Corte di giustizia, Ordinanza C-590/25
Order of the Vice-President of the Court of 30 October 2025. — Alireza Malekzadeh Arasteh v European Commission. — Appeal – Interim relief – Actions for damages – Request for the initiation of infringement proceedings against the Kingdom of Sweden – Decision of the European Commission rejecting that request – Damage allegedly suffered by the appellant – Manifest inadmissibility. — Case C-590/25 P(R)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Vicepresidente della Corte respinge come manifestamente irricevibile l’appello di un ricorrente non rappresentato da avvocato. In subordine, ribadisce che il procedimento cautelare è accessorio al giudizio principale e che, una volta respinta la domanda principale, viene meno l’oggetto della domanda di misure provvisorie. La Corte non esamina nel merito le censure rivolte a tutti i motivi di appello, dichiarando irricevibili quelli non pertinenti all’ordinanza impugnata.
Impugnazione in materia di misure provvisorie dichiarata manifestamente irricevibile per difetto di rappresentanza da avvocato e per carenza di interesse/ammissibilità dei motivi proposti contro l’ordinanza impugnata
La questione giuridica
Se un ricorso in appello proposto da una parte non privilegiata possa essere esaminato quando è presentato senza assistenza di un avvocato, in violazione dell’articolo 19 dello Statuto della Corte; e, in via subordinata, se il Presidente del Tribunale abbia errato nel ritenere che, essendo stata respinta la causa principale, non vi fosse più luogo a statuire sulla domanda di misure provvisorie, data la natura accessoria del procedimento cautelare.
Principio di diritto
La Corte conferma che le parti non privilegiate devono obbligatoriamente essere rappresentate da un avvocato ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto, sicché un appello proposto in proprio è manifestamente irricevibile. Inoltre, la domanda di misure provvisorie è accessoria rispetto al ricorso principale: quando la causa principale è stata respinta, il giudice delle misure provvisorie può dichiarare che non vi è più luogo a statuire sulla domanda cautelare. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto come manifestamente irricevibile nella parte relativa all’ordinanza impugnata.
Norme richiamate
- Articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articoli 258, 268, 278, 279 e 340 TFUE
- Articoli 156 e 158 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 57, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 16, 41 e 47
Impugnazione in materia di misure provvisorie dichiarata manifestamente irricevibile
La decisione riguarda un appello proposto avverso un’ordinanza del Presidente del Tribunale che aveva respinto una domanda di misure provvisorie presentata nell’ambito di una controversia in cui il ricorrente chiedeva anche il risarcimento del danno asseritamente derivante dall’inerzia della Commissione nel promuovere un procedimento di infrazione contro il Regno di Svezia.
Fatti e procedimento principale
Il ricorrente aveva adito il Tribunale con un’azione fondata, in sostanza, sugli articoli 268 e 340, secondo comma, TFUE, chiedendo il risarcimento del danno derivante dal mancato avvio, da parte della Commissione, di un procedimento ex articolo 258 TFUE contro la Svezia. Separatamente, aveva proposto una domanda di provvedimenti provvisori ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE, chiedendo che la Commissione fosse obbligata ad adottare misure provvisorie volte ad avviare tale procedimento di infrazione oppure, in subordine, a riesaminare formalmente la sua denuncia entro un termine fissato.
Con ordinanza del 21 agosto 2025, il Tribunale ha respinto l’azione principale in quanto proposta personalmente dal ricorrente, senza assistenza di avvocato, in violazione dell’articolo 19, terzo e quarto comma, dello Statuto della Corte. Il Tribunale ha inoltre osservato, in via di completezza, che la Commissione dispone di un margine di discrezionalità nell’apprezzare l’opportunità di avviare un procedimento di infrazione e che il suo rifiuto di farlo non può, in ogni caso, fondare una responsabilità extracontrattuale dell’Unione. Su questa base ha dichiarato manifestamente irricevibile l’azione risarcitoria.
Con l’ordinanza impugnata, il Presidente del Tribunale ha poi respinto la domanda cautelare, rilevando che, essendo stata respinta la causa principale, non vi era più luogo a statuire sulla domanda di misure provvisorie, la quale ha natura accessoria rispetto al giudizio di merito.
Questioni sottoposte alla Corte
Nel suo appello, il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza cautelare e, in via subordinata, il rinvio della causa al Tribunale o la decisione diretta della Corte sulle misure provvisorie. Ha inoltre proposto nove motivi di impugnazione, ma solo il quarto era diretto contro l’ordinanza impugnata.
La Corte è stata chiamata a verificare, in primo luogo, se l’appello fosse ammissibile nonostante la sua proposizione senza rappresentanza da parte di un avvocato. In secondo luogo, doveva esaminare, limitatamente all’ordinanza cautelare, se il Presidente del Tribunale avesse errato nel ritenere assorbita la domanda di misure provvisorie a seguito del rigetto del ricorso principale.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 19 dello Statuto della Corte, che prevede per le parti non privilegiate l’obbligo di essere rappresentate da un avvocato autorizzato a patrocinare davanti a un giudice di uno Stato membro o di un altro Stato aderente all’Accordo SEE;
- gli articoli 278 e 279 TFUE, relativi ai provvedimenti provvisori;
- gli articoli 268 e 340, secondo comma, TFUE, relativi all’azione di responsabilità extracontrattuale;
- l’articolo 258 TFUE, relativo ai procedimenti di infrazione;
- gli articoli 156 e 158 del regolamento di procedura del Tribunale, che qualificano la domanda cautelare come accessoria rispetto al ricorso principale;
- l’articolo 137 del regolamento di procedura della Corte, applicabile all’appello per effetto dell’articolo 184, paragrafo 1.
Ragionamento della Corte sulla rappresentanza processuale
La Corte ribadisce che l’articolo 19 dello Statuto contiene due condizioni cumulative per le parti non privilegiate: esse devono essere rappresentate da un avvocato e tale avvocato deve essere abilitato a comparire dinanzi a un giudice di uno Stato membro o di uno Stato SEE aderente all’Accordo SEE. Ne deriva che una parte non può stare in giudizio da sola davanti ai giudici dell’Unione, ma deve ricorrere al ministero di un terzo qualificato.
Sebbene il ricorrente avesse contestato tale obbligo richiamando gli articoli 16, 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali, la Corte osserva che egli era comunque tenuto a rispettare la regola di rappresentanza prevista dallo Statuto. In difetto, l’appello è manifestamente irricevibile.
Esame dei motivi di appello relativi all’ordinanza impugnata
La Corte osserva, per completezza, che dei nove motivi dedotti solo il quarto concerneva effettivamente l’ordinanza impugnata; i primi tre e dal quinto al nono erano quindi manifestamente irricevibili nella parte in cui non contestavano la decisione oggetto dell’appello.
Quanto al quarto motivo, la Corte lo respinge nel merito. Richiamando gli articoli 156, paragrafi 1 e 2, e 158, paragrafi 3 e 4, del regolamento di procedura del Tribunale, afferma che la domanda di provvedimenti provvisori ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE è accessoria rispetto alla causa principale. Di conseguenza, una volta che il ricorso principale è stato respinto, il giudice delle misure provvisorie può correttamente dichiarare che non vi è più luogo a statuire sulla domanda cautelare. Il Presidente del Tribunale non ha quindi commesso alcun errore di diritto.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara l’appello manifestamente irricevibile nella parte in cui riguarda l’ordinanza del Presidente del Tribunale del 21 agosto 2025. Condanna inoltre il ricorrente a sopportare le proprie spese, poiché il ricorso è stato deciso prima della notifica alla controparte e quindi prima che questa potesse sostenere costi nel procedimento di appello.
Principio desumibile dalla decisione
La pronuncia conferma che il rispetto dell’obbligo di rappresentanza da parte di un avvocato, per le parti non privilegiate, è una condizione processuale rigorosa e che la sua violazione comporta l’irricevibilità del ricorso. Conferma altresì il carattere accessorio del procedimento cautelare: se la causa principale è già stata respinta, la domanda di misure provvisorie perde autonoma attualità e può essere dichiarata priva di oggetto.
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