Cassazione Penale, Ordinanza n. 13048/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, ritenendo che le censure mosse fossero estranee ai motivi di ricorso consentiti contro la sentenza di patteggiamento. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, escludendo che potessero mancare profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva patteggiato davanti al Tribunale la pena per un reato in materia di stupefacenti, definito con sentenza ex art. 444 c.p.p. Successivamente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., dunque lamentando la mancata immediata declaratoria di cause di non punibilità o proscioglimento. La Corte rileva però che, trattandosi di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso solo per specifici motivi tassativi, e che le doglianze formulate non rientrano in tali ipotesi.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, rispetto alla quale il ricorso per cassazione è sottoposto a limiti particolarmente rigorosi.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
i motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento sono tassativi; sono inammissibili le censure che esulano da tali casi, come quelle relative all'art. 129 c.p.p. se non ricondotte ai vizi consentiti.
art. 129 c.p.p.
la doglianza del ricorrente viene ritenuta non proponibile nel perimetro del ricorso avverso patteggiamento, poiché non rientra tra i motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso nelle ipotesi previste, con contestuale condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa è inammissibile.
- La deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p. non è di per sé proponibile contro il patteggiamento, se non si innesta in uno dei motivi espressamente consentiti dalla legge.
- Quando il ricorso è proposto al di fuori dei limiti legali e non emergono vizi ammissibili, la Corte può dichiararne l'inammissibilità de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria se non escludibili profili di colpa.
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