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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40225/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era destinatario di mandato d'arresto emesso dalla Pretura di Landshut per il delitto di truffa consumata il 10/07/2025: avrebbe noleggiato un'autovettura di valore elevato a Monaco di Baviera e non l'avrebbe restituita. Avverso la decisione della Corte d'appello di consegna il difensore ha proposto ricorso per cassazione denunciando due profili principali: (1) violazione dell'art. 16, comma 2, e dell'art. 6 della legge n. 69/2005 per insufficiente indicazione delle modalità di identificazione dell'autore e per la mancata indicazione delle fonti di prova o di un compendio indiziario; (2) violazione dell'art. 18, comma 1, lett. h), per omissione di verifica sulle condizioni carcerarie nello Stato emittente e sulla loro compatibilità con i diritti fondamentali, richiamando preoccupazioni circa centri di detenzione tedeschi segnalate da una delegazione del Comitato europeo per la prevenzione della tortura.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che la legge è stata modificata (d.lgs. 2/2021 n. 10) eliminando il requisito dei "gravi indizi di colpevolezza": l'attuale art. 6, comma 1, lett. e) richiede la descrizione delle circostanze del reato (momento, luogo, grado di partecipazione) e non l'indicazione delle fonti di prova; le indicazioni presenti nel mandato (con specificazione della data e dell'ora) sono risultate sufficientemente dettagliate. Sul secondo motivo la Corte ha escluso l'ammissibilità perché le censure sulle condizioni carcerarie sono state sollevate per la prima volta in sede di cassazione e non concernono situazioni sistemiche e notorie o già oggetto di pronunce della stessa Corte; il richiamo generico a un rapporto relativo a centri di espulsione della polizia non giustifica richiesta di informazioni integrative. Conseguenze: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; adempimenti di cancelleria ex art. 22 legge n. 69/2005.

Norme richiamate

  • legge n. 69/2005 (art. 16, comma 2)

    Richiamata dal ricorrente in relazione alle modalità di identificazione dell'autore del reato; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, non sussista l'obbligo di richiedere informazioni integrative quando il mandato contiene sufficienti elementi descrittivi

  • legge n. 69/2005 (art. 6, comma 1, lett. e)

    descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato

    La Corte interpreta la norma nel senso che il mandato deve contenere la descrizione delle circostanze essenziali del fatto; non è richiesta l'indicazione delle fonti di prova o di un compendio indiziario dettagliato, quindi la mancanza di tali fonti non è motivo di rifiuto della consegna

  • art. 17 legge n. 69/2005 (formulazione originaria)

    gravi indizi di colpevolezza

    La Corte ricorda che la formulazione originaria richiedeva "gravi indizi" per i mandati di arresto processuali, ma tale riferimento è stato eliminato dal d.lgs. 2/2021 n. 10; conseguentemente la mancanza di "gravi indizi" non costituisce oggi motivo di rifiuto

  • d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10

    Ha modificato la legge 69/2005 eliminando il requisito dei "gravi indizi" e ridefinendo i limiti della verifica italiana sull'adeguatezza delle informazioni contenute nel mandato: il giudice nazionale non valuta l'adeguatezza probatoria in senso ampio

  • legge n. 69/2005 (art. 18, comma 1, lett. h)

    Riferita dal ricorrente in ordine al divieto di consegna per rischio di trattamento inumano o degradante; la Corte osserva che tali rilievi sono valutabili in sede d'appello e che in cassazione sono ammissibili solo se si tratta di situazioni sistemiche e notorie o già oggetto di pronunce di legittimità

  • legge n. 69/2005 (art. 22, comma 5)

    Previsione procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia; la Corte dispone gli obblighi formali previsti dalla norma

Massime di principio

  • Nel procedimento di esecuzione di un mandato d'arresto europeo il giudice nazionale deve verificare la presenza, nel mandato, delle informazioni essenziali (descrizione del fatto, momento, luogo, grado di partecipazione), ma non può sostituirsi allo Stato emittente nel valutare l'adeguatezza probatoria o la determinazione del materiale indiziario.
  • La rimozione del criterio dei "gravi indizi" rende inammissibile la doglianza basata sulla sola mancanza di indicazione delle fonti di prova: ciò che conta è la descrizione delle circostanze fondamentali del reato.
  • Le contestazioni sulle condizioni detentive nello Stato richiedente possono impedire la consegna solo se fondate su situazioni sistemiche, ufficialmente note o già valutate dalla giurisprudenza di legittimità; rilievi generici o relativi a strutture specifiche non sono sufficienti in cassazione se sollevati per la prima volta.
  • Se la consegna è subordinata a condizioni (es. rientro in Italia per scontare la pena), le preoccupazioni sulle condizioni carcerarie si collocano principalmente nella fase cautelare e devono essere affrontate tempestivamente in sede di merito, non per la prima volta in cassazione.
  • In caso di dubbi sulla completezza formale del mandato, il giudice nazionale può chiedere informazioni integrative all'autorità emittente, ma non è obbligato a respingere la consegna per la sola assenza di indicazioni sulle prove quando le circostanze del fatto risultano adeguatamente descritte.

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