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Sentenza

Sentenza n. 1694/2026 - Catania, Sezione 5

per l'annullamento - dell’atto n. -OMISSIS- del 21 aprile 2024, non notificato ai ricorrenti. con il quale il Comune di Sinagra ha concesso l’accesso agli atti al controinteressato, sulla base di apposita istanza di quest’ultimo assunta al prot. n. -OMISSIS- del 26 marzo 2026; - di ogni altro atto o provvedimento conseguente, collegato e/o presupposto o comunque connesso, ancorché non conosciuto; e per il risarcimento del danno nel caso di già avvenuta ostensione degli atti richiesti.

Giustizia amministrativa202600857

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di accoglimento dell'istanza di accesso a titoli edilizi, autorizzazioni, pareri e nulla osta relativi a immobili di proprietà dei ricorrenti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui il Comune ha consentito a un proprietario confinante l'accesso alla documentazione edilizia relativa ai loro immobili, chiedendone l'annullamento e, in caso di avvenuta ostensione, il risarcimento del danno. Hanno dedotto, anzitutto, la violazione delle garanzie partecipative proprie dei controinteressati, sostenendo che l'istanza avrebbe dovuto essere comunicata individualmente a tutti i comproprietari e non soltanto a una comproprietaria. Hanno contestato, inoltre, la sussistenza in capo al richiedente di un interesse diretto, concreto e attuale, ritenendo l'istanza emulativa e priva di effettiva finalità difensiva. Secondo i ricorrenti, la mera vicinitas avrebbe potuto assumere rilievo soltanto in presenza di opere nuove in corso e non rispetto a titoli edilizi risalenti nel tempo; hanno altresì sostenuto che l'opposizione formulata dalla comproprietaria destinataria della comunicazione non fosse stata adeguatamente considerata. Infine, hanno allegato un possibile pregiudizio alla riservatezza e alla sicurezza derivante dalla diffusione di dati relativi agli immobili e chiesto il risarcimento del danno con liquidazione equitativa, senza tuttavia specificare i pregiudizi concretamente subiti né quantificarli, anche in via approssimativa.

La decisione

Il Tribunale ha rilevato che l'avvenuta ostensione della documentazione al controinteressato ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sulla domanda di annullamento, poiché il richiedente aveva già acquisito la conoscenza degli atti. La domanda risarcitoria residua è stata ritenuta inammissibile per genericità e comunque infondata. È mancata l'indicazione dei danni conseguenza immediata e diretta dell'ostensione e una loro anche sommaria quantificazione; la liquidazione equitativa non può sostituire la prova dell'esistenza certa del danno e l'allegazione delle ragioni della relativa quantificazione. Nel merito, il Collegio ha escluso l'illegittimità dell'ostensione, ravvisando un interesse difensivo concreto e attuale del richiedente, proprietario confinante e parte in un contenzioso relativo a un permesso di costruire rilasciato in suo favore, nel quale erano stati prospettati pregiudizi ai diritti della controparte. La risalenza dei titoli edilizi non esclude l'attualità dell'interesse, che deve essere valutata con riferimento al momento della richiesta e alla controversia in corso. La comunicazione dell'istanza a una sola comproprietaria non è stata ritenuta decisiva, poiché le posizioni dei comproprietari erano omogenee e la conoscenza dell'istanza avrebbe potuto essere estesa agli altri dalla destinataria dell'avviso. Il ricorso è stato quindi definito con sentenza semplificata: la domanda di annullamento è stata dichiarata improcedibile per difetto di interesse e la domanda risarcitoria inammissibile e comunque infondata. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti, dopo la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 56 c.p.a.

    Il decreto cautelare monocratico è stato negato per insussistenza dei presupposti di estrema gravità e urgenza.

  • art. 82 Regolamento (UE) 2016/679

    diritto al risarcimento solo ove vi sia e, soprattutto, sia stato dimostrato “un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento”

    La violazione di diritti procedimentali connessi alla protezione dei dati non determina automaticamente il diritto al risarcimento; occorre allegare e dimostrare un danno materiale o immateriale causato dalla violazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità delle parti a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

Massime di principio

  • L'avvenuta ostensione degli atti richiesti determina, di regola, la sopravvenuta carenza di interesse alla domanda di annullamento del provvedimento che ne ha consentito l'accesso, ferma la possibilità di esaminare una domanda risarcitoria specificamente proposta e ammissibile.
  • L'interesse all'accesso documentale è attuale quando, al momento della richiesta, è collegato concretamente all'esercizio della difesa in un contenzioso in corso; la risalenza dei documenti o dei titoli edilizi richiesti non esclude, di per sé, l'attualità dell'interesse.
  • La posizione di proprietario confinante, considerata insieme all'esistenza di una controversia nella quale siano prospettati pregiudizi derivanti dall'attività edilizia dell'altra parte, può fondare un interesse difensivo diretto, concreto e attuale all'accesso alla documentazione relativa agli immobili della controparte.
  • La domanda risarcitoria per l'illegittima ostensione è inammissibile quando non individua i danni conseguenza immediata e diretta dell'accesso e non ne fornisce neppure una quantificazione sommaria; la liquidazione equitativa presuppone comunque la prova dell'esistenza certa del danno e l'indicazione di ragioni, anche sintetiche, che ne consentano una stima non arbitraria.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoEstinzione, perenzione e improcedibilitàDanno da provvedimento illegittimo
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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