Cassazione Civile, Ordinanza n. 34290/2023 del 07/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Gli eredi di un proprietario di un lotto di terreno convenivano in giudizio il comune chiedendo il risarcimento del danno per l’illegittima e irreversibile occupazione e trasformazione di parte del fondo, utilizzato per la realizzazione di una casa polivalente per anziani senza che il procedimento espropriativo si fosse concluso con decreto di esproprio, oltre all’indennità per il periodo di occupazione legittima. In primo grado il tribunale aveva condannato il comune a una somma complessiva rilevante; in appello la corte territoriale, all’esito di ulteriori indagini peritali, riduceva sensibilmente l’importo liquidato, ritenendo il suolo non edificabile perché inserito in zona F del PRG, determinando la superficie irreversibilmente trasformata e quantificando il valore venale con un aumento del 10%. I ricorrenti principali impugnavano la sentenza di secondo grado con quattro motivi: contestavano, anzitutto, l’ammissione e l’utilizzo da parte del CTU di documenti catastali e urbanistici prodotti in appello o acquisiti fuori dalle preclusioni, deducendo la violazione dell’art. 345 c.p.c. e del contraddittorio; denunciavano poi la violazione dell’art. 37 d.P.R. 327/2001 e dell’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU per non avere la corte considerato la possibilità di utilizzazioni intermedie del suolo e il pregiudizio subito dalla porzione residua; infine censuravano la quantificazione del danno, assumendo immotivata la riduzione dell’aumento del valore proposta dal CTU. Il comune resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato, speculare al primo motivo dei ricorrenti, per sostenere che, ove fossero state ritenute illegittime le acquisizioni documentali in appello, la stessa regola avrebbe dovuto colpire anche la documentazione prodotta dagli eredi. La Cassazione ha ritenuto il primo motivo solo in parte infondato e per il resto inammissibile, ha dichiarato assorbito l’incidentale e ha rigettato il ricorso principale: ha osservato che i chiarimenti istruttori e la rinnovazione della CTU erano coerenti con i punti devoluti in appello; che il consulente tecnico, nei limiti del mandato e del contraddittorio, può accertare i fatti necessari alla risposta ai quesiti e acquisire documenti necessari, senza essere soggetto alle preclusioni istruttorie delle parti, purché non si tratti di fatti principali da provare; che le doglianze su utilizzazioni intermedie e pregiudizio della porzione residua erano generiche e prive di autosufficienza, non risultando allegato quando e come tali questioni fossero state introdotte nei gradi di merito; e che la censura sull’aumento del valore era una mera richiesta di riesame del merito, oltre a non confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale degli eredi, ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato del comune e ha condannato i ricorrenti principali al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto. La decisione conferma quindi la statuizione della corte d’appello, che aveva riconosciuto un ristoro inferiore rispetto al primo grado per l’occupazione illegittima e la trasformazione irreversibile del terreno, ritenendo corretta la consulenza tecnica d’ufficio e inammissibili o infondate le censure dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
in appello possono svolgersi approfondimenti istruttori coerenti con i punti devoluti, mentre la censura sulla produzione documentale è infondata se riferita ad acquisizioni effettuate nell’ambito della consulenza tecnica nei limiti del mandato e del contraddittorio.
art. 360 c.p.c.
i motivi di ricorso devono essere specifici, autosufficienti e confrontarsi con la motivazione impugnata; non è ammesso usare il vizio motivazionale o la violazione di legge per sollecitare un nuovo esame del merito.
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al giusto processo e alla parità delle armi, ma la censura è stata respinta perché la CTU ha operato nei limiti del contraddittorio.
art. 112 c.p.c.
invocato per pretesa omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento integrale, ma la doglianza è stata ritenuta generica e non autosufficiente.
art. 101, comma 2, c.p.c.
richiamato per asserita questione rilevata d’ufficio, ma la censura è stata ritenuta non decisiva e non adeguatamente sviluppata.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la denuncia di motivazione apparente è stata respinta perché la corte d’appello aveva espresso una motivazione sufficiente sul punto contestato.
art. 37 d.P.R. 327/2001
invocato per la determinazione del valore dell’area espropriata/occupata, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza.
art. 33 d.P.R. 327/2001
richiamato in tema di espropriazione parziale e incidenza sulla porzione residua, ma la questione è stata ritenuta non specificamente dedotta nei gradi di merito.
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
richiamato per sostenere la necessità di considerare tutte le possibilità di utilizzazione del bene e il pregiudizio alla parte residua, ma la censura è stata respinta per difetto di specificità.
art. 117, comma 1, Cost.
invocato in relazione al preteso contrasto con la CEDU, ma senza accoglimento.
art. 213 c.p.c.
richiamato per affermare che il CTU può acquisire documentazione pubblica nell’espletamento del mandato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura relativa all’ammissione o all’utilizzo di documenti in appello deve confrontarsi con l’effettivo oggetto devoluto e con il ruolo della consulenza tecnica: il CTU, entro i limiti del mandato e del contraddittorio, può acquisire documenti necessari a rispondere ai quesiti, senza essere vincolato alle preclusioni istruttorie delle parti, purché non siano in gioco fatti principali costitutivi o estintivi.
- Le doglianze che prospettano l’omessa considerazione di utilizzi intermedi del bene o del pregiudizio alla porzione residua devono essere specificamente allegati e provati nei gradi di merito; in cassazione, la loro deduzione è inammissibile se il ricorso non indica quando e come tali questioni siano state introdotte e discusse.
- La denuncia di vizio motivazionale non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito: è necessario confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e indicare un effettivo deficit argomentativo o un omesso esame di un fatto decisivo.
- Nel giudizio di occupazione acquisitiva o di espropriazione illegittima, la determinazione della superficie trasformata e del relativo valore può essere affidata al giudice sulla base della consulenza tecnica, purché la stima sia sorretta da elementi comparativi e da motivazione non meramente apparente.
- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone che il ricorrente indichi con precisione i fatti processuali rilevanti, i documenti e le allegazioni decisive, altrimenti la censura è dichiarata inammissibile.
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