Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 04986/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la carenza di specificità del primo motivo, perché meramente reiterativo delle doglianze già formulate in appello e già puntualmente respinte. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva affermato la sua responsabilità penale, deducendo con il primo motivo l'asserita erroneità della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità. Il motivo, però, è stato ritenuto dalla Cassazione non specifico e sostanzialmente riproduttivo delle censure già proposte in appello e già disattese dal giudice di merito. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva già offerto una motivazione congrua sulla credibilità della teste e sulla attendibilità del racconto, evidenziando anche l'assenza di competenze tecniche della stessa per alterare i dati identificativi del veicolo. Non emergono dal testo altri motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e deve confrontarsi in modo critico con le ragioni della decisione impugnata; non è ammissibile la mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello.
  • La censura che si limiti a contestare in modo generico la motivazione della sentenza, senza individuare reali vizi logici o giuridici della decisione, è inammissibile.
  • La valutazione di credibilità del testimone compiuta dal giudice di merito, se sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica, non può essere validamente sovvertita in cassazione con deduzioni apodittiche o meramente reiterative.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.