Cassazione Penale, Ordinanza n. 18615/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata inoltre respinta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata nelle conclusioni, con formula di nulla a provvedere.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la decisione della Corte d'appello deducendo: (1) l'incertezza sull'identificazione dell'imputata come autrice della condotta, lamentando contraddizioni e inattendibilità delle dichiarazioni dei testimoni; (2) profili analoghi di criticità nella valutazione della prova dichiarativa; (3) un vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato di ricettazione, sostenendo che il dolo non sarebbe stato adeguatamente scrutinato. La Corte di cassazione ha rilevato che i primi due motivi erano una mera riproposizione di censure già formulate in appello e già specificamente disattese dal giudice di merito, e che la terza doglianza non risultava devoluta con l'atto di appello, essendo quindi proposta per la prima volta in cassazione. Ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza impugnata conteneva implicitamente la risposta anche sul dolo, sicché non ricorreva un vizio di omessa motivazione.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione non sussiste quando la questione risulti implicitamente assorbita e disattesa dalla motivazione complessiva della decisione impugnata.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sono poste a carico del ricorrente le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente i motivi già dedotti in appello e puntualmente respinti dal giudice di merito, perché tali censure non assolvono alla funzione di critica specifica della sentenza impugnata.
- La valutazione della credibilità dei testimoni e della persona offesa è questione di fatto riservata al giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione, salvo che la motivazione presenti manifeste contraddizioni o aporie decisive.
- Nel giudizio di legittimità non possono essere proposte per la prima volta questioni di merito non specificamente devolute con l'atto di appello, poiché su tali punti la sentenza di primo grado diviene definitiva.
- L'omessa disamina espressa di un motivo non integra vizio di motivazione quando la questione risulti implicitamente assorbita e disattesa dalla struttura logico-giuridica della motivazione complessiva.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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