Il termine decorre dalla comunicazione dell'aggiudicazione o dalla messa a disposizione dell'atto effettivamente lesivo, quando il concorrente acquisisce o può acquisire piena conoscenza della lesione; non decorre da una conoscenza anticipata e non ancora concretamente lesiva della documentazione di gara.

  • art. 90, comma 1, lett. c), d.lgs. 36/2023

    La comunicazione dell'aggiudicazione costituisce, nel caso concreto, il momento rilevante per valutare la tempestività dell'impugnazione.

  • art. 58, comma 4, d.lgs. 36/2023

    La stazione appaltante può limitare il numero massimo di lotti aggiudicabili al medesimo concorrente, anche rispetto a concorrenti in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c.; il vincolo può operare nei confronti di operatori formalmente distinti quando siano riconducibili a un unico centro decisionale, ma tale riconducibilità deve essere provata in concreto in caso di sovrapposizione solo parziale tra raggruppamenti.

  • art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023

    La disposizione è stata richiamata dal ricorrente in relazione alla prospettata fattispecie escludente anticoncorrenziale, ma il TAR non ha ritenuto provata una condotta riconducibile a tale ipotesi.

  • art. 121 c.p.a.

    Richiamato quale base della domanda subordinata di dichiarazione di inefficacia del contratto e di subentro, rimasta assorbita dal rigetto dell'impugnazione.

  • art. 122 c.p.a.

    Richiamato quale base della domanda subordinata di dichiarazione di inefficacia del contratto e di subentro, rimasta assorbita dal rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nelle gare multilotto, una clausola che limita a un solo lotto l'aggiudicazione per ciascun operatore economico deve essere interpretata secondo il tenore letterale e sistematico della lex specialis; in presenza di ambiguità, deve preferirsi l'interpretazione conforme al favor partecipationis, senza introdurre a posteriori cause automatiche di esclusione non chiaramente previste.
  • Quando la lex specialis considera come medesimo operatore i raggruppamenti composti dagli stessi operatori economici, anche con ruoli differenti, il vincolo di aggiudicazione opera automaticamente solo in presenza di identità totale dei componenti dei raggruppamenti; la mera presenza della stessa impresa, anche quale mandante minoritaria, in raggruppamenti con altri componenti diversi non integra di per sé la violazione del vincolo.
  • In caso di sovrapposizione solo parziale tra i componenti di più raggruppamenti, l'estensione del vincolo di aggiudicazione richiede la prova concreta che gli operatori siano riconducibili a un unico centro decisionale o a una situazione di controllo o collegamento rilevante; la prova non può essere desunta dalla sola partecipazione comune di un'impresa minoritaria.
  • L'autovincolo di aggiudicazione è legittimo quando persegua finalità di efficienza dell'esecuzione e di prevenzione dell'accaparramento da parte di un unico centro decisionale, ma deve essere bilanciato con la massima partecipazione e con la libertà delle imprese di organizzarsi per concorrere; non può essere interpretato in modo sproporzionato rispetto alle finalità perseguite.
  • Ai fini della tempestività del ricorso in materia di appalti, il termine decadenziale decorre dalla comunicazione o dalla messa a disposizione dell'atto concretamente lesivo, quando sorge un interesse concreto e attuale all'impugnazione, e non dalla precedente conoscenza di documenti che non consentano ancora di individuare una lesione attuale.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoTermini e notificazione del ricorso
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiDecadenza e tardivitàAutotutela decisoriaConcorrenza ed evidenza pubblicaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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