Cassazione Civile, Ordinanza n. 06335/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un docente/lavoratore pubblico, già nominato Direttore di un'Accademia di Belle Arti con decreto ministeriale, aveva agito per ottenere l'accertamento del diritto a ricoprire l'incarico, il reintegro nel medesimo e il risarcimento dei danni all'immagine e da ritardata assunzione. La Corte d'appello aveva però ritenuto che la procedura elettorale fosse viziata da plurime irregolarità: elenco degli elettori formato e reso definitivo senza il corretto apporto della commissione competente, inclusione di docenti a tempo determinato su posti non vacanti in contrasto col bando, sostituzione di componenti del seggio non dimissionari disposta dal direttore motu proprio. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto violazione delle norme sulla disciplina delle Accademie e del procedimento elettorale, sostenendo che l'elenco elettorale poteva considerarsi definitivo per mancata contestazione, che la sostituzione dei componenti del seggio era giustificata dai poteri d'urgenza del direttore, e che non ricorrevano i presupposti per la revoca della nomina né il preavviso di revoca previsto dalla legge n. 241 del 1990; ha inoltre lamentato che le irregolarità fossero meri vizi formali e che gli ispettori ministeriali avessero rilevato solo difetti procedurali senza mettere in discussione la volontà del corpo elettorale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, nel controllo incidentale sulla procedura elettorale presupposta dalla nomina del direttore, trovassero applicazione i principi di strumentalità delle forme e di conservazione del risultato elettorale, ma ha condiviso la valutazione della Corte d'appello circa la sussistenza di vizi sostanziali: in particolare, la sostituzione di due componenti del seggio senza dimissioni e su iniziativa autonoma del direttore, in violazione del bando e con incidenza sulla regolarità della procedura, non costituiva mera irregolarità. Ha aggiunto che il ricorrente non aveva allegato e provato la prova di resistenza idonea a dimostrare che il vizio non avesse inciso sul risultato. Ha inoltre escluso che potessero applicarsi le regole invocate sulla revoca e sul preavviso di autotutela della legge n. 241 del 1990, trattandosi di atti negoziali di gestione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, sottratti alla disciplina dell'atto amministrativo e dell'autotutela. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente in favore del Ministero.
Norme richiamate
art. 2, comma 7, L. 508/1999
richiamato dal ricorrente come base della disciplina delle Accademie e dei relativi statuti/regolamenti, ma la Corte non ne fonda l'accoglimento
artt. 6 e segg., d.P.R. n. 132/2003
disciplinano l'elezione del direttore delle istituzioni AFAM e i requisiti/regole della procedura elettorale
art. 25, comma 9, d.lgs. n. 165/2001
"La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti (...) è equiparata alla dirigenza dei capi d'istituto (...)"
richiamato per qualificare l'incarico di direttore nell'ambito del lavoro pubblico contrattualizzato
art. 21-quinquies L. n. 241/1990
invocato dal ricorrente per contestare i presupposti della revoca; la Corte esclude la pertinenza della disciplina all'atto di gestione oggetto di causa
artt. 7 e 8 L. n. 241/1990
invocati per censurare l'assenza di preavviso/procedimento partecipativo; la Corte li reputa non applicabili alla fattispecie
art. 21-octies, comma 2, L. n. 241/1990
richiamato dalla Corte d'appello per ritenere non invalidante il vizio procedimentale; la Cassazione non accoglie la censura contro tale impostazione
art. 21-nonies L. n. 241/1990
richiamato dal ricorrente in tema di autotutela; la Corte ne esclude l'applicabilità agli atti negoziali in discussione
art. 360, n. 3, c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto
Massime di principio
- Nelle controversie relative alla nomina del direttore di un'istituzione AFAM, il giudice ordinario può vagliare incidentalmente la regolarità della procedura elettorale presupposta, applicando i principi di strumentalità delle forme e di conservazione del risultato elettorale.
- Le irregolarità procedurali in materia elettorale non determinano annullamento se restano meramente formali e non incidono sulla reale espressione della volontà del corpo elettorale; l'annullamento richiede un vizio sostanziale idoneo a compromettere il risultato finale.
- Quando il vizio investe la composizione dell'organo elettorale o del seggio in violazione delle regole del bando e senza i presupposti richiesti, esso può assumere carattere sostanziale e travolgere la validità della nomina conseguente.
- Chi deduce che una irregolarità elettorale sia solo formale deve allegare e provare la cosiddetta prova di resistenza, cioè che il vizio non abbia alterato i rapporti di forza o il risultato della consultazione.
- La disciplina della revoca o dell'autotutela amministrativa della legge n. 241/1990 non si applica automaticamente agli atti di gestione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, quando la controversia riguarda atti negoziali e non provvedimenti amministrativi in senso proprio.
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